Legge Nazionale
Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682 , in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti.
L. 4 maggio 1983, n. 165
Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 1979, n. 682 , in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti. (G. U. 9 maggio 1983, n. 125).
Art. 1
L’articolo 1, primo comma, della legge 22 dicembre 1979, n. 682 , deve intendersi nel senso che l’equiparazione, a partire al 1° gennaio 1982, della indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l’estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.
Art. 2
La misura della indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento automatico della indennità stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra.
Art. 3
All’onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1982 e 1983 in complessive lire 116 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1983.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.