Regolamento Regionale
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sugli istituti privati di riabilitazione.
TITOLO I
AMBITI DI OPERATIVITA’ DELLA LEGGE
ARTICOLO 1
(Oggetto della legge)
1. In attuazione dell’art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge disciplina l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio, il controllo e la vigilanza, nonché la definizione delle caratteristiche funzionali ed organizzative, degli istituti privati di riabilitazione, di seguito denominati “istituti”.
ARTICOLO 2
(Definizione di istituto di riabilitazione)
1. Agli effetti della presente legge, per istituti si intendono le strutture gestite da privati, persone fisiche o giuridiche, che provvedono esclusivamente alla riabilitazione, per gli obiettivi indicati dal punto 4, dell’art. 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la erogazione di prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti
da qualunque causa, previste dall’art. 26 della legge stessa.
2. La denominazione della struttura deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione “Istituto privato di riabilitazione”. E’ fatto divieto di usare denominazioni o locuzioni atte ad ingenerare confusioni con strutture pubbliche.
TITOLO II
CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI ISTITUTI
ARTICOLO 3
(Tipologia)
1. Gli istituti possono essere:
a) polivalenti: cioè destinati ad attività di riabilitazione pertinenti a diverse specialità cliniche;
b) monovalenti: cioè destinati ad attività di riabilitazione pertinente ad una sola specialità clinica.
ARTICOLO 4
(Forme di attività e capacità operativa)
1. L’assistenza riabilitativa può essere erogata nelle forme di:
– degenza a tempo pieno;
– degenza diurna;
– trattamento ambulatoriale e/o extramurale;
– trattamento domiciliare.
2. L’istituto può svolgere contemporaneamente le varie forme di assistenza purché per la degenza a tempo pieno siano riservati specifici spazi ben individuati.
3. Gli istituti che ospitano anche soggetta di età, compresa tra zero e quindici anni devono prevedere al proprio interno appositi spazi ad essi riservati.
4. La capacità operativa minima degli istituti e’ quella individuata nei moduli iniziali definiti dall’allegato n. 4 intitolato “Standard di personale”, relativamente a ciascuna delle forme di assistenza riabilitativa di cui al primo comma.
TITOLO III
AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E CONTROLLO
ARTICOLO 5
(Autorizzazione)
1. L’autorizzazione all’apertura, all’esercizio, all’ampliamento e alla trasformazione degli istituti e’ rilasciata dalla Giunta regionale con deliberazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e secondo i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli, entro 180 giorni dal ricevimento della domanda.
2. La Giunta regionale si avvale per l’accertamento delle prescrizioni di cui alla presente legge della USL competente per territorio.
3. L’autorizzazione si riferisce, anche contestualmente, all’espletamento di determinate attività riabilitative nelle forme della degenza a tempo pieno, degenza diurna trattamento ambulatoriale e/o extra murale, trattamento domiciliare.
4. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere i seguenti elementi costitutivi:
a) gli estremi anagrafici del soggetto autorizzato all’apertura, all’esercizio, all’ampliamento, alla trasformazione dell’istituto e, qualora si tratti di persona giuridica, la sua denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante o la ragione sociale e i dati anagrafici dei rappresentanti legali;
b) la denominazione dell’istituto e la sua ubicazione;
c) la tipologia dei soggetti disabili a favore dei quali è svolta l’attività;
d) la tipologia e la quantità consentita delle prestazioni riabilitative distinte per specialità;
e) la forma in cui viene svolta l’attività riabilitativa;
f) le generalità del Direttore medico.
5. Il provvedimento deve avere in allegato come parte integrante e costitutiva:
a) l’organigramma del personale;
b) l’elenco delle attrezzature sanitarie;
c) il regolamento interno;
d) la planimetria dei locali con la loro destinazione di uso nonché, ove necessari, i progetti di costruzione redatti a norma dell’art. 6.
6. Il provvedimento di autorizzazione indica il termine entro il quale l’istituto deve presentare alla USL competente per territorio l’elenco nominativo del personale dipendente previsto dall’organigramma con il numero delle ore settimanali di lavoro e le relative mansioni e l’elenco del personale con rapporto di lavoro autonomo con l’indicazione del numero delle ore settimanali di attività e delle relative mansioni. L’effettivo funzionamento dell’istituto può iniziare solo dopo la verifica della corrispondenza fra l’organigramma del personale e l’elenco del personale assunto da parte della USL ed il rilascio del relativo nulla – osta.
7. Trascorsi inutilmente 120 giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma precedente, l’autorizzazione decade.
8. Qualsiasi variazione degli elementi costitutivi, di cui al quarto e quinto comma, che hanno formato oggetto di autorizzazione, e’ soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, con esclusione delle variazioni concernenti gli elenchi di cui alle lettere a) e b) del quinto comma. A tal fine si applicano le procedure previste per il rilascio della prima autorizzazione.
9. Il trasferimento della gestione dell’istituto comporta l’obbligo dell’acquirente di richiedere entro 90 giorni dal trasferimento medesimo il rilascio di nuova autorizzazione.
10. Si applicano al rilascio dell’autorizzazione le norme previste dall’art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
ARTICOLO 6
(Domanda di autorizzazione)
1. Chiunque intenda aprire, ampliare, trasformare o adeguare un istituto deve avanzare domanda al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al legale rappresentante della USL competente per territorio.
2. La domanda, con sottoscrizione autenticata del richiedente, deve contenere tutti gli elementi e gli allegati corrispondenti a quelli indicati dal quarto e quinto comma dell’art. 5, e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dagli allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, nonché:
– copia autenticata dei titoli necessari per l’espletamento delle mansioni previste per ciascun soggetto dipendente o convenzionato;
– copia autenticata delle dichiarazioni di non incompatibilità del personale medico;
– copia autenticata, nel caso che la richiesta non provenga da persona fisica, dell’atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica o della società;
– la documentazione da cui risultino gli estremi anagrafici dei rappresentanti legali, nonché del certificato del casellario giudiziale del richiedente e dei rappresentanti legali dell’istituto.
3. Nel caso di morte del titolare dell’autorizzazione, di cui deve essere data immediata notizia alla Giunta regionale e alla USL competente per territorio, gli eredi possono continuare provvisoriamente l’esercizio dell’istituto in attesa della nuova autorizzazione. A tale fine l’esercente deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente titolare, per la decadenza dell’autorizzazione a tutti gli effetti. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli eredi sono responsabili, a tutti gli effetti, degli obblighi previsti dalla presente legge per i titolari dell’istituto.
