Circolare INPS
Oggetto: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834
Circolare 30 gennaio 2002, n. 29
Oggetto: Articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834
SOMMARIO
Maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto dai lavoratori sordomuti o con invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative. Pensioni da liquidare con decorrenza dal 1° febbraio 2002. Istruzioni applicative delle disposizioni menzionate in oggetto.
L’articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, dispone che “A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio e’ riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”.
Per effetto delle disposizioni richiamate sopra ai lavoratori sordomuti ovvero agli invalidi per qualsiasi causa con invalidità riconosciuta superiore al 74 per cento ovvero ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è attribuito, con effetto dal 1° febbraio 2002, a richiesta un beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di cinque anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative utile esclusivamente ai fini del diritto e della misura della pensione.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in parola si forniscono le seguenti istruzioni, relative ai lavoratori che possano far valere attività lavorativa dipendente successivamente alla data da cui ha effetto il riconoscimento dell’invalidità nella percentuale di legge.
1.-.DESTINATARI DELLA NORMA
Sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori.
1.1 – i lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
A norma di detto articolo “si considera sordomuto il minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio” (allegato 1);
1.2 – gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento.
Sono ricompresi in tale categoria gli invalidi civili cioè i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74 per cento.(articolo 2, della legge 30 marzo 1971, n.118 ed articolo 9 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509).
1.3 – gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni (allegato 2).
* * *
Per quanto riguarda i lavoratori titolari di pensione di invalidità ovvero di assegno di invalidità si fa riserva di istruzioni, in quanto la relativa problematica è stata segnalata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2 – NATURA ED ENTITA’ DEL BENEFICIO
Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quanto all’entità del beneficio, la norma stabilisce che l’anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74 per cento. Per periodi di lavoro inferiori all’anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l’acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.
Considerato che a proposito dell’analoga normativa introdotta per i privi della visita, l’articolo 2 della legge 28 marzo 1992, n. 120, ha disposto che il beneficio “della maggiorazione dell’anzianità contributiva” prevista dall’articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113 per i centralinisti non vedenti valga “anche agli effetti dell’anzianità assicurativa”, il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva e dell’anzianità assicurativa
3 – PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO
La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti di contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
A tal fine dovranno essere presi in considerazione i periodi di attività lavorativa alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario richiesto (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,) anche anteriormente al 1° gennaio 2002.
4 – ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA’
La maggiorazione di anzianità va attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola.
Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione.
5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
L’attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione.
Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge (sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, invalidità per qualsiasi causa con grado superiore al 74 per cento o invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834) potrà risultare certificata dalla documentazione appresso specificata.
Sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio.
Invalidi di guerra, civili di guerra e per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali: copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni ed infermità riscontrate rientrino nelle prime quattro categorie di cui al DPR n. 834 del 1981.
6 – LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE.
Tenuto conto che l’articolo 80, comma 3, riconosce il beneficio in parola a decorrere dall’anno 2002, nel caso in cui la maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva sia determinante ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione, la decorrenza delle prestazioni pensionistiche (assegni di invalidità, pensioni dirette e indirette autonome e supplementari, supplementi di pensione) non può essere anteriore al 1° febbraio 2002.
La data di inizio dell’assicurazione dei lavoratori destinatari della norma deve essere retrodatata di un numero di settimane pari a quelle corrispondenti alla maggiorazione convenzionale dell’anzianità contributiva riconoscibile nei singoli casi.
L’anzianità contributiva utile ai fini del diritto a pensione deve essere determinata maggiorando quella effettivamente posseduta dall’assicurato di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388.
La predetta maggiorazione è utile ai fini del perfezionamento del requisito contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ovvero del maggior requisito contributivo richiesto, ove l’interessato non sia in possesso del requisito anagrafico.
Deve essere del pari determinata maggiorando di un numero di settimane pari a quelle derivanti dalla maggiorazione calcolata ai sensi dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione calcolata in forma retributiva.
I periodi di maggiorazione devono essere computati nell’anzianità contributiva utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate fino al 1992, se relativi a periodi che si collocano anteriormente al 1° gennaio 1993, e in quella utile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi se relativi a periodi che si collocano successivamente al 31 dicembre 1992.
Considerato che il beneficio in parola è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni, nel caso in cui i periodi di lavoro prestati in concomitanza con il requisito sanitario in parola possano dar diritto ad un beneficio maggiore, la maggiorazione dell’anzianità contributiva deve essere riconosciuta in relazione ai periodi relativi alla quota di pensione la cui retribuzione pensionabile è più elevata.
Stante il disposto normativo (“è utile ai soli fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva”) la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata, secondo le norme comuni, in corrispondenza dei periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata sulla posizione assicurativa dell’interessato senza la maggiorazione dei periodi di cui all’articolo 80, comma 3, in esame.
La maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.
Nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.
7 – LAVORATORI PRIVI DELLA VISTA
Per i lavoratori privi della vista continuano a trovare applicazione le istruzioni di cui alla circolare n. 53639 AGO del 26 maggio 1987 ed alla circolare n. 173 del 26 giugno 1991.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
(Allegati omessi)