Chi fruisce dei permessi della cosiddetta “legge 104” ha diritto ai permessi retribuiti “orari” o “giornalieri”, permessi per i quali il datore di lavoro può richiedere una programmazione preventiva. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.
Il lavoratore maggiorenne disabile, nell’ambito di ciascun mese, può usufruire alternativamente di permessi retribuiti:
– orari (2 ore al giorno);
– giornalieri (3 giorni nel mese, in maniera continuativa o frazionata).
Il tipo di permesso richiesto (giornaliero o orario) può essere cambiato dal lavoratore da un mese all’altro previa modifica della domanda precedentemente presentata.
La variazione può essere eccezionalmente consentita anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise e non prevedibili all’atto della richiesta dei permessi, le quali devono essere opportunamente documentate dal lavoratore.
Possono altresì beneficiare di permessi retribuiti, i lavoratori dipendenti che siano:
– genitori (naturali, adottivi ed affidatari) del disabile;
– parenti ed affini entro il 2° grado del disabile (con dovute eccezioni [1]).
Il datore di lavoro deve verificare solo l’esistenza dei presupposti di legge per la concessione delle agevolazioni, non potendo per il resto più intervenire o sindacare la fruizione dei permessi stessi [2].
La programmazione dei permessi
Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere al lavoratore una programmazione dei 3 giorni di permesso mensile, a condizione che [3]:
– il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
– non venga compromesso il diritto del disabile ad avere una effettiva assistenza;
– tale programmazione segua criteri condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.
Il lavoratore ha tuttavia la possibilità di modificare unilateralmente la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data, fermo il principio che le esigenze di assistenza e di tutela del disabile devono prevalere sempre sulle esigenze organizzative imprenditoriali.
La domanda
Il soggetto interessato a ottenere i permessi deve presentare domanda all’INPS in modalità esclusivamente telematica allegando i documenti che provino la disabilità.
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente, ed in ogni caso nel termine di 30 giorni, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni inizialmente dichiarate.
Chi è titolare dei benefici della legge 104 del 1992 non può utilizzare i giorni di permesso dal lavoro per finalità personali, ma deve rimanere a disposizione del soggetto invalido. Questo significa che non può allontanarsi di casa, salvo esigenze connesse all’assistenza stessa. Diversamente egli può essere licenziato per giusta causa, ossia in tronco e senza neanche il beneficio del preavviso. Non solo: tale comportamento integra un illecito nei confronti dell’Inps – ente erogatore del trattamento economico – per via dell’indebita percezione dell’indennità.
Il datore di lavoro può mettere, alle calcagna del lavoratore, un detective privato per controllare che questi rimanga davvero a servizio del portatore di handicap, ragione per la quale ha chiesto i giorni o le ore di permesso. L’ispettore non potrà fotografare all’interno della dimora del lavoratore dipendente, ma potrà appostarsi all’uscita della stessa e pedinarlo, nonché scattargli fotografie, per verificare che questi non svolga altre attività di carattere personale.
Pedinamenti e fotografie non sono vietati né dalla legge sulla privacy, né dallo Statuto dei lavoratori, il quale vieta sì i controlli a distanza, ma solo all’interno del luogo di lavoro. Inoltre i controlli sono sempre consentiti per rivelare comportamenti illeciti dei dipendenti.
Il report del detective privato può costituire prova documentale nella causa di licenziamento se non viene contestato dalla controparte (il dipendente): la contestazione della foto, per esempio, non può essere generica, ma va motivata da ragioni che possano mettere in dubbio la sua autenticità o la prospettiva dei fatti ivi rappresentati. In ogni caso, quand’anche il report fotografico dell’ispettore non dovesse essere sufficiente, il datore di lavoro potrebbe aggirare l’ostacolo chiedendo la prova testimoniale dello stesso ispettore, il quale potrà riferire di aver visto il lavoratore in determinate circostanze e situazioni.
Il soggetto titolare dei permessi della legge 104/1992 non è autorizzato neanche a svolgere le normali attività di gestione domestica fuori dall’abitazione, come ad esempio fare la spesa o ritirare la biancheria dalla lavanderia. Non potrebbe tantomeno andare in palestra, neanche se a sostituirlo in caso è presente un’altra persona. Egli invece potrebbe compiere tutte quelle attività funzionali all’assistenza come l’accompagnare l’invalido in auto, ritirare in farmacia le medicine o eventuali prescrizioni di farmaci dal medico curante.
Se il familiare portatore di handicap è andato a riposare o a dormire, è non è consentito al lavoratore che sta usufruendo, in quella giornata, del permesso della legge 104/1992 di uscire di casa per svolgere altre attività, tantomeno di natura ludica.
I 3 giorni di permesso mensile possono essere frazionati anche in permessi orari. Il frazionamento non deve comunque superare le 18 ore mensili, nel caso in cui l’orario di lavoro sia di 36 ore suddiviso in sei giorni lavorativi.
Il dipendente che beneficia dei permessi mensili della legge 104/1992 per assistere un disabile grave residente in un comune distante più di 150 Km rispetto alla propria residenza, deve attestare con idonea documentazione (ad esempio esibizione al datore di lavoro del titolo di viaggio) il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
I benefici vanno comunque riconosciuti anche ai lavoratori che, pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona disabile grave (personale di volo delle linee aeree, personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi), offrano alla stessa un’assistenza sistematica ed adeguata.
Sanzioni dell’INPS
In caso di accertata insussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento o per il mantenimento del diritto a fruire dei permessi per l’assistenza ai disabili, l’INPS procede:
– alla revoca dei permessi retribuiti dal momento in cui sia accertata la decadenza;
– al recupero delle prestazioni erogate prima di tale accertamento, con contestuale comunicazione al datore di lavoro (nel caso in cui non si tratti di pagamento diretto), per evitare conguagli successivi al provvedimento di revoca.
Cumulo dei permessi
Generalmente il permesso della legge 104/1992 può essere utilizzato per l’assistenza di una sola persona disabile. Tuttavia, uno stesso lavoratore ha diritto ad assistere più persone disabili, e dunque di cumulare i relativi permessi, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il 1° grado (o entro il 2° grado qualora i genitori o il coniuge del disabile abbiano compiuto i 65 anni, oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).
Il cumulo è consentito quando la presenza del lavoratore è disgiuntamente necessaria per l’assistenza di ciascun disabile; è pertanto escluso quando altre persone possono fornire l’assistenza o quando lo stesso lavoratore può, per la natura della disabilità, sopperire congiuntamente alle necessità assistenziali nel corso dello stesso periodo.
Il richiedente deve presentare tante domande quanti sono i soggetti per i quali chiede i permessi, nonché allegare alla domanda idonea certificazione relativa alla particolare natura della disabilità, accompagnata da dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle circostanze che giustificano la necessità di assistenza disgiunta.
Anche il lavoratore con disabilità grave, che già fruisce dei permessi orari o giornalieri per se stesso, può cumulare a questi il godimento dei 3 giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare disabile grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave. È inoltre possibile la contemporanea fruizione dei 3 giorni di permesso da parte del lavoratore disabile grave e da parte del familiare lavoratore referente per la sua assistenza.
L’assistenza si considera “disgiunta” quando la prestazione nei confronti di due o più soggetti disabili può essere assicurata solo con modalità ed in tempi diversi, richiedendosi che l’assistenza sia contemporaneamente esclusiva e continua per ciascuno degli assistiti.