ARTICOLO 7
(Progettazione)
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 5, il progetto per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione o l’adeguamento di istituti, redatto da un ingegnere od architetto, in osservanza delle norme edilizie e delle disposizioni concernenti le barriere architettoniche, deve essere corredato da una relazione di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera, controfirmata anche dall’ingegnere o dall’architetto
progettista, che deve fra l’altro contenere:
a) i criteri urbanistici di scelta dell’area, le sue
caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni del piano regolatore vigente;
b) l’utilizzazione dell’area e la sua sistemazione in relazione all’orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;
c) le caratteristiche dell’area e dell’edificio in relazione alle condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;
d) gli aspetti igienico – sanitari e funzionali che regolano la struttura, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;
e) l’aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico – terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza a ciclo continuo e diurno e dei servizi generali;
f) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;
g) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, articolata per le specialità che si intendono attivare;
h) i sistemi previsti per l’approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, ed in genere per altri servizi generali e impianti
tecnologici;
i) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i
vari settori funzionali con la precisazione delle modalita’ di
installazione.
2. Per quanto riguarda i servizi in cui viene fatto uso di
apparecchi o sostanze generatori di radiazioni ionizzanti, il
progetto deve essere corredato dal parere della commissione
prevista dall’articolo 89 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
3. Il progetto deve comprendere:
a) una planimetria in scala non inferiore a 1: 10.000 che
illustri graficamente le caratteristiche dell’area;
b) una planimetria in scala non inferiore a 1: 1.000 che illustri
l’utilizzazione dell’area e la sistemazione;
c) planimetria e sezioni con relativi schemi funzionali.
4. Alla domanda di cui al primo comma dell’art. 6 deve essere
allegata la concessione edilizia rilasciata dal Comune e ogni
documentazione atta a dimostrare la compatibilita’
dell’intervento edilizio con le norme del piano regolatore
vigente.
ARTICOLO 8
(Vigilanza e controllo)
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sugli istituti
avvalendosi dei servizi delle UUSSLL territorialmente competenti.
2. Le UUSSLL, oltre ai controlli richiesti dalla Giunta
regionale, effettuano ispezioni degli istituti con periodicita’
almeno annuale ed eseguono i controlli sulle attivita’
autorizzate.
3. Nell’attivita’ di controllo la USL si avvale dei propri
servizi e unita’ operative ed in particolare:
– della unita’ operativa di igiene delle strutture sanitarie per
quanto attiene i problemi della organizzazione tecnico –
sanitaria e, in particolare, la rispondenza del personale alle
disposizioni contenute nella presente legge. tale unita’
operativa esplica anche i compiti di coordinamento delle altre
unita’ operative;
– della unita’ operativa di igiene pubblica e del territorio per
quanto attiene i problemi igienico – ambientali;
– del servizio farmaceutico per quanto concerne la conservazione
e distribuzione dei farmaci;
– del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro in merito alla tutela della salute dei lavoratori e alla
sicurezza delle condizioni di lavoro;
– dei medici della unita’ operativa di recupero e rieducazione
funzionale, o della unita’ operativa attinente la specialita’
clinica interessata, per quanto attiene allo svolgimento delle
attivita’ riabilitative.
4. Il controllo da parte delle UUSSLL e’ esteso alla verifica
della qualita’ dell’assistenza erogata.
5. Dell’ispezione e’ redatto verbale, con eventuali proposte e
osservazioni, anche del titolare dell’istituto, che e’ trasmesso
a cura dell’unita’ operativa di “Igiene delle strutture
sanitarie”, al legale rappresentante della USL competente per
territorio. Da questi, il verbale di ispezione e’ notificato al
titolare dell’istituto ed e’ trasmessa al Presidente della Giunta
regionale.
ARTICOLO 9
(Obblighi del titolare dell’autorizzazione)
1. Il titolare dell’autorizzazione e’ tenuto a comunicare alla
Giunta regionale e al legale rappresentante della USL competente
per territorio:
– il nominativo del medico sostituto del Direttore medico in caso
di assenza o impedimento superiore a 30 giorni dallo stesso;
– le sostituzioni e le integrazioni delle attrezzature sanitarie;
– la chiusura temporanea dell’istituto, o di sue parti, dovute a
qualsiasi causa;
– le variazioni nella natura giuridica e nella composizione della
societa’ titolare dell’istituto;
– i dati desumibili dalle cartello cliniche, fatte salve le norme
vigenti in materia di segreto professionale, a richiesta
dell’ente interessato.
2. Il titolare e’ tenuto altresi’ a:
– inoltrare entro il 31 gennaio di ogni anno alla Giunta
regionale e al legale rappresentante della USL l’elenco del
personale dipendente in servizio al 1o gennaio e del personale
a rapporto di lavoro convenzionato, nonche’ a comunicare le
successive variazioni. L’elenco deve indicare il nominativo,
l’attivita’ svolta, l’orario settimanale di
attivita’.All’elenco e alle comunicazioni delle successive
variazioni deve essere allegato in copia autentica il titolo
professionale che consente l’esercizio dell’attivita’, con
esclusione dei soggetti per i quali la produzione del titolo
sia gia’ avvenuta;
– assicurare la tempestiva trasmissione alle autorita’ sanitarie,
nazionale e regionale, dei dati e delle informazioni richieste;
– conservare la documentazione prevista dall’art. 13;
– verificare l’assenza delle incompatibilita’ previste dall’art.
11;
– garantire il rispetto delle norme contenute negli articoli 12,
13, 14.
TITOLO IV
PERSONALE
ARTICOLO 10
(Personale)
1. Ogni istituto deve avere un Direttore medico con una presenza
settimanale rapportata alla tipologia ed all’entita’ operativa
dell’istituto stesso.
2. Il titolare dell’autorizzazione e’ tenuto ogni anno a
designare un medico che sostituisca nelle funzioni il Direttore
medico responsabile, in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo, ed a comunicarne il nominativo alla USL competente
per territorio.
3. Il Direttore medico deve avere i requisiti e svolgere le
funzioni indicate nell’allegato 2.
4. La disponibilita’ del personale in rapporto alle prestazioni
autorizzate non deve essere inferiore agli standard di cui
all’allegato 4.
5. L’istituto non puo’ instaurare rapporti convenzionali con
medici esterni. Nelle convenzioni deve essere indicato:
a) il numero delle ore settimanali di attivita’;
b) la durata del rapporto stesso, i giorni e gli orari di
presenza;
c) la natura dell’attivita’ professionale che il medico
convenzionato e’ tenuto a svolgere;
d) le attribuzioni e le funzioni del medico convenzionato per
quanto concernente la diagnosi e la riabilitazione dei
disabili;
e) i termini per la reperibilita’ e pronta disponibilita’ del
medico convenzionato.
