Legge Regionale
Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi.
Legge regionale 3 settembre 1996, n. 76
Disciplina degli accordi di programma. (2)
(ultime modifiche con L.R. n. 35/2011)
Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima del 12 settembre 1996
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Titolo 1
– OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Art. 01
– Oggetto della legge
1. La presente legge, in conformità con i principi di cui all’Sito esternoart. 27 della l. 8 giugno 1990 n. 142 , “Ordinamento delle autonomie locali”, e agli artt. 11, 14 e 15 Sito esternodella l. 7 agosto 1990 n. 241 , “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, disciplina gli accordi di programma (3) promossi dalla Regione, o dagli enti locali con la partecipazione della Regione. Disciplina altresì la partecipazione della Regione ad accordi di programma (3) promossi da altre amministrazioni pubbliche.
2. Gli istituti di cui al primo comma costituiscono strumenti generali di tipo consensuale per la realizzazione dei principi di economicità ed efficacia e per la semplificazione dell’azione amministrativa.
Art. 02
– Ambito di applicazione
1. Le disposizioni concernenti gli accordi di programma si applicano anche agli accordi, comunque denominati, previsti da leggi speciali, salvo che queste ultime non dispongano diversamente.
2. Sono esclusi dalla applicazione delle presente legge le convenzioni, i protocolli di intesa e altri istituti, comunque denominati, aventi ad oggetto dichiarazioni di intenti o manifestazioni di volontà non contenenti impegni giuridicamente vincolanti per i soggetti sottoscrittori.
Titolo 2
– GLI ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 03
– Accordo di programma (8)
1. L’accordo di programma può essere concluso quando sia necessaria l’azione integrata e coordinata di Regione, enti locali, altre amministrazioni, enti pubblici ed eventualmente soggetti privati, nei seguenti casi:
a) per la realizzazione di lavori pubblici;
b) per la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.
2. L’accordo di programma regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti partecipanti, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza, tempi e modalità di finanziamento.
Art. 04
– Contenuto
1. L’accordo di programma, deve contenere:
a) la individuazione dei lavori, delle opere, degli interventi o dei programmi di intervento da realizzare; gli specifici obblighi e adempimenti, nell’ambito delle rispettive competenze, dei soggetti pubblici partecipanti; i risultati da raggiungere, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari e ogni altra necessaria od opportuna modalità operativa; qualora l’accordo preveda impegni finanziari a carico dei soggetti partecipanti, esso deve dare atto della copertura finanziaria ovvero indicare i mezzi per farne fronte;
b) la composizione del collegio incaricato della vigilanza sull’esecuzione dell’accordo e del compimento degli eventuali interventi sostitutivi, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 , nonché la specificazione dei poteri dell’organo;
c) l’indicazione del funzionario responsabile dell’attuazione dell’accordo; le modalità del controllo ai fini dell’attuazione dell’accordo, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;
d) l’eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione o di nomina del collegio arbitrale;
e) le eventuali variazioni di atti di programmazione o pianificazione territoriale determinate dall’accordo di programma, nel rispetto delle procedure previste dall’ art. 11 ;
f) l’eventuale effetto sostitutivo delle concessioni edilizie, di cui all’Sito esternoart. 27, comma 4, L. 8-6-1990 n. 142 ed ogni eventuale altro effetto sostitutivo di atti amministrativi, secondo le disposizioni della presente legge.
2. L’accordo di programma può prevedere, inoltre, misure organizzative idonee a consentire un adeguato svolgimento delle conseguenti attività attuative da parte di tutte le amministrazioni interessate, con particolare riguardo ai comuni di minori dimensioni demografiche.
Art. 05
– Procedimento
1. Il procedimento per la conclusione dell’accordo di programma, salvo i casi disciplinati dall’ art. 11 , si articola nelle seguenti fasi:
a) promozione dell’accordo mediante convocazione della conferenza istruttoria;
b) svolgimento della conferenza istruttoria dei soggetti partecipanti;
c) firma dell’accordo;
d) approvazione dell’accordo mediante atto amministrativo;
e) pubblicazione.
2. Restano ferme le ulteriori eventuali fasi procedurali relative al controllo preventivo di legittimità sugli atti, in conformità con la normativa vigente.
Art. 06
– Promozione soggetti
1. L’accordo di programma, anche su richiesta di una o più delle altre amministrazioni o soggetti pubblici interessati, è promosso dalla Regione, dalle province o dai comuni, in relazione alla competenza primaria o prevalente sui lavori, sulle opere, sugli interventi o sui programmi di intervento da realizzare.
