Decreto Legge
Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.
D. L.3 gennaio 2006, n.1.
Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche. (G. U. N. 2 del 3 Gennaio 2006)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di assicurare
l’esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi
patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature
elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla
propria dimora, nonche’ di consentire una parziale rilevazione
informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche
del 2006 e l’accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori
elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in
Europa (OSCE);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per l’innovazione e
le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della
salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel
Mondo;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale
da apparecchiature elettromedicali
1. Gli elettori affetti da gravi infermita’, tali da impedirne
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che si trovino in
condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione
delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e
delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli
provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del
presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l’avente
diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio,
rispettivamente, del comune o della provincia per cui e’ elettore.
3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, non oltre il
quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco
del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una
dichiarazione attestante la volonta’ di esprimere il voto presso
l’abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A
tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera
elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario
medico, designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria
locale, da cui risulti l’esistenza di un’infermita’ fisica che
comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature
elettromedicali, tale da impedire all’elettore di recarsi al seggio.
4. Ove sulla tessera elettorale dell’elettore di cui al comma 1 non
sia gia’ inserita l’annotazione del diritto al voto assistito, il
certificato di cui al comma 3 attesta l’eventuale necessita’ di un
accompagnatore per l’esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3,
previa verifica della sua regolarita’ e completezza, provvede:
a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio
in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono
consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le
elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto
stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla
lista elettorale sezionale;
b) a rilasciare ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta
inclusione negli elenchi;
c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste
pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici
elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora
ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste
elettorali, il sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli
adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i
relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del
voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i
conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno
che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di
sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli
elettori ammessi al voto a domicilio.
7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui e’ aperta la
votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione in cui
l’elettore e’ iscritto o, nel caso di cui al comma 6, della sezione
elettorale nella cui circoscrizione e’ ricompresa la dimora diversa
dal domicilio abituale, espressamente indicata dall’elettore, con
l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con
sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a
domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne
facciano richiesta.
8. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione cura, con ogni
mezzo idoneo, che siano assicurate la liberta’ e la segretezza del
voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute
dell’elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente
dell’ufficio elettorale di sezione in uno o piu’ plichi distinti, nel
caso di piu’ consultazioni elettorali, e sono immediatamente
riportate presso l’ufficio elettorale di sezione per essere immesse
nell’urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del
loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti
nell’apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto e’
raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale
di sezione diverso da quello d’iscrizione vengono iscritti in calce
alla lista stessa e di essi e’ presa nota nel verbale.
Art. 2.
Rilevazione informatizzata dello scrutinio
delle elezioni politiche del 2006
1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione
dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione
individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale
nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con
il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, e’ effettuata secondo
le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli
adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del
comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio
e’ effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei
diritti politici.
3. L’operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all’interno
dell’ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze
dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento
informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva
competenza, dal Ministero dell’interno e dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie. A tale fine il presidente dell’ufficio elettorale di
sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede,
effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalita’
operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o
impedimento dell’operatore informatico, ovvero di difficolta’
tecniche o operative nell’effettuazione della rilevazione, il
presidente dell’ufficio elettorale di sezione procede nelle
operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.
4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il
presidente dell’ufficio elettorale di sezione attesta la conformita’
degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto
a quelli risultanti dall’annotazione sulle tabelle di scrutinio
cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente,
senza procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti
previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle
tabelle di scrutinio cartacee.
5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici
elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel
decreto di cui al comma 1, e’ avviato un progetto di sperimentazione
della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli
uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti.
Eventuali difficolta’ tecniche o operative non possono, in ogni caso,
determinare rallentamenti nell’effettuazione delle operazioni di
conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti.
Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente
sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di
proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La
sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalita’
degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e
regione ed e’ svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto
di rispettiva competenza, dal Ministero dell’interno, dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.
6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle
prestazioni dei servizi per l’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di
contabilita’ generale dello Stato. E applicabile l’articolo 7 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
7. Per l’attuazione delle disposizioni del presente articolo e con
riferimento alle procedure di cui al comma 6 e’ autorizzata la spesa
complessiva di Euro 34.620.722 per l’anno 2006 mediante
corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:
a) per Euro 1.140.018 a valere sui fondi di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del
21 marzo 2002;
b) per Euro 1.500.000 a valere sul fondo di cui all’articolo 26,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine le risorse
disponibili gia’ preordinate al finanziamento del progetto «programma
di Governo» di cui all’allegato A del decreto del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie in data 27 ottobre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004, sono ridotte di
pari importo;
c) per Euro 1.980.704 a valere sui fondi di cui all’articolo 8,
comma 5, della legge 8 aprile 2004, n. 90, gia’ previsti
dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e gia’
preordinati al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca
e della societa’ dell’informazione a cura della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie, dalla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003;
d) per Euro 20.000.000 a valere sui fondi di cui all’articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine il fondo per le
aree sottoutilizzate di cui alla citata norma e’ ridotto di pari
importo;
e) per Euro 10.000.000, mediante riduzione del fondo speciale di
parte corrente di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per la quota relativa al Ministero dell’interno.
Art. 3.
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione
degli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
(OSCE), e’ ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di
sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli
osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal
Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della
data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell’interno
l’elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di
ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in
alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni
dell’ufficio elettorale di sezione.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Napoli, addi’ 3 gennaio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Stanca, Ministro per l’innovazione e le
tecnologie
Calderoli, Ministro per le riforme
istituzionali e la devoluzione
Storace, Ministro della salute
Castelli, Ministro della giustizia
Fini, Ministro degli affari esteri
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel mondo
Visto, il Guardasigilli: Castelli