ARTICOLO 11
(Incompatibilita’)
1. Presso gli istituti non puo’ essere utilizzato, neanche
saltuariamente, personale a rapporto di pubblico impiego per le
quali le norme vigenti inibiscono l’attivita’ libero
professionale.
2. Il divieto si applica anche al personale medico convenzionato
con le UUSSLL nei casi di incompatibilita’ previsti dagli accordi
collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’art. 48 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
3. A tal fine gli istituti devono richiedere, prima della
costituzione del rapporto di lavoro ed entro il 31 gennaio di
ogni anno a tutto il personale che opera anche saltuariamente,
una dichiarazione da cui emerga, sotto la personale
responsabilita’ dell’interessato, la condizione di non
incompatibilita’ secondo le normative vigenti.
TITOLO V
NORME FINALI
ARTICOLO 12
(Regolamento interno)
1. Il regolamento interno deve indicare fra l’altro:
a) la dotazione complessiva di personale, le relative
attribuzioni, i compiti e le responsabilita’ di ciascuna
categoria nonche’ l’orario di lavoro ed i criteri secondo cui
vanno stabiliti i turni di attivita’, in conformita’ a quanto
previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di
lavoro;
b) la tipologia dei soggetti disabili a favore dei quali e’
svolta l’attivita’ nelle forme previste;
c) le norme igieniche.
2. L’effettiva presenza medica deve essere assicurata,
nell’ambito del numero di ore previsto dall’allegato 4, durante
l’erogazione delle prestazioni sanitarie riabilitative con
esclusione dei casi individuati dal Direttore medico in rapporto
agli stati invalidanti trattati.
3. Negli altri orari deve essere assicurata la pronta
disponibilita’ di uno o piu’ medici dipendenti o convenzionati
con l’istituto.
4. Il regolamento deve prevedere le modalita’ dell’accesso da
parte dei ricoverati alle prestazioni erogate dal servizio
sanitario nazionale.
5. Il regolamento interno deve essere esposto al pubblico in
maniera evidente.
ARTICOLO 13
(Cartelle cliniche e registri di presenza)
1. E’ obbligatoria per ogni assistito la compilazione della
cartella clinica da cui risultino le generalita’ complete, la
diagnosi di entrata, l’anamnesi familiare e personale, l’esame
obiettivo, gli eventuali esami di laboratorio e specialistici, le
diagnosi, il programma terapeutico comprensivo degli aspetti
riabilitativi, gli esiti e i postumi, nonche’ le eventuali
interruzioni di trattamento e/o ricovero.
2. Le cartelle cliniche, firmate dal medico specialista e
sottoscritte dal Direttore medico, devono portare un numero
progressivo ed essere conservate a cura della Direzione medica.
Falla salva la legislazione vigente in materia di segreto
professionale, le cartelle cliniche devono essere esibite, a
richiesta, ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.
3. In caso di cessazione dell’attivita’ dell’istituto le cartelle
cliniche devono essere depositate presso il servizio medico –
legale della USL territorialmente competente.
4. Ogni istituto deve disporre di appositi registri o altri mezzi
di rilevazione concordati con la USL ove riportare le
interruzioni anche temporanee di trattamento e/o di ricovero.
5. Tali registri devono essere tenuti aggiornati dal servizio
amministrativo e resi disponibili per i controlli da parte degli
organi di vigilanza.
ARTICOLO 14
(Salvaguardia dei diritti dell’utente)
1. Devono essere garantiti all’utente dell’istituto tutti i
diritti previsti dalla LR 1 giugno 1983, n. 36.
2. Il trattamento assistenziale deve essere erogato nel rispetto
della liberta’ e della dignita’ della persona.
3. In particolare, gli utenti ed i loro rappresentanti legali
hanno diritto di:
– ottenere tutte le informazioni necessarie per conoscere le
patologie in corso ed i relativi trattamenti di riabilitazione;
– individuare il personale medico e non medico dell’istituto
mediante cartellini di identificazione con nome, cognome,
qualifica;
– avanzare al direttore medico eventuali doglianze o reclami ed
ottenere risposta;
– ricevere notizia, per iscritto e preventivamente, dell’importo
delle rette corrispondenti ai vari tipi di trattamento;
– conoscere il regolamento vigente nell’istituto.
4. E’ fatto obbligo agli istituti di esporre all’ingresso e nelle
sale di attesa, cartelli contenenti l’individuazione dei giorni e
degli orari di ricevimento degli utenti, loro parenti e
rappresentanti legali da parte del personale sanitario.
ARTICOLO 15
(Provvedimenti di sospensione e revoca della autorizzazione e di
chiusura degli istituti)
1. Il Presidente della Giunta regionale dispone la chiusura
dell’istituto aperto senza la autorizzazione prevista dal primo
comma dell’art. 5.
2. Il Presidente della Giunta regionale commina la sanzione della
sospensione dell’autorizzazione e della conseguente chiusura
dell’istituto nei casi e per i periodi di seguito indicati:
a) in caso di esercizio di attivita’ non autorizzata ai sensi del
terzo comma dell’art. 5 la sospensione e’ disposta per un
periodo da tre a sei mesi;
b) per variazione di elementi costitutivi nonche’ per il
trasferimento di gestione dell’istituto non autorizzati ai
sensi dell’ottavo e nono comma dell’art. 5 la sospensione e’
disposta per un periodo da due a sei mesi;
c) per inosservanza da parte del titolare degli obblighi di cui
agli artt. 9 e 10, secondo comma, la sospensione e’ disposta
fino all’esecuzione degli adempimenti dovuti e comunque non
oltre novanta giorni.
3. Decorso il periodo di sospensione l’autorizzazione decade
quando il titolare non abbia provveduto alla regolarizzazione o
agli adempimenti dovuti.
4. I periodi di sospensione previsti dal precedente secondo comma
sono raddoppiati nel minimo e nel massimo in casi di recidiva. E’
recidivo colui che dopo aver sommesso una delle infrazioni di cui
ai precedenti commi, commette la stessa infrazione nei cinque
anni successivi.
5. Il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca
dell’autorizzazione e la conseguente chiusura dell’istituto:
a) a seguito di ripetute infrazioni alle norme previste dalla
presente legge che abbiano determinato l’adozione di piu’
provvedimenti di sospensione;
b) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate
situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.
6. La chiusura dell’istituto comporta la cessazione di nuove
ammissioni, ai trattamenti nei confronti di soggetti assistiti,
mentre le dimissioni e la cessazione dei trattamenti avvengono
sotto il controllo della USL competente per territorio, nei tempi
strettamente necessari.
