Quali sono le modalità per la revoca di un amministratore di sostegno assegnatomi dai miei figli?
E’ possibile richiedere una revoca dell’amministratore di sostegno tramite la presentazione di un’istanza motivata al giudice tutelare (art. 413 c.c.), che deve indicare le ragioni per le quali è richiesta. La revoca deve però essere sempre disposta dal magistrato, salvo i casi in cui la nomina sia stata a tempo determinato e sia già scaduto il termine. Legittimati a presentare istanza di revoca sono:
-il beneficiario
-l’amministratore
-il pubblico ministero
-tutti coloro che sono legittimati a presentare il ricorso per la nomina
-il giudice tutelare d’ufficio
-chiunque vi abbia interesse.
Nel procedimento di revoca si prevede che il giudice tutelare debba sentire o perlomeno chiamare in causa l’amministratore che potrà esporre proprie difese.
Per facilità di consultazione riportiamo di seguito il dettato normativo: “Art. 413. – (Revoca dell’amministrazione di sostegno). – Quando il beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all’articolo 406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione dell’amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell’amministratore, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.”