Circolare del Ministero del Lavoro 6 giugno 2000 n. 36

Circolare

Collocamento Obbligatorio L. 68 del 12.3.99.
Richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale

Circolare del Ministero del Lavoro 6 giugno 2000 n. 36

Collocamento Obbligatorio L. 68 del 12.3.99.
Richiesta Avviamento e Compensazione Territoriale

L’impostazione radicalmente innovativa della disciplina di riforma in materia di assunzioni obbligatorie e, per altro verso, la recente configurazione decentrata dei servizi per l’impiego, suggeriscono di approfondire la tematica legata alle modalità della richiesta di avviamento, strettamente legata all’istituto delle compensazioni territoriali. Per quest’ultimo dunque si impone l’esigenza di un intervento suppletivo ad integrazione di quanto già precisato con la circolare n. 4 del 2000, alla quale si rinvia e i cui contenuti si confermano.

L’intervenuta suddivisione in tre fasce delle categorie dei datori di lavoro, tenuti all’adempimento dell’obbligo stabilito dalla legge n. 68 del 1999, diversamente dal passato, induce a propendere, nella definizione delle modalità della richiesta di avviamento, per soluzioni parimenti differenziate, proprio in relazione al requisito dimensionale dell’azienda nel suo complesso.

E’ infatti di tutta evidenza che, qualora l’obbligo sia circoscritto all’assunzione di 1 o 2 unità di lavoratori disabili, come nel caso dei datori di lavoro di cui alle lettere b) e c) dell’art. 3, comma 1, della legge citata , e dovendosi tale obbligo riferire al complesso aziendale nella sua interezza, non può che rimettersi al datore di lavoro la scelta della sede, o delle sedi, nelle quali si riterranno sussistenti le migliori condizioni, organizzative e ambientali, per l’inserimento del disabile. Ciò anche tenuto conto, dal lato dell’offerta, delle disponibilità offerte dai servizi, cui deve essere riconosciuto, in tali circostanze, un determinante ruolo propositivo nella presentazione periodica al datore di lavoro del ventaglio di possibilità emergenti dagli elenchi.

In tale circostanza, dunque, il datore di lavoro, rientrante nelle citate categorie (si ribadisce che, per l’individuazione della qualificazione dimensionale dell’impresa, deve operarsi preventivamente lo scomputo del personale che non costituisce base di calcolo per la determinazione dell’organico aziendale) effettuerà l’assunzione nelle unità produttive che riterrà maggiormente idonee a soddisfare la finalità dell’inserimento mirato, in funzione degli assetti aziendali.

Sotto il profilo procedurale, per garantire la massima trasparenza nonché per agevolare i necessari momenti di raccordo tra i servizi territorialmente competenti, si ritiene opportuno che la richiesta di avviamento (e l’indicazione delle modalità con cui si intende assumere) sia inoltrata al servizio territorialmente competente, e che il datore di lavoro provveda, contestualmente, a comunicare l’effettuazione di tale richiesta anche al servizio competente del territorio in cui è situata la sede legale, che a sua volta attiverà le necessarie verifiche presso i servizi provinciali interessati, circa l’effettivo adempimento dell’obbligo.

Qualora la richiesta di avviamento coincida con la presentazione del prospetto informativo (che, si ricorda, viene già inoltrato a tutti i servizi competenti in relazione all’ubicazione delle sedi del datore di lavoro, a prescindere dalla ricettività delle sedi stesse), si ritiene opportuno prevedere che il prospetto stesso sia accompagnato o integrato da un’esplicita dichiarazione del datore di lavoro, diretta a specificare quale sia o quali siano le unità operative nelle quali si intende procedere all’assunzione del disabile, nonché le modalità di assunzione, per le generali finalità conoscitive sopra illustrate oltre che, naturalmente, per l’attivazione delle procedure di avviamento da parte dei servizi a ciò chiamati.

Da quanto illustrato, consegue che per i datori di lavoro di cui trattasi (si ripete, quelli di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3, comma 1, della legge) viene meno l’interesse a ricorrere all’istituto della compensazione territoriale, che riguarda invece i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti (numero sempre risultante dopo il preventivo scorporo dei lavoratori che non concorrono alla determinazione della base di computo).

Infatti, in tale fattispecie, tenuto conto della più frazionata distribuzione sul territorio delle sedi operative, si ritiene opportuno, in considerazione delle accresciute dimensioni delle strutture e quindi della presumibile, maggiore capacità di assorbimento di risorse umane in proporzione alla più accentuata differenziazione delle attività svolte, rimettere la valutazione, circa l’opportunità di non assumere in talune sedi e di assumere, corrispondentemente, in eccedenza in altre sedi, al provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale degli organi amministrativi competenti, individuati dalla circolare n. 4 del 2000 (il servizio provinciale competente per il territorio in cui il datore ha la sede legale – per la richiesta di compensazione a carattere regionale – il Ministero del lavoro per le richieste che interessano unità operative situate in diverse regioni).

Spetterà all’organo competente al rilascio dell’autorizzazione alla compensazione territoriale notificare ai servizi interessati il contenuto del relativo provvedimento amministrativo.

Con l’occasione, si precisa che il provvedimento amministrativo che decide sulla compensazione territoriale che interessa ambiti pluriregionali, per il quale è competente questa Amministrazione, verrà emanato entro 150 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero, qualora essa sia incompleta e richieda la comunicazione di elementi ulteriori a sua integrazione, dalla data di ricevimento di questi ultimi.

In assenza di riscontro o nel caso di carenza di elementi da parte dei servizi, cui in base alla circolare n. 4/2000 è richiesta la trasmissione di elementi conoscitivi e valutativi per la definizione del procedimento, il conseguente provvedimento sarà comunque emanato, sulla base delle informazioni disponibili.

Si evidenzia che il provvedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale, giustificandosi in funzione dell’assetto organizzativo aziendale, non è sottoposto a termine; in ogni caso, il datore di lavoro può richiedere in ogni momento all’organo che ha concesso l’autorizzazione la modifica del contenuto del provvedimento in relazione ai mutati assetti organizzativi.

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