7. La chiusura dell’istituto disposta ai sensi del primo comma
nonche’ la revoca dell’autorizzazione di cui al quinto comma
comportano il divieto di autorizzare il soggetto interessato o il
precedente titolare dell’autorizzazione all’apertura o
all’esercizio di un istituto per un periodo rispettivamente di
tre o di dieci anni.
ARTICOLO 16
(Procedimento per l’applicazione dei provvedimenti di cui
all’art. 15)
1. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, l’accertamento delle violazioni di cui alla presente
legge e’ di competenza degli addetti ai servizi delle UUSSLL di
cui all’art. 8.
2. La violazione deve essere contestata al trasgressore nei modi
e nelle forme previste dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981
n. 689.
3. Fatto salvo l’obbligo di rapporto all’autorita’ giudiziaria in
caso di violazione del terzo comma dell’art. 193 del RD 27 luglio
1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonche’ di ogni
altra violazione di disposizioni penali, il funzionario o
l’agente che ha accertato l’infrazione presenta rapporto, con la
prova delle avvenute contestazioni o modificazioni, al Presidente
della Giunta regionale.
4. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione
l’interessato puo’ far pervenire al Presidente della Giunta
regionale scritti difensivi e documenti e puo’ chiedere di essere
sentito dalla medesima autorita’. Tale disposizione non si
applica nel caso di cui alla lett. c) del secondo comma dell’art.
15 nonche’ nei casi di cui al quinto comma del predetto articolo.
5. Il Presidente della Giunta regionale, acquisito il rapporto,
esaminati eventuali scritti difensivi e sentito l’interessato,
ove questi ne abbia fatto richiesta, se ritiene fondato
l’accertamento, con ordinanza motivata dispone i provvedimenti
previsti per le violazioni di cui all’art. 15 e notifica il
provvedimento all’interessato.
6. Quando non ritenga fondato l’accertamento emette ordinanza
motivata di archiviazione. Di tale provvedimento e’ trasmessa
copia integrale a chi ha accertato la violazione ed e’ data
comunicazione all’interessato.
7. Ai fini dell’applicazione del quarto comma e della lett. a)
del quinto comma dell’art. 15, i provvedimenti emessi per
violazioni di norme della presente legge devono essere annotati
in calce all’originale dell’atto di autorizzazione ed alle copie
in possesso del titolare.
ARTICOLO 17
(Istituti gia’ autorizzati)
1. Gli istituti gia’ autorizzati, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, devono avanzare domanda per il
rinnovo dell’autorizzazione con i contenuti e gli allegati
previsti dall’art. 5.
2. La Giunta regionale nel rispetto delle prescrizioni di cui
agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e con le modalita’ di cui al secondo
comma dell’art. 5, rinnova le autorizzazioni.
3. Gli istituti possono essere esentati dal possesso di uno o
piu’ requisiti di cui ai numeri 1, 2, 4, 8, 11 dell’allegato 1 e
al n. 3 lett. A, dell’allegato 2. A tal fine devono formulare
espressa richiesta ed allegare alla domanda di rinnovo
dell’autorizzazione una relazione tecnico – sanitaria,
sottoscritta da un ingegnere e da un medico competente in igiene
e tecnica ospedaliera dalla quale risulti, e venga espressamente
attestato, che non sia compromessa la sicurezza, la funzionalita’
e l’efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alle
loro specifiche finalita’.
4. Gli istituti, nella domanda di cui al primo comma, possono
chiedere la conferma della capacita’ ricettiva posseduta al
momento della entrata in vigore della presente legge, in deroga
alla capacita’ ricettiva minima stabilita dal comma quarto
dell’art. 4.
5. La Giunta regionale, esaminate le richieste di cui al terzo o
quarto comma ed accertata la sussistenza dei requisiti tali da
garantire la sicurezza, la funzionalita’ e l’efficienza della
struttura e dei servizi in relazione alla loro specifica
finalita’ e l’impossibilita’ di un adeguamento completo alla
normativa di cui alla presente legge, causata da insuperabili
motivi di ordine tecnico, rinnova l’autorizzazione, previa
acquisizione del parere della USL competente per territorio.
6. Il rinnovo dell’autorizzazione puo’ essere provvisorio. In tal
caso la Giunta regionale stabilisce gli adempimenti necessari per
la regolarizzazione nonche’ il termine per l’adeguamento alla
normativa.
7. La Giunta regionale, scaduto il termine di cui al precedente
sesto comma, dispone una ispezione tecnica a seguito della quale,
nel caso in cui gli adeguamenti prescritti siano stati
realizzati, rinnova l’autorizzazione. In caso contrario revoca
l’autorizzazione disponendo la conseguente chiusura
dell’istituto.
8. La revoca dell’autorizzazione comporta la risoluzione di
diritto della eventuale convenzione tra la USL e l’istituto
convenzionato.
9. I direttori medici che legittimamente svolgono le relative
mansioni negli istituti all’atto dell’entrata in vigore della
presente legge sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui
all’allegato 3, purche’ dotati dei requisiti previsti dalle
disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore della presente
legge.
10. La Giunta regionale si avvale, per gli accertamenti previsti
dal presente articolo anche della USL competente per territorio.
ARTICOLO 18
(Istituti autorizzati e convenzionati ex art. 26 legge 23
dicembre 1978, n. 833)
1. Gli istituti, gia’ autorizzati sulla base della precedente
normativa, convenzionati con le UUSSLL a norma dell’articolo 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel rispetto delle
procedure e dei requisiti stabiliti dalla deliberazione del
Consiglio regionale n. 221 del 20-3-1985, e sulla base dello
schema – tipo di convenzione emanato con Decreto del Ministro
della Sanita’ del 18-5-1984, non sono assoggettati alla
disciplina prevista dal primo comma dell’art. 17.
2. Gli istituti di cui al precedente comma devono avanzare la
domanda per il rinnovo dell’autorizzazione con i contenuti e gli
allegati previsti dall’art. 5, ed eventualmente con le richieste
previste dal terzo e quarto comma dell’art. 17,
contemporaneamente alla domanda di rinnovo della convenzione gia’
stipulata in base all’art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833
e, comunque, entro il nono anno dall’entrata in vigore della
presente legge.
3. Le domande di cui al precedente comma sono inoltrate
rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al
rappresentante legale della USL competente per territorio.
4. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere inviata
in copia al rappresentante legale della USL competente per
territorio per l’espletamento degli accertamenti richiesti dalla
Giunta regionale.
ARTICOLO 19
(Tasse sulle concessioni regionali)
1. Ai provvedimenti amministrativi, di cui agli artt. 5 e 17, si
applica la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali
previste dalla LR 15 maggio 1980, n. 54 e successive
modificazioni e integrazioni e in particolare il n. 5 del Titolo
I della “Tariffa”.
2. L’istituto che svolge esclusivamente attivita’ ambulatoriale o
domiciliare e’ assoggettato alla tassa di cui al punto 2, del n.
5, del Titolo I della citata LR 15 maggio 1980, n. 54.
ARTICOLO 20
(Norma finale)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, al fine di
non compromettere la funzionalita’ e l’efficienza delle strutture
e dei servizi in relazione alla loro specifica attivita’, anche a
seguito dell’emanazione di norme statali o regionali concernenti
le relative materie, delibera le necessarie integrazioni in
merito ai requisiti ambientali, igienico – sanitari, di sicurezza
e tecnico – costruttivi, alle caratteristiche tecniche, ai
requisiti ed attribuzioni del Direttore medico responsabile, agli
standard del personale e alle attrezzature.
ALLEGATO 1 (ex art. 5)
Requisiti ambientali, igienico sanitari, di sicurezza e tecnico –
costruttivi
1 – Area
1.1. L’area prescelta, oltre che rispondere alle norme del Piano
Regolatore Comune, deve presentare i seguenti requisiti
urbanistici, igienico – ambientali, geologico – morfologici e
climatici, dimensionali:
– essere bene inserita nel sistema delle comunicazioni in
dipendenza della viabilita’, della rete dei trasporti pubblici
e dell’entita’ dei traffici e dei tempi massimi di percorrenza;
– avere varchi sufficientemente comodi ed ampi e muniti di tutte
le opere stradali che assicurino una perfetta accessibilita’;
– consentire l’arretramento dell’ingresso dei malati rispetto al
filo stradale in modo da offrire una sufficiente sicurezza
nell’accesso.
1.2. L’ubicazione dell’istituto deve avvenire in localita’
salubre ed alberata, lontana da depositi o scoli di materie di
rifiuto, da acque stagnanti, da industrie rumorose e dalle quali
provengono esalazioni moleste o nocive, da cimiteri e da
attrezzature urbane che possono comunque arrecare danno o disagio
alle attivita’ riabilitative ed al soggiorno. L’area non deve
insistere su terreni umidi o soggetti ad infiltrazioni o ristagni
e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali, non
deve essere situata sottovento a zone da cui possono provenire
esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli.
1.3. Per gli istituti di nuova costruzioni o attivazione, la
superficie totale dell’area non deve essere inferiore a mq 70 per
posti letto; per ampliamenti strutturali intesi ad aumentare i
posti letto, deve essere previsto un aumento della superficie
totale di 70 mq per ogni posto letto in aumento. Dell’area totale
almeno 15 mq per posto letto devono essere destinati a parco e
giardino e devono inoltre essere previste zone destinate al
parcheggio delle autovetture in misura di 1 mq ogni 10 mc fuori
terra nel rispetto delle norme urbanistiche locali.
2 – Approvvigionamento idrico
2.1. La dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per
posto letto non deve essere inferiore a 200 litri.
2.2. Gli istituti devono essere dotati di una riserva idrica
corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di 1
giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un
sufficiente ricambio giornaliero.
2.3. Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere
concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza delle
risorse idriche locali.
3 – Smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi, speciali e
radioattivi
3.1. Per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti di cui
all’oggetto si applicano le disposizioni statali e regionali
vigenti in materia.
4 – Caratteristiche costruttive
4.1. Lo sviluppo in altezza ed i distacchi dei corpi di fabbrica
devono essere conformi alle norme stabilite dagli strumenti
urbanistici e dai regolamenti locali. In tutti gli ambienti
destinati alla degenza ed al soggiorno dei malati deve essere
assicurata l’illuminazione naturale mediante finestre
prospicienti all’esterno e che forniscano anche una adeguata
ventilazione naturale.
4.2. Negli edifici a piu’ di un piano devono essere previsti
elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque
destinati separatamente a lettighe e ammalati, a materiale pulito
e vitto, al materiale sporco.
4.3. I corridoi destinati al transito dei malati devono avere una
larghezza non inferiore a m. 2.
4.4. Le scale dovranno avere gradini di larghezza minima di m.
1,50, con rapporto funzionale pedata – alzata 28-13.
4.5. Devono essere adottati materiali e isolamenti adeguati per
la protezione acustica dai rumori provenienti dall’esterno,
dall’interno e dal funzionamento degli impianti tecnologici.
4.6. Le pareti di tutti i locali devono essere rivestite di
materiale e vernici resistenti al lavaggio, alla disinfezione ed
alla azione meccanica.
4.7. La Regione, in base alle caratteristiche climatiche esterne
locali, stabilisce le altezze minime nette dei piani degli
istituti in ogni caso detto valore minimo non potra’ essere
inferiore a m. 2,70.
5 – Eliminazione barriere architettoniche
5.1. In relazione alle particolari condizioni psico – fisiche dei
soggetti che fruiscono dell’attivita’ di riabilitazione devono
essere puntualmente applicate le disposizioni contenute nel DPR
27-4-78, n. 384 (Regolamenti di attuazione dell’art. 27 L. 30-3-
1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in
materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici) e nella
legge 9-1-1989, n. 13, e successive modifiche di cui alla legge
27-2-1989, n. 62 (Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati), e delle ulteriori normative nazionali e regionali (DM
lavori pubblici 14-6-89, n. 236).
6 – Protezione antisismica
6.1. Nella predisposizione delle condizioni strutturali
dell’edificio secondo le normative nazionali e locali sulla
protezione antisismica dovranno prevedersi particolari
accorgimenti per consentire la massima sicurezza possibile per
degenti costretti a letto e per facilitare la loro evacuazione
all’aperto nel minor tempo possibile.
7 – Sicurezza antincendi
7.1. La sicurezza antincendi deve essere assicurata in tutti gli
ambienti attraverso l’applicazione delle norme tecniche vigenti e
prescritte dai vigili del fuoco secondo le seguenti direttrici:
a) caratteristiche delle strutture ed impiego di materiali
residenti al fuoco;
b) avvisatori di incendio;
c) uscite di sicurezza e scale esterne di emergenza;
d) impianti elettrici realizzati secondo le norme vigenti;
e) rete antincendio ed altri sistemi di spegnimento.
8 – Condizioni microclimatiche
8.1. Gli Istituti devono essere dotati di impianti atti ad
assicurare idonee condizioni microclimatiche.
