Legge Regionale
Disciplina degli organi sanitari collegiali.
Legge regionale 23 giugno 1993, n. 40
Disciplina degli organi sanitari collegiali.
(ultime modifiche con L.R. n.62/2009)
Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima del 1 luglio 1993
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Art. 01
– Competenze ed organi per l’accertamento dell’invalidità civile
1. Competono all’unità sanitaria locale le funzioni ed i relativi oneri concernenti l’accertamento delle condizioni di minorazioni degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti aspiranti ai benefici della pensione, assegno o indennità di invalidità civile di cui alla Sito esternolegge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla Sito esternolegge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla Sito esternolegge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, alla Sito esternolegge 11 febbraio 1980, n. 18 come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 e alla Sito esternolegge 11 ottobre 1990 n. 289 nonché ai benefici diversi da quelli anzi indicati.
2. Abrogato (2)
Art. 02
– Collegio medico per l’accertamento della compatibilità dello stato psico-fisico dell’invalido rispetto alle mansioni lavorative
1. In ogni unità sanitaria locale è costituito un collegio medico, nominato dall’organo titolare delle funzioni di gestione, con il compito di accertare:
a) che lo stato fisico dell’invalido sia compatibile con le mansioni lavorative affidate o da affidare ai sensi dell’Sito esternoart. 20, comma 3, della legge 2 aprile 1968 n. 482 ;
b) che la natura e il grado di invalidità degli aventi diritto alla assunzione obbligatoria non riescano di pregiudizio alla salute o alla incolumità proprie e dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti ai sensi dell’Sito esternoart. 20, comma 1, della legge 2 aprile 1968 n. 482 ;
c) che vi sia permanenza dello stato invalidante dei beneficiari dell’avviamento al lavoro ai sensi dell’Sito esternoart. 9 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 , convertito nella Sito esternolegge 11 novembre 1983 n. 638 .
2. Il collegio medico ha la seguente composizione:
a) il responsabile della unità operativa o il responsabile della sezione aggregata di medicina legale dell’unità sanitaria locale o, per loro delega, un altro medico della stessa struttura (ovvero, in caso di loro mancanza, il responsabile dell’unità operativa di igiene pubblica e del territorio), con funzioni di presidente;
b) il responsabile della unità operativa di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o, per sua delega, un altro medico della stessa struttura;
c) un medico scelto dall’organo titolare delle funzioni di gestione della unità sanitaria locale, su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Qualora la designazione non pervenga entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, l’unità sanitaria locale provvede direttamente;
d) un medico di rappresentanza dei datori di lavoro esclusivamente per gli accertamenti previsti dall’Sito esternoart. 20 della legge 482/1968 .
3. Il collegio medico, con le procedure di cui al comma 1, è integrato da uno specialista in discipline neurologiche e psichiatriche per gli accertamenti e le valutazioni concernenti i minorati psichici.
Art. 03
– Costituzione delle Commissioni per l’accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo con competenza estesa al territorio provinciale
Abrogato (3)
Art. 04
– Compensi ai componenti e al segretario delle commissioni
Abrogato (3)
Art. 05
– Disposizioni transitorie per il sollecito esame delle domande pendenti di riconoscimento dell’invalidità civile
Abrogato (3)
Art. 06
– Compiti di segreteria
Abrogato (3)
Art. 07
– Commissioni mediche locali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti
1. Le commissioni mediche locali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti, di cui all’Sito esternoart. 119 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e all’Sito esternoart. 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 , sono costituite in ogni provincia, presso la unità sanitaria locale del comune capoluogo di provincia, con i criteri di composizione, di ubicazione e di funzionamento stabiliti dalla normativa citata.
2. Le commissioni sono presiedute dal responsabile della unità operativa e dal responsabile della sezione aggregata di medicina legale della unità sanitaria locale ove la commissione ha sede, ovvero, in caso di mancanza dei suddetti, dal responsabile dell’unità operativa di igiene pubblica e del territorio.
3. Nell’ambito della provincia di Firenze la commissione è presieduta dal responsabile della unità operativa di medicina legale di una delle unità sanitarie locali del comune di Firenze, designato dal Sindaco.
Art. 08
– Commissione tecnica provinciale per i gas tossici
1. Nella commissione tecnica provinciale per i gas tossici di cui all’art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, il medico provinciale e l’esperto in chimica del soppresso consiglio provinciale di sanità sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico dell’unità sanitaria locale cui appartiene il Comune capoluogo di provincia. La Commissione opera presso la predetta unità sanitaria locale che ne assicura le funzioni di segreteria.
2. Nell’ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico di una delle unità sanitarie locali del Comune di Firenze, nominati dal Sindaco.
Art. 09
– Commissione per l’abilitazione all’impiego di gas tossici
1. Nella commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità per la patente di abilitazione alla esecuzione delle operazioni relative all’impiego di gas tossici di cui all’art. 32 del R.D. 147/1927, il medico provinciale e il capo della sezione chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico dell’unità sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia.
2. Nell’ambito della provincia di Firenze i tecnici suddetti sono sostituiti rispettivamente dal responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio e da un chimico di una delle unità sanitarie locali del Comune di Firenze, designati dal Sindaco.
3. Fino a diverse determinazioni del Consiglio regionale, la commissione costituita nella provincia di Firenze secondo i criteri di cui al comma 2 opera quale unico organismo nell’ambito di tutto il territorio regionale, con sede e segreteria presso la unità sanitaria locale da cui dipende il responsabile della unità operativa di igiene pubblica e del territorio designato dal Sindaco.
4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme decisione della Giunta regionale.
Art. 10
– Finanziamenti
Abrogato(3)
Art. 11
– Disposizioni finali
1. La l.r. 19 aprile 1982 n. 33 , la l.r. 7 luglio 1982 n. 55 , la l.r. 10 maggio 1983 n. 24 sono abrogate.
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Note del Redattore:
[1] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattoreLettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 , art 144.
[2]
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
Comma abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.
[3]
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
Articolo abrogato con l.r. 5 novembre 2009, n. 62 , art. 7.