Legge Nazionale
Provvidenze in favore dei grandi invalidi
L. 27 dicembre 2002, n.288 Provvidenze in favore dei grandi invalidi( G. U. 31 dicembre 2002, n.305).
Art. 1.(Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare).1. Il secondo comma dell’articolo 21 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, e’ sostituito dal seguente:” I pensionati affetti dalle invalidita’ specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); B) ed E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o, secondo le modalita’ previste dalla legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche’ ai pensionati di guerra affetti da invalidita’ comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare “.2. A decorrere d’al 1 gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all’assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell’articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 turo per dodici mensilita’, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, compia 1.3. L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore di cui al comma 2 puo’ essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 2.4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all’accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell’accompagnatore e, fatta salva l’applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell’ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici. alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data eli entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati ne’ siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell’ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verra’ corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 curo per dodici mensilita’; per i soggetti con infermita’ di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sara’ corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia’ competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.Art. 2.(Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio).1. A decorrere dal 1 gennaio 2003 e’ istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu’ fruire dell’accompagnatore militare o dell’accompagnatore del servizio civile.Art. 3.(Copertura finanziaria)1. Per il finanziamento del fondo di cui all’articolo 2, e’ autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall’anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente ” Fondo speciale ” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.Data a Roma, addi’ 27 dicembre 2002CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei MinistriVisto, il Guardasigilli: Castelli