Legge Regionale
Norme relative alla rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti giudiziari promossi ai sensi dell’art. 3, V comma del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698.
L.R. 10 giugno 1996, n. 41
Norme relative alla rappresentanza in giudizio della Regione nei procedimenti giudiziari promossi ai sensi dell’art. 3, V comma del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698. (BU n. 34, parte prima, del 20-6-96 – GU n. 43 del 2-11-96)
Articolo unico
1. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari relativi all’invalidità civile, alla cecità civile al sordomutismo, l’Amministrazione regionale, legittimata passivamente ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, è rappresentata dai Direttori Generali delle UU.SS.LL. Questi ultimi, oltre a resistere alle liti, possono promuovere impugnazioni, ed hanno facoltà di conciliare e transigere ai sensi dell’art. 18 lett. f) del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nonché dell’art. 3, sesto comma, del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502.
2. In conformità ai principi stabiliti dall’art. 13 della Legge 3 aprile 1979 n. 103, nei procedimenti di cui al comma precedente l’Amministrazione regionale può altresì essere rappresentata da dirigenti del S.S.N., appositamente delegati dal Direttore Generale della U.S.L., presso la quale opera la commissione medica, che ha emanato l’atto impugnato.
(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )