Legge 28 febbraio 2008, n. 31

Legge Nazionale

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51)

(omissis)
Art. 46.
Disposizioni in favore di inabili
1. All’articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. L’attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.
1-ter. L’importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.
1-quater. La finalità terapeutica dell’attività svolta ai sensi del comma 1-bis è accertata dall’ente erogatore della pensione ai superstiti.
1-quinquies. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede, quanto a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale e, quanto a 0,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
1-sexies. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative”
1-bis. Il termine per l’emanazione del decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è differito al 30 giugno 2008. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con i Ministri dell’economia e delle finanze, della solidarietà sociale e delle politiche per la famiglia, le disposizioni di cui al citato comma 375 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 si applicano anche al settore del gas naturale.
(omissis)

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