Sono un lavoratore disabile e ho sentito parlare di un periodo di abbuono contributivo per ogni anno di lavoro. A quale legge devo fare riferimento?
Ai sensi dell’art. 80, c. 3, L. 388/2000, a decorrere dal 2002, ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili e del lavoro con invalidità superiore al 74% e agli invalidi di guerra o per servizio delle prime quattro categorie sono riconosciuti, a domanda, per ogni anno di effettivo lavoro dipendente o in cooperativa due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
L’Inpdap, con inf. N. 75/2001, ha precisato che destinatari della normativa sono i soggetti in servizio al 1° gennaio 2002, relativamente ai trattamenti pensionistici decorrenti dal 2/1/2002; restano esclusi gli invalidi già pensionati all’1/1/2002.
L’Inps, con circ. n. 29/2002, ha sottolineato che le disposizioni si applicano “ai lavoratori che possono far valere attività lavorativa dipendente successivamente alla data da cui ha effetto il riconoscimento dell’invalidità nella percentuale di legge” (a decorrere dall’inizio dell’attività lavorativa nei casi di sordomutismo congenito o dell’età evolutiva).
“Il riconoscimento non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa”, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Per periodi di lavoro inferiori all’anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
Il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva e dell’anzianità assicurativa (è utile anche per la misura della pensione calcolata in forma retributiva; non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva). L’Inps precisa che, per le pensioni internazionali, questi periodi di supervalutazione sono rilevanti sia per il calcolo della pensione virtuale sia per determinare il coefficiente di riduzione onde stabilire l’esatto pro-rata temporis.
La maggiorazione di anzianità riconoscibile ai destinatari della norma spetta solo per i periodi di attività, con esclusione, pertanto, dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa; va attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.