8.2. La temperatura dell’aria non deve essere inferiore a 20oC
per le sale di degenza e di soggiorno e a 22oC per le sale di
visita e trattamento riabilitativo.
8.3. Per i locali destinati alla riabilitazione devono essere
assicurati valori di umidita’ relativa tali da consentire un
adeguato svolgimento dell’attivita’ riabilitativa.
9 – Protezione dalle radiazioni ionizzanti
9.1. Per l’impiego di apparecchi o di sostanze che possono
generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i provvedimenti
costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e
del personale.
9.2. Per essa si devono osservare le prescrizioni di legge con
particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica
13-2-1964, n. 185, e successive modificazioni.
10 – Impianti elettrici
10.1. Gli impianti elettrici devono essere conformi alle norme
del DPR 27 aprile 1955, n. 547, e della legge 1o marzo 1968, n.
186.
10.2. Gli istituti devono essere dotati di dispositivi ed
impianti di sicurezza e di emergenza atti a garantire, in caso di
interruzione nell’alimentazione elettrica esterna, l’automatica e
immediata disponibilita’ di energia elettrica adeguata ad
assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei
servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo
tempo, nonche’ un minimo di illuminazione negli altri ambienti.
10.3. Idonei provvedimenti devono essere adottati per
l’illuminazione notturna e per i dispositivi acustico – luminosi
per la chiamata del personale.
11 – Illuminazione
11.1. Gli ambienti dell’istituto devono essere adeguatamente
illuminati a seconda della destinazione.
11.2. Ai fini dell’illuminazione diurna degli ambienti il
dimensionamento delle superfici vetrate di tutti gli ambienti
dovra’ essere effettuato secondo quanto indicato dalle norme CEI
– UNDEL
11.3. In particolare, l’illuminazione natura ed artificiale degli
ambienti di degenza dovra’ essere realizzata in modo da
assicurare un adeguato livello di illuminazione, con accettabili
disuniformita’ di luminanza, la protezione de fenomeni di
abbagliamento e, con specifico riferimento all’illuminazione
artificiale, la prevalenza della componente diretta su quella
diffusa.
11.4. In ogni caso l’illuminazione naturale ed artificiale dovra’
rispettare i seguenti valori minimi:
a) sul piano di lavoro nei locali per osservazione medica: lux
300;
b) sul piano di lavoro nei locali per attivita’ comuni: lux 200;
c) nelle scale di degenza e soggiorno, misurati sul piano ideale
posto a m. 0,60 dal pavimento: lux 100;
d) nei corridoi, scale, servizi igienici, atri, spogliatoi e
simili, misurati sul piano ideale posto a metri 1 dal
pavimento: lux 80.
11.5. Le condizioni di illuminamento di cui ai commi precedenti
dovranno essere assicurati in qualsiasi situazione meteorologica
ed in ogni punto dei piani di utilizzazione considerati, mediante
uno stretto rapporto di integrazione dell’illuminazione naturale
con quella artificiale. Dovranno essere, in ogni caso, evitati
fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto, facendo in
modo che nel campo visuale delle persone non compaiano oggetti la
cui luminanza superi di 20 volte i valori medi.
11.6. Il fattore medio di luce diurna, tenuto conto dei livelli
di illuminazione di cui ai precedenti commi, dovra’ corrispondere
ai seguenti valori:
a) ambiente degenza, per la attivita’ medica: 0,03;
b) locali per trattamenti di riabilitazione, soggiorni e simili:
0,02;
c) uffici, scale, atri e simili: 0.01.
11.7. Le camere di degenza ed i locali di servizio, in relazione
allo specifico uso cui sono rispettivamente destinati, devono
essere muniti di dispositivi atti a consentire un idoneo
oscuramento.
ALLEGATO 2 (ex art. 5)
Caratteristiche tecniche degli istituti privati di riabilitazione
A. ISTITUTI DI RIABILITAZIONE CON DEGENZA A TEMPO PIENO.
1. Servizi di riabilitazione
1.1. I servizi di riabilitazione psico – fisico – sensoriale a
degenza a tempo pieno devono comprendere, come dotazione minima,
i seguenti locali:
a) un locale per gli accertamenti psico – diagnostici;
b) un locale per gli accertamenti medici, sufficientemente ampio
per consentire l’osservazione dei soggetti in deambulazione ed
attrezzato anche per le medicazioni;
c) una o piu’ palestre, in rapporto al numero degli utenti, per
terapia di gruppo con superficie non inferiore a mq 4 per
ricoverato, escluso lo spazio destinato alle attrezzature;
d) locali per terapia individuale;
e) locali per terapia occupazionale;
f) locali per ergoterapia;
g) locali per terapia del linguaggio;
h) locali per urologia (patologie cerebrali e/o spirali), va
previsto un WC ed uno spogliatoio;
i) locali per rieducazione psico – motoria. I locali di cui sopra
esclusi quelli di cui alla lettera c), non possono avere
superficie inferiore ai 16 mq, piu’ 1 mq per ogni utente
successivo al primo trattati contemporaneamente.
1.2. I servizi devono comprendere come dotazione minima soltanto
quei locali specifici per il tipo di riabilitazione svolta.
2. Camere di degenza
2.1. Il numero massimo dei letti in ciascun locale deve essere di
4.
2.2. La superficie minima di calpestio per il posto letto non
deve essere inferiore a mq 7. Per le strutture autorizzate alla
data di entrata in vigore della presente legge non deve essere
inferiore a mq 6.
2.3. Le camere ove siano degenti minori non possono essere
utilizzate anche per adulti.
2.4. Devono essere previsti locali di isolamento con propri
servizi igienici.
2.5. La camera ad un letto non deve avere una superficie
inferiore a mq 9.
3. Servizi igienici
3.1. I servizi igienici – gabinetti, lavabi, bagni e docce –
devono essere in rapporto al numero degli assistiti, adattati ed
attrezzati alla tipologia dei disabili ricoverati: almeno un
gabinetto ed un lavabo con acqua calda ogni 4 letti ed un bagno o
una doccia con acqua calda ogni 10 letti, in locali separati per
minori ed adulti.
3.2. Nel caso di istituti che svolga esclusivamente attivita’
ambulatoriale i servizi igienici – lavabi, docce e bagni.
gabinetti – devono essere di almeno uno ogni 20 presenti nella
struttura.
4. Locali di soggiorno
4.1. Devono essere previste sale da pranzo e sale di ricreazione
sia per gli adulti che per i minori. La superficie totale non
deve essere inferiore a mq 4 per assistito.
5. Locali per altri servizi
5.1. I servizi amministrativi devono essere situati in appositi
locali distanti dai locali di degenza.
