Legge Nazionale
Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993
L. 29 dicembre 1990, n. 407
Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 ( G.U. 31 dicembre 1990, n. 303)
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CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITÀ E LAVORO
Articolo 3
Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili.
1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’interno con esclusione di quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendente avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.
1-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano conseguito le prestazioni pensionistiche, per i minorati civili erogate dal Ministero dell’interno alla data del 1º gennaio 1992
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell’accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell’eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell’interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell’invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente .
4. Gli effetti conseguenti all’attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1º gennaio 1991. (1)
(1) articolo così modificato dall’art. 12, L. 30 dicembre 1991, n. 412.
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