Mio figlio invalido al 60% e disoccupato in caso di decesso mio e di mia moglie, a che quantità di pensione di reversibilità avrebbe diritto? E’ a mio carico e vive in un piccolo alloggio ricavato dal frezionamento della mia casa e concesso a lui in proprietà.

Per quanto concerne la sua richiesta, ai sensi della normativa vigente, regolata dalla circolare INPS n.15 del 2009, hanno diritto alla pensione di reversibilità i figli che alla data del decesso siano minori, studenti che non svolgano attività lavorativa (fino ai 26 anni se studenti universitari);

inabili indipendentemente dall’età;

È importante sottolineare che, per le pensioni ai superstiti, il concetto di “a carico” è diverso che in ambito strettamente fiscale ai fini IRPEF secondo cui, per essere a carico, i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel caso della pensione ai superstiti la definizione è più ampia.

La normativa vigente prevede che “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. (Riferimento: articolo 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7)

Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.

 

La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:

 

* i figli maggiorenni (con le precisazioni esposte sopra) che hanno un reddito che non supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (cioè 595,66 euro mensili per il 2009);

* i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cioè 1.240,52 euro mensili per il 2009);

* i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento (e cioè 1.712,56 euro mensili per il 2009).

Nel caso manchi il coniuge, i familiari a carico al momento del decesso, hanno diritto ad aliquote diversificate; ad esempio:

 

* figlio: 70%

* due figli: 80%

* tre figli: 100%

* un genitore: 15%

* due genitori: 30%

 

In base alle informazioni da lei fornite non siamo in grado di stabilire se suo figlio sia anche inabile al lavoro oltre che disoccupato.

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