5.2. I servizi accessori – cucina, dispensa, lavanderia e
disinfestazione, guardaroba – devono rispondere alle norme
vigenti in materia.
5.3. Gli istituti devono inoltre essere dotati dei seguenti
servizi generali ed impianti tecnologici:
a) servizio di cucina.
Devono essere installati adeguati impianti per la captazione
dei fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la
loro pronta eliminazione. Il servizio puo’ essere anche
convenzionato o gestito in cooperativa da una o piu’ aziende
private purche’ regolarmente autorizzate dall’Autorita’
sanitaria e purche’ le condizioni di trasporto siano idonee;
se del caso vi dovra’ essere una cucina dietetica interna.
b) servizio di lavanderia.
I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di
vapori, polveri ed odori. Puo’ essere anche convenzionato o
gestito in cooperativa da una o piu’ aziende private purche’
regolarmente autorizzate dall’Autorita’ sanitaria e purche’ le
condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso
l’appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta.
c) servizio farmaceutico.
In relazione al numero dei posti – letto si puo’ constatare la
necessita’ di idonei locali per il deposito dei medicinali,
dei presidi medico – chirurgici, del materiale di medicazione,
ecc.
Deve, comunque, esservi un armadio farmaceutico.
d) servizio di assistenza religiosa.
Deve essere assicurato dalla Direzione amministrativa per i
degenti che ne facciano richiesta.
e) servizi per il personale.
Devono essere costituiti dagli spogliatoi; dalla mensa e dal
ristoro, ove previsti dal contratto collettivo di lavoro.
f) servizio di pulizie generale.
Puo’ essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da
una o piu’ aziende private.
g) impianti tecnologici.
Comprendono le attrezzature tecnologiche necessarie per
assicurare l’efficiente funzionamento dei servizi ausiliari.
Essi dovranno prevedere locali attrezzati per le centrali:
termica, idrica, elettrica, telefonica, frigorifera, di
condizionamento, di antincendio, ricerca persone, trattamento
rifiuti solidi, ecc.
B – ISTITUTI A DEGENZA DIURNA
1. L’istituto a degenza diurna e’ la struttura riabilitativa che
ospita gli assistiti per un tempo limitato pari ad 8-9 ore
giornaliere. Esso deve avere per quanto riguarda i servizi di
riabilitazione gli stessi locali previsti per l’Istituto
residenziale.
2. L’istituto inoltre deve disporre di un locale per la
consumazione del pasto di mezzogiorno, di almeno un locale
soggiorno per le esigenze del tempo libero e, qualora accolga
bambini da 0 a 4 anni, di locali ove i piccoli possano riposare
per brevi periodi.
C – Requisiti per gli Istituti che effettuano prestazioni
ambulatoriali.
1. Gli istituti che effettuano trattamenti ambulatoriali
accorgono gli utenti soltanto per il tempo necessario alle visite
ed alle sedute di trattamento.
Locali:
1) locale di attesa
2) palestre per terapia di gruppo con superficie non inferiore a
mq 4 per utente, escluso gli spazi destinati alle
attrezzature
3) palestre per terapia individuale
4) locali per consulenze specialistiche sufficientemente ampi
per consentire l’esame della deambulazione
5) spogliatoi
6) servizi igienici, in numero adeguato, distinti per il
personale e gli utenti
7) locali per terapia occupazionale
8) locali per ergoterapia
9) locali per terapia del linguaggio
10) locali per urologia, va previsto un wc ed uno spogliatoio.
I locali di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 non possono avere superficie
inferiore ai 10 mq piu’ 1 mq per ogni utente successivo al primo
trattati contemporaneamente.
2. I servizi devono comprendere come dotazione minima soltanto
quei locali specifici per il tipo di riabilitazione svolta.
3. Un istituto gia’ in funzione puo’ essere autorizzato ad
istituire ambulatori in altra struttura edilizia. I relativi
locali devono essere sufficienti allo svolgimento dell’attivita’
oggetto d’autorizzazione; responsabile del funzionamento e’ il
Direttore dell’istituto di cui fanno parte.
ALLEGATO 3 (ex art. 5)
Requisiti ed attribuzioni del Direttore medico responsabile
Il direttore medico deve possedere i seguenti requisiti:
a) negli istituti con piu’ di 150 posti complessivi di degenza
piena e/o diurna:
1) anzianita’ di laurea di almeno 10 anni;
2) libera docenza o specializzazione in igiene e medicina
preventiva o nelle altre discipline dell’area funzionale di
prevenzione e sanita’ pubbliche o specializzazione inerente
l’attivita’ di riabilitativa dell’istituto;
3) almeno cinque anni di servizio presso ospedali pubblici con
funzioni di vice direttore sanitario o ispettore sanitario
o presso istituti universitari di igiene, di medicina
preventiva, di medicina legale, di medicina sociale o
cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario
medico del Ministero della Sanita’ o delle Regioni o delle
UUSSLL o medico igienista con qualifica di dirigente presso
Comuni o consorzi provinciali o consorzi di Comuni con
popolazione superiore a 100.000 abitanti oppure almeno
cinque anni di servizio in qualita’ di Direttore sanitario
responsabile o di Vice direttore sanitario presso Centri di
riabilitazione pubblici o privati convenzionati con il
Servizio Sanitario Nazionale;
b) negli istituti con 150 o numero inferiore di posti di degenza
piena e/o diurna; anzianita’ di laurea di 8 anni unitamente ad
un servizio di almeno 5 anni in ospedali pubblici, case di
cura private, istituti di riabilitazione;
c) negli istituti che svolgono esclusivamente attivita’
ambulatoriali o domiciliari: otto anni di anzianita’ di laurea
nelle strutture di cui alle lettere b) e c) il direttore
medico deve essere in possesso del diploma di specializzazione
nella disciplina clinica relativa alla attivita’ riabilitativa
svolta dall’istituto. I suddetti requisiti possono essere
superati ove il medico sia in possesso di idoneita’ nazionale
a direttore sanitario.
Non e’ consentito svolgere le funzioni di Direttore medico
responsabile in piu’ di un istituto di riabilitazione. La
funzione di direttore medico e’ incompatibile con la qualita’ di
proprietario, comproprietario, socio o azionista della Societa’
che gestisce l’istituto. Le attribuzioni del direttore medico
sono:
a) cura l’organizzazione tecnico – sanitaria dell’istituto sotto
il profilo igienico ed organizzativo – sanitario,
rispondendone all’Amministrazione e all’Autorita’ sanitaria
competente;
b) cura l’applicazione del regolamento sull’ordinamento e sul
funzionamento dell’istituto proponendone le eventuali
variazioni;
c) controlla la regolare tenuta e l’aggiornamento di apposito
registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli
professionali del personale addetto ai servizi sanitari;
d) cura la tempestiva trasmissione all’Autorita’ sanitaria dei
dati e delle informazioni richieste, nonche’ delle denunce
delle malattie infettive;
e) vigila sulla regolare compilazione e tenuta dell’archivio
clinico e del registro delle presenze;
f) coordina e verifica, in rapporto alle esigenze dei servizi,
l’impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale
medico, paramedico, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi
sanitari;
g) controlla che l’assistenza ai disabili sia svolta con
regolarita’ ed efficienza;
h) vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi
sanitari proponendo, se del caso, all’Amministrazione i
provvedimenti disciplinari;
i) propone all’Amministrazione, d’intesa con i medici competenti,
l’acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed
esprime il proprio parere in ordine ad eventuali
trasformazioni edilizie dell’istituto;
l) rilascia agli aventi diritto in base ai criteri stabiliti
dall’Amministrazione copia delle cartelle cliniche ed ogni
altra certificazione sanitaria riguardante i soggetti
assistiti;
m) vigila sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli
impianti di disinfezione, della cucina e lavanderia per quanto
attiene agli aspetti igienico – sanitari;
n) controlla la regolare tenuto del registro di carico e scarico
delle sostanze stupefacenti o psicotrope in conformita’ a
quanto disposto dagli articoli 42 e 64 della legge 22 dicembre
1975, n. 685;
o) vigila sulla gestione del servizio farmaceutico e sulla scorta
dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste
alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto
funzionamento dell’istituto;
p) stabilisce i turni di guardia medica ove necessaria in
relazione alla tipologia e gravita’ degli assistiti;
q) stabilisce i turni di reperibilita’ del personale medico
tenendone apposita registrazione;
r) vigila sulle condizioni igienico – sanitarie dell’istituto;
s) controlla il movimento dei disabili;
t) cura l’osservanza delle disposizioni concernenti la polizia
mortuaria.
ALLEGATO 4 (ex art. 5)
Standard del personale
A – STRUTTURA DI DEGENZA A TEMPO PIENO
Per ogni modulo di 20 posti letto:
– direttore amm.vo 12 ore settimanali (IX livello)
– impiegato amm.vo 12 ore settimanali (V livello)
– cuochi n. 2 unita’
– addetti ai servizi generali n. 2 unita’
– direzione sanitaria n. 4 ore settimanali
– medico specialista n. 4 ore settimanali
– personale infermieristico n. 2 unita’
– personale di assistenza n. 5 unita’
– personale di riabilitazione n. 3 unita’.
B – STRUTTURA PER DEGENZA DIURNA
Per ogni modulo di 20 posti:
– impiegato amm.vo (VI liv.) 18 ore settimanali
– cuoco n. 1 addetto
– addetti ai servizi generali 18 ore settimanali
– direzione sanitaria n. 5 ore settimanali
– medico specialista n. 5 ore settimanali
– personale di assistenza n. 2 unita’
– personale di riabilitazione n. 3 unita’.
Qualora l’istituto svolga oltre che l’attivita’ di degenza piena
o diurna anche attivita’ ambulatoriale la capacita’ operativa
minima per quest’ultima e’ cosi’ stabilita:
a) trattamenti individuali: 36 settimanali (1 terapista della
riabilitazione);
b) trattamenti di piccolo gruppo: 24 settimanali e gruppi di 6
persone ciascuno (un terapista).
C – STRUTTURA AMBULATORIALE
Per 36 trattamenti individuali giornalieri:
direttore medico n. 10 ore settimanali
medico specialista n. 10 ore settimanali
impiegato amministrativo n. 1 unita’ (VII liv.)
addetti all’assistenza n. 2 unita’ (III liv.)
terapisti della riabilitazione n. 6 unita’.
D – STRUTTURA AMBULATORIALE PER TRATTAMENTI IN GRUPPO
N. 8 gruppi di 6 persone ciascuno in ciascuna giornata, pari a un
totale di 48 sedute settimanali:
direttore medico 6 ore settimanali
impiegato amm.vo 1 unita’ (VII livello)
ausiliario socio – sanitario n. 1 unita’
medico specialista n. 6 ore settimanali
terapista della riabilitazione n. 2.
E – STRUTTURA PER 10 PRESTAZIONI DOMICILIARI GIORNALIERE
Direzione sanitaria n. 10 ore settimanali
medico specialista n. 10 ore settimanali
terapisti della riabilitazione n. 6.
I livelli contrattuali sopra indicati sono riferiti al contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale operate nella
sanita’ privata.
I profili professionali di ortottista, logopedista,
massofisioterapista sostituiscono negli standards sopra indicati
il profilo professionale di terapista della riabilitazione,
totalmente o parzialmente, in rapporto alle specifiche attivita’
riabilitative svolte dall’istituto.
Il personale medico specialista deve essere in possesso del
diploma di specializzazione i libera docenza nella disciplina
pertinente l’attivita’ riabilitativa autorizzata.
Le prestazioni ambulatoriali di elettroterapia, termoterapia,
fototerapia, sonoterapia, idroterapia e terapia inalatoria non
fanno parte dei trattamenti individuali, di cui alle lettera C e
D, ma sono assoggettate alla disciplina prevista dall’art. 194 TU
delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, dall’art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
ALLEGATO 5 (ex art. 5)
Attrezzature
Attrezzature per psicoterapia
– materiale psicodiagnostico
– materiale didattico e di pedagogia speciale
– materiale per pittura e plastica
– materiale per attivita’ di gruppo
– sabbiera e giochi per acqua
– setting di osservazione con specchio unidirezionale.
Attrezzature per logoterapia
– N indicator
– S indicator
– spirometro
– metronomo
– speech emphasis indicator
– registratori
– vari giochi sonori luminosi di memoria, spazio
– temporale per la manipolazione, giochi affettivi
– impedenzometro e audiometro in caso che venga svolta attivita’
diagnostica
Attrezzature per il trattamento di patologie ortopediche e
neurologiche
– scala di deambulazione
– gruppo parallele per deambulazione
– tavoli fisioterapici per trattamenti individuali
– spalliera
– panche rovesciabili
– pesi varie misure
– cyclette
– specchi quadrettati
– pallone tipo Bobat
– tavolo oscillante
– asse di equilibrio (specifiche per la riabilitazione)
– pedane oscillanti
– materassini
– bastoni in metallo con appoggio regolabile
– cuscini
– sgabelli
– deambulatori
– canadesi
– tripodi
– cunai.