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Ho ricevuto una richiesta di amministrazione di sostegno del tutto ingiusta e motivata dal fatto che ho inoltrato alcune richieste alla Direzione Medica dell’ospedale di Luino (VA) al fine di ottenere elementi utili ad un’ azione legale risarcitoria. Ho già un legale di fiducia ma non è molto preparato in materia, in particolare vorrei sapere: dal momento che il Giudice deve decidere entro 60 giorni dalla data del deposito in cancelleria e che io devo essere ascoltato come condizione sine qua non per poter emettere una sentenza.. se mi assento per due mesi (ossia vado a vivere all’ estero) la procedura diventa automaticamente nulla in quanto il Giudice non ha potuto ascoltarmi nei due mesi previsti?

Una volta depositata una richiesta di nomina dell’amministrazione di sostegno il modo più semplice e lineare per annullarne gli effetti consiste nel presentarsi davanti al giudice tutelare assieme al proprio avvocato e dimostrare di non averne bisogno.
Non può considerarsi efficace ai fini della nullità del procedimento l’irreperibilità del soggetto interessato (il beneficiario). Ciò sia perché il pronunciamento può sempre essere rimandato sino a quando la persona in questione diventerà reperibile, ma anche perché a fronte di motivi giustificati ed in casi determinati (qui andrebbero indicati i motivi giustificati ed i casi determinati) il giudice tutelare può procedere alla nomina anche nel caso di mancato incontro con l’interessato (Trib. Modena, 21 marzo 2005).
Si tenga inoltre presente che nel caso in cui il beneficiario non compaia, il Giudice provvede comunque sul ricorso, disponendo anche d’ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. Questo criterio è particolarmente pericoloso perché l’interessato – non essendo presente – non può neanche far valere le proprie ragioni.

Normativa di riferimento: articoli 404 -429 del codice civile (come modificato dalla Legge 6/2004)

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