Delibera del Consiglio Regionale
Criteri per la gestione degli interventi di aiuto personale agli handicappati previsti dalla L. 104/92.
Del.C. 21 dicembre 1993, n. 513
Criteri per la gestione degli interventi di aiuto personale agli handicappati previsti dalla L. 104/92. (BU n. 8 del 2-2-94)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto il progetto obiettivo approvato con delib. C.R. n. 158 del 18 marzo 1992 punto 3 lett. c;
Vista la L. 5 febbraio 1992, n. 104 art.li 3 aprile 5 settembre 42;
Vista la L.R. 2 settembre 1992, n. 42 art. 7;
Premesso che:
I Comuni e/o le Unità Sanitarie Locali possono istituire ovvero adeguare le forme di aiuto personale agli handicappati secondo quanto previsto dall’art. 9 L. 104/92.
Per aiuto personale si intende il servizio diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia personale non superabile attraverso le forniture di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno;
Atteso che:
– Il servizio di aiuto personale può essere espletato in forma diretta attraverso le prestazioni erogate dai servizi socio-sanitari organizzati dalle USL., tramite operatori inquadrati nei rispettivi ruoli organici o attraverso analoghe prestazioni fornite da cooperative in rapporto di convenzione con i Comuni singoli o associati.
– Ove le USL. non siano in grado di fornire prestazioni nella forma diretta è opportuno prevedere il regime di prestazioni indirette mediante erogazione di un sussidio, commisurato alle necessità dell’avente titolo all’interno, da valutare nell’ambito del piano individualizzato.
– Le verifiche programmate all’interno del piano individualizzato devono contemplare anche l’accertamento delle prestazioni fruite e della loro efficacia;
Considerato che:
– Il servizio di aiuto personale viene organizzato dalle USL. tenuto conto delle possibilità offerte agli interessati di avvalersi anche dell’opera di obiettori di coscienza, di volontari individuali e di organismi di volontariato;
Ritenuto:
– di dover fornire indirizzi alle USL. per l’esercizio delle attività e delle prestazioni di aiuto personale;
– di determinare il concorso regionale nella spesa per l’assistenza personale nella forma indiretta che le USL. sosterranno nell’importo complessivo di L. 2.305.744.000 con imputazione al capitolo n. 17042 del bilancio relativo all’esercizio 1993 del fondo sociale regionale;
– di stabilire in L. 1.000.000 mensili, frazionabili in quote giornaliere pari ad un trentesimo dell’importo, il massimale per ciascun intervento;
– di specificare che l’ammissione alle prestazioni deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati nei regolamenti degli interventi assistenziali adottati dai Comuni e dalle USL., tenendo comunque conto degli oneri sostenuti dalle persone handicappate in conseguenza delle condizioni di limitazione della propria autonomia nel campo dell’abitazione, del trasporto e degli ausili;
– di considerare le prestazioni di aiuto personale sostenute con la quota del fondo sociale regionale da destinare alle USL. attraverso il presente provvedimento, integrative delle prestazioni infermieristiche e di riabilitazione, in forma diretta ed indiretta, erogate dalle USL. in base a specifici piani di intervento, nonché delle forme di prestazioni assicurate attraverso l’assegno di accompagnamento;
Tenuto conto:
– che l’ammissione alle prestazioni di aiuto personale trattate nel presente provvedimento è consentita ai cittadini nella condizione di handicap accertata secondo l’art. 4 della L. 104/92, fatti salvi gli interventi già in atto fino ai risultati delle verifiche da programmare nell’ambito delle attività di accertamento di cui all’art. 4 L. 104/92;
DELIBERA
1. di fornire criteri per la gestione degli interventi nell’allegato “A” integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere sul cap. 17042 del Bilancio 1993 l’impegno di 2.305.744.000 (Imp. n. 3512);
3. di ripartire fra le USL. la somma di L. 2.305.744.000, destinata agli interventi, in base alla popolazione residente in ciascuna USL nella fascia di età da 0 a 64 anni, fatte salve le situazioni nelle quali i Comuni abbiano già stipulato la convenzione di cui alla L.R. 42/92, riassumendo conseguentemente la gestione diretta degli interventi socio-assistenziali di aiuto personale agli handicappati;
4. di stabilire in L. 1.000.000 mensili, frazionabili in quote giornaliere pari ad un trentesimo dell’importo, il massimale per ciascun intervento;
5. di assegnare e liquidare alle USL. e al Comune di Firenze, per le USL. dell’area fiorentina, gli importi indicati nella tab. n. 1 allegata alla presente, imputando la spesa all’impegno assunto con il presente atto;
6. di impegnare la Giunta Regionale a riservare per il successivo anno 1994, una quota da destinare a progetti di tipo sperimentale che garantiscono la vita indipendente ai disabili;
7. di dichiarare l’allegato “A” e la tabella n. 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
Allegato A
CRITERI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI AIUTO PERSONALE
1 Sono indicati quali destinatari degli interventi di aiuto personale i cittadini di età compresa tra 0 e 64 anni per i quali è stata accertata la grave limitazione dell’autonomia personale temporanea e permanente ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92.
2 Fino alla revisione programmata dell’accertamento delle condizioni di handicap ai sensi della L. 104/92, agli effetti della continuazione delle prestazioni in atto, vale la valutazione effettuata dai servizi competenti.
3 L’aiuto alla persona consiste nelle prestazioni da fornire a domicilio per superare le difficoltà connesse allo svolgimento dei fondamentali atti della vita quotidiana e nei sostegni volti a favorire per la persona stessa processi di integrazione nel contesto sociale.
4 Non hanno titolo alle prestazioni i soggetti ricoverati in strutture sanitarie o in strutture socio-assistenziali a tempo pieno.
5 L’ammissione alle prestazioni deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati nei regolamenti degli interventi assistenziali adottati dai Comuni e dalle USL., tenendo comunque conto degli oneri sostenuti dalle persone handicappate in conseguenza delle condizioni di limitazione della propria autonomia nel campo dell’abitazione, del trasporto e degli ausili.
6 Le prestazioni di aiuto personale sostenute con la quota del fondo sociale da destinare alle USL. attraverso il presente provvedimento devono essere integrative delle prestazioni infermieristiche e di riabilitazione, in forma diretta ed indiretta, erogate dalle USL. in base a specifici piani di intervento, nonché delle forme di prestazioni assicurate attraverso l’assegno di accompagnamento.
7 I G.O.I.F. dovranno provvedere a tenere uno schedario costantemente aggiornato degli utenti che usufruiscono di tali prestazioni. La scheda deve contenere i dati anagrafici, il Comune di residenza, la data dell’accertamento della grave limitazione dell’autonomia personale e relativa tipologia, il tipo di prestazione concesso, il periodo, l’entità della spesa.
Dovranno affluire al Dipartimento Sicurezza Sociale. Serv. 103 – entro il 31 gennaio di ogni anno i dati sopraindicati.
8 Detti criteri hanno carattere di sperimentazione.
…omissis…
(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )