Qual è il rapporto tra congedo straordinario biennale e diritto alle ferie?
La l. 23 dicembre 2000, n. 388, all’art. 80, 2° c. comma, prevede la possibilità di fruire di un congedo straordinario retribuito – con conseguente sospensione del rapporto di lavoro – della durata complessiva di anni due, per i genitori di figli disabili riconosciuti in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, l. 104/1992.
La Finanziaria del 2004 (art. 3, comma 106, 350/2003 ) ha inoltre abrogato il limite dei cinque anni dal riconoscimento dell’handicap, discriminazione infondata e oggetto di numerosi e legittimi giudizi critici.
La fruizione del beneficio in questione spetta alternativamente al padre o alla madre, comportando ciò l’impossibilità di una utilizzazione contemporanea del congedo.
Durante il congedo il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione.
I periodi di congedo straordinario non vengono però computati ai fini della maturazione delle ferie.
Recentemente il ministero del lavoro si è espresso in ordine ai permessi giornalieri ed orari riconosciuti a norma della legge 104/1992 escludendo che la fruizione di tali permessi incida negativamente sul diritto alle ferie che quindi continueranno a maturare anche durante i periodi di permesso, ma niente ha disposto in relazione al congedo straordinario.
Attualmente, pertanto, non vi sono né disposizioni legislative, né orientamenti giurisprudenziali, né disposizioni del Governo dalle quali si possa evincere che i periodi di congedo straordinario possano essere computati ai fini della maturazione del diritto alle ferie.