Agevolazioni fiscali
Procedura da seguire e riferimenti normativi.
A livello locale possono essere organizzate da parte di associazioni, enti morali, comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali: lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza che prendono la denominazione di manifestazioni di sorte locali.
Dette manifestazioni devono essere effettuate per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti organizzatori.
La procedura da seguire al fine di ottenere l’autorizzazione dalle Istituzioni competenti è quella risultante dal combinato disposto del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430 artt. 13 e 14, e della legge 24 novembre 2003 n. 326 che ha convertito in legge, apportandovi al contempo alcune modificazioni, il Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269.
Rispettivamente all’art 39 comma 13 quinquies del Decreto-Legge convertito si prevede che debba essere inviata in prima istanza una comunicazione all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio , ciò al fine di ottenere il nulla osta necessario per il legittimo espletamento della manifestazione.
Dopo l’inoltro della comunicazione all’ispettorato deve essere data comunicazione della manifestazione al Prefetto ed al Sindaco del Comune in cui la stessa avrà corso, ciò ai sensi dell’art 14 del D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430.
Come possiamo evincere dalle precedenti note sintetiche gli enti da contattare sono tre: in primo luogo l’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato come articolazione territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dopodiché il Comune e la Prefettura .
In genere si richiede che la comunicazione debba pervenire all’ispettorato almeno 60 gg. prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione. Decorsi 30gg. dalla data di ricezione della documentazione, ove il Ministero non abbia emanato alcun provvedimento di diniego, il nulla osta deve intendersi concesso valendo la regola del silenzio-assenso. Le comunicazioni al comune ed alla prefettura devono essere inoltrate almeno 30 gg. prima dello svolgimento della manifestazione.
L’inoltro della comunicazione per la concessione del nulla osta all’Ispettorato compartimentale dei monopoli di stato deve essere portata a conoscenza della prefettura e del comune al momento delle comunicazioni a loro destinate. Si consiglia, pertanto, di effettuare la comunicazione all’Ispettorato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno e di allegare la cartolina notificata alla documentazione da presentare presso la prefettura ed il comune.
Prima dell’entrata in vigore della legge 326/2003 la comunicazione all’ispettorato compartimentale non era necessaria ed era sufficiente effettuare la comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.
La legge 326/2003 di conversione del decreto legge 269/2003 ha istituito definitivamente questo ulteriore requisito stabilendo inoltre che la comunicazione all’ispettorato debba precedere quella al Comune ed alla Prefettura.
Riferimenti normativi: Circolare 14 aprile 2004, n. 4632, Ministero dell’economia e delle finanze; D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge con modifiche dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 art. 39 comma 13 quinquies; D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 artt. 13 e 14; L. 27 dicembre 1997, n. 449 art. 19 comma 4 lettera d.
N.B. L’Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, è quello di Firenze, ubicato in via De’ Conti, n. 2/A.
Ricostruzione normativa
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 14 aprile 2004, n.4632
Nulla osta all’effettuazione di manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’art. 39, comma 13-quinquies, legge 24 novembre 2003, n. 326. ( G.U. n. 93 del 21-4-2004 )
Agli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato e p.c. Al Ministero delle attivita’ produttive Al Ministero dell’interno – Uffici territoriali del Governo Al Comando generale della Guardia di finanza All’Associazione nazionale comuni d’Italia Al fine di dare attuazione alle procedure previste dall’art. 39, comma 13-quinquies della legge 24 novembre 2003, n. 326, concernenti il controllo delle manifestazioni di sorte locali, la comunicazione dei soggetti che intendono svolgere le attivita’ richiamate dall’art. 19, comma 4, lettera d) della legge 27 dicembre 1997, n. 449 dovra’ essere indirizzata agli Ispettorati compartimentali dei Monopoli di Stato, competenti per territorio, per il rilascio del prescritto nulla osta. Tale comunicazione, in carta libera, dovra’ essere effettuata secondo le modