Agevolazioni fiscali settore auto: recenti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. (26.04.2007) A.G.V.

Agevolazioni fiscali

L’Agenzia delle Entrate con tre recenti risoluzioni è tornata sul tema delle agevolazioni fiscali per il settore auto.

Con Risoluzione 17/01/2007, n. 4, l’agenzia ha espresso parere in merito ad un quesito circa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni auto anche nel caso in cui il veicolo sia stato intestato a genitore comproprietario di cui però la persona disabile non risulti fiscalmente a carico.

Ci spieghiamo meglio: nel caso proposto l’automobile è stata acquistata dalla madre, mentre il disabile risultava fiscalmente a carico del padre. L’acquirente ha ritenuto comunque di beneficiare delle agevolazioni fiscali grazie al regime della comunione legale tra i coniugi implicante la comproprietà dei beni acquistati.

L’ Agenzia ha dato parere negativo.
Come spiegato nella risoluzione il fatto che il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi i coniugi non implica l’applicazione delle agevolazioni, che vanno applicate solo quando il mezzo sia intestato al disabile o al genitore di cui risulti fiscalmente a carico.

Ai fini delle agevolazioni per il settore auto, dunque, non rileva lo stato della proprietà in termini civilistici, ma solo l’intestazione del veicolo.

Se il disabile risulta a carico del padre, l’intestazione del veicolo alla madre esclude la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali , non rilevando né la comunione legale dei beni tra i coniugi né il fatto che la madre intestataria sia a sua volta fiscalmente a carico del marito.

Nella risoluzione si precisa che “il veicolo oggetto delle agevolazioni deve essere intestato al disabile stesso o al familiare possessore di reddito di cui risulti a carico…il fatto che i due coniugi siano in comunione dei beni, e che, conseguentemente, il veicolo sia civilisticamente di proprietà di entrambi, non comporta comunque, relativamente all’acquisto del veicolo, il riconoscimento dei benefici fiscali…”

Con Risoluzione del 25/01/2007, n.8, l’agenzia ha risposto affermativamente al quesito circa la possibilità per persone che abbiano perso gli arti superiori di beneficiare delle agevolazioni fiscali indipendentemente dal riconoscimento dell’ handicap in situazione di gravità ex legge 104/1992.

Pertanto, i disabili che abbiano subito la perdita di entrambi gli arti superiori possono fruire delle agevolazioni fiscali per il settore auto “…anche sulla base di certificazione rilasciata da commissioni mediche pubbliche diverse da quelle di cui all’art. 4 della legge 104/1992…”

Di rilievo anche la Risoluzione del 16/05/2006, n. 66, con cui l’Agenzia delle entrate ha risposto ad un quesito circa la possibilità di beneficiare più volte delle agevolazioni fiscali per il genitore che avendo più figli disabili fiscalmente a carico intenda acquistare più autovetture nel corso dello stesso quadriennio.

L’Agenzia ha formulato parere positivo disponendo che “…nell’ipotesi in cui più disabili siano fiscalmente a carico di un soggetto, il medesimo possa fruire, nel corso dello stesso quadriennio, dei benifici fiscali per ognuno dei portatori di handicap a suo carico…”
Il diritto a fruire delle agevolazioni fiscali, infatti, spetta con riferimento al singolo disabile.

(Chi fosse interessato può prendere visione delle citate risoluzioni sul sito web www.agenziaentrate.it, ovvero sul presente sito: sezione legislazione, area tematica agevolazioni fiscali.)

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa

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