2. L’accordo di programma che produce gli effetti di cui all’ art. 4 , comma 1, lett. e), è sempre promosso dalla Regione.
3. L’accordo di programma è promosso dalle amministrazione di cui al primo comma, rispettivamente a cura del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia o del Sindaco.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla promozione dell’accordo di programma previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico della programmazione.
5. Con la deliberazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale approva le finalità dell’accordo di programma, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all’oggetto dell’accordo e ai suoi effetti devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento.
6. Il Sindaco e il Presidente della Provincia, provvedono alla promozione dell’accordo di programma in conformità al proprio ordinamento interno.
Nei casi di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale partecipa alla conferenza istruttoria previa deliberazione della Giunta, sentito il comitato tecnico della programmazione.
Art. 07
– Promozione: modalità
1. La promozione dell’accordo di programma consiste nella convocazione della conferenza istruttoria di cui al successivo art. 8.
2. Nella convocazione della conferenza, sono indicati:
a) i lavori, le opere, gli interventi o i programmi di intervento oggetto dell’accordo;
b) le competenze di ciascuno dei soggetti individuati in ordine all’oggetto dell’accordo;
c) ogni altro elemento utile ai fini della valutazione della proposta di accordo;
d) il funzionario responsabile del procedimento.
3. Qualora l’accordo proposto produca gli effetti di atti amministrativi per i quali la normativa vigente prevede adempimenti istruttori obbligatori, nella convocazione devono altresì essere indicati tali adempimenti, con la specificazione di quelli eventualmente già compiuti e di quelli ancora da compiersi.
4. Alla convocazione della conferenza istruttoria sono allegati i documenti già in possesso dell’amministrazione proponente, relativi agli elementi di cui al precedente comma.
Art. 08
– Conferenza istruttoria
1. Alla conferenza istruttoria partecipano i legali rappresentanti ovvero altri soggetti legittimati in conformità alle disposizioni dell’ordinamento interno, dell’amministrazione promotrice e delle altre amministrazioni e enti pubblici convocati.
2. La conferenza, accertato l’interesse dei soggetti partecipanti a procedere alla conclusione dell’accordo, la competenza dei medesimi in rapporto agli impegni da sottoscrivere, verifica gli adempimenti di cui all’ art. 7 comma 3 prendendo atto di quelli già compiuti e dettando le modalità per quelli ancora da compiere.
3. Della conferenza viene redatto apposito verbale, a cura del responsabile del procedimento, dal quale devono risultare i soggetti presenti, le determinazioni assunte in ordine alla prosecuzione del procedimento per la conclusione dell’accordo di programma ed i tempi e le modalità di espletamento degli eventuali adempimenti istruttori necessari. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti.
4. Il verbale della conferenza è allegato all’accordo di programma.
5. Nel caso in cui per la realizzazione dei lavori, delle opere, interventi, o programmi di intervento previsti nell’accordo di programma, sia necessario acquisire intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o assensi comunque denominati da parte dei soggetti partecipanti all’accordo di programma o da parte di altre amministrazioni pubbliche, in luogo della conferenza istruttoria disciplinata dal presente articolo, l’amministrazione che promuove l’accordo di programma provvede alla convocazione di una conferenza dei servizi con le modalità di cui all’ art. 15, comma 3, 4 e 5 e artt. 16 e 17
6. Il verbale della conferenza dei servizi, oltre al contenuto previsto dall’ art. 17 , comma 4, deve riportare quanto previsto dal precedente comma 3. Il verbale è allegato all’accordo di programma.
Art. 09
– Firma dell’accordo di programma
1. Il responsabile del procedimento, verificato il compimento degli eventuali adempimenti istruttori, provvede ad inviare ai legali rappresentanti di tutte le amministrazioni ed enti pubblici partecipanti, il testo definitivo dell’accordo di programma. (7)
2. L’accordo di programma è firmato dai legali rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti.
3. Nel caso in cui l’accordo di programma produca l’effetto di variazione di uno o più atti di programmazione o pianificazione territoriale, i legali rappresentanti delle amministrazioni ed enti pubblici partecipanti devono firmare anche gli allegati cartografici eventualmente necessari per legge.
Art. 10
– Approvazione e pubblicazione
1. L’accordo di programma in relazione alla amministrazione che lo ha promosso, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, o con atto del Presidente della provincia, o con atto del Sindaco.
2. L’accordo di programma e l’atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. L’accordo di programma comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.
