D. M. 10 gennaio 2000

Decreto Ministeriale

“Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell’applicazione della Legge 29 marzo 1985, n.113, ai sensi di quanto disposto dall’art.45, comma 12, della Legge 17 maggio 1999, n.144”

D. M. 10 gennaio 2000

“Individuazione di qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell’applicazione della Legge 29 marzo 1985, n.113, ai sensi di quanto disposto dall’art.45, comma 12, della Legge 17 maggio 1999, n.144”

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per l’Impiego

VISTO l’articolo 45, comma 12, della legge 17 Maggio 1999, n.144, che affida al Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale l’individuazione, mediante proprio Decreto, di qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico, idonee al collocamento al lavoro dei lavoratori non vedenti, al fine di dare applicazione alla legge 29 Marzo 1985, n.113;
VISTO l’articolo 6, comma 2, della legge 2 Aprile 1968, n. 482, nella parte concernente il collocamento obbligatorio dei soggetti non vedenti in possesso di diverse qualifiche professionali rispetto a quelle specificamente riconosciute per legge;
VISTA la legge 14 Luglio 1957, n.594, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici ciechi, che istituisce, all’articolo 2, l’Albo Professionale Nazionale dei minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico;
VISTA la citata legge n.113 del 1985, che disciplina il collocamento al lavoro e il rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, e visti, in particolare, gli articoli 1 e 2 relativi, rispettivamente, alla formazione dell’Albo Professionale dei centralinisti privi della vista ed alla abilitazione alle funzioni di centralinista;
RITENUTO che il legislatore, con la disposizione di cui all’articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, ha inteso operare uno specifico rinvio alla legge n. 113 del 1985, estendendo, sulla base di identici presupposti normativi, ai possessori di qualifica equipollente a quella di centralinista non vedente, la stessa tutela normativa oggi riconosciuta ai medesimi centralinisti non vedenti iscritti all’apposito Albo nazionale, in aderenza alle nuove esigenze del mondo del lavoro, sempre più improntate alla utilizzazione di tecnologie avanzate nel settore della comunicazione telefonica. Ciò al fine di consentire una più puntuale tutela degli appartenenti alla categoria dei non vedenti offrendo, in tal modo, maggiori opportunità di inserimento professionale collegate alle innovative metodologie di lavoro;
DECRETA:
ARTICOLO 1
Qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico
1. Ai sensi dell’articolo 45, comma 12, della legge n. 144 del 1999, e ai fini dell’applicazione della legge n. 113 del 1985, le seguenti qualifiche sono riconosciute equipollenti a quella del centralinista telefonico non vedente:
* operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico;
* operatore telefonico addetto alla gestione e all’utilizzazione di banche dati;
* operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso.

ARTICOLO 2
Abilitazione professionale
1. Ai fini del conseguimento delle qualifiche equipollenti di cui all’articolo 1 e dell’iscrizione all’Albo professionale nazionale, restano ferme le disposizioni di cui alla citata legge n. 113 del 1985.
ARTICOLO 3
Disposizioni finali
1. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale possono essere individuate ulteriori qualifiche equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente rispetto a quelle già indicate nel presente decreto.

ROMA, lì 10 gennaio 2000

Il MINISTRO
CESARE SALVI

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