3. L’atto di approvazione dell’accordo di programma, qualora l’accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.
4. L’accordo di programma può essere modificato con le stesse procedure previste per la sua definizione e da parte degli stessi soggetti che lo hanno sottoscritto.
Art. 11
– Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale
Abrogato. (1)
Art. 12
– Vincolatività dell’accordo e collegio di vigilanza
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici che hanno sottoscritto l’accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.
2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l’accordo di programma è affidata al collegio di cui all’Sito esternoart. 27, comma 6, della L. 142/1990 . Esso è composto da un numero di membri di norma corrispondente al numero delle amministrazioni interessate e comunque non superiore a nove. Il collegio delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal legale rappresentante dell’amministrazione che approva con proprio atto l’accordo di programma.
3. Il collegio di vigilanza, oltre agli specifici poteri ad esso attribuiti dall’accordo di programma, può comunque chiedere documenti e informazioni ai soggetti che hanno partecipato all’accordo, può convocarne i rappresentanti, può procedere a ispezioni e disporre consulenze. L’accordo di programma stabilisce l’eventuale ripartizione degli oneri tra i soggetti sottoscrittori relativi al funzionamento del collegio di vigilanza.
4. Il collegio di vigilanza esercita i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati. A tal fine il collegio, accertata l’inerzia o il ritardo, diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a 30 giorni.
Decorso inutilmente il termine, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l’inerzia o il ritardo. Al commissario ad acta si applica la l.r. 16 giugno 1994 n. 45 e successive modificazioni.
5. Qualora l’accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di una amministrazione partecipante, così come previsto dall’ art. 4 lett. a), gli organi competenti dell’amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 4.
6. L’accodo di programma individua il funzionario responsabile dell’attuazione dell’accordo, scelto di norma tra dirigenti e funzionari dell’amministrazione che approva con proprio atto l’accordo di programma. Il funzionario, che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all’accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l’attuazione dell’accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dell’accordo.
Titolo 3
– CONFERENZE DEI SERVIZI (4)
Titolo 4
– PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AD ACCORDI E CONFERENZE DEI SERVIZI PROMOSSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 20
– Partecipazione della Regione ad accordi promossi da altre amministrazioni pubbliche
1. La Regione, salvo quanto espressamente previsto da leggi speciali, partecipa ad accordi, comunque denominati, promossi da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all’ art. 6 , comma 1, con le modalità previste dal presente articolo.
2. Il Presidente della Giunta regionale partecipa all’accordo previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il comitato tecnico della programmazione. La deliberazione della Giunta regionale approva le finalità generali dell’accordo, individua le strutture organizzative regionali che in rapporto all’oggetto dell’accordo devono essere coinvolte nella fase istruttoria e la struttura organizzativa responsabile del procedimento. La delibera detta altresì ogni altra disposizione organizzativa utile alla conclusione dell’accordo.
3. Qualora le procedure per la conclusione dell’accordo prevedano la convocazione di una conferenza dei servizi, finalizzata alla sostituzione di atti di competenza regionale, si applica l’ art. 21 , comma 2, lett. b) e comma 4.
Art. 21
– Partecipazione della Regione a conferenze dei servizi promosse da altre amministrazioni pubbliche
Abrogato. (5)
Art. 22
– Norme finali
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono la normativa di riferimento per gli enti locali, che adeguano in tale direzione i rispettivi ordinamenti interni ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative di rispettiva competenza, secondo i principi stabiliti dalla l.r. 19 luglio 1995 n. 77
2. Abrogato. (6)
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano per l’eventuale modifica degli accordi di programma già sottoscritti dalla Regione e per la sottoscrizione degli accordi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata indetta la conferenza preliminare.
Art. 23
– Delegificazione
1. Eventuali modifiche alle procedure regionali relative alla conclusione degli accordi di programma saranno adottate con deliberazioni del Consiglio regionale.
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Note del Redattore:
[1] Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattoreArticolo abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 164.
[2]
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
Titolo così sostituito con l.r. 23 luglio 2009 ,n. 40 , art. 32.
[3]
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
Parole soppresse con l.r. 23 luglio 2009 ,n. 40 , art. 32.
[4]
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
Titolo abrogato con l.r. 23 luglio 2009 ,n. 40 , art. 33.
[5]
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
Articolo abrogato con l.r. 23 luglio 2009 ,n. 40 , art. 33.
[6]
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
Comma abrogato con l.r. 23 luglio 2009 ,n. 40 , art. 33.
[7]
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
Secondo e terzo periodo abrogati con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 1.
[8]
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore
Articolo così sostituito con l.r. 1 agosto 2011, n. 35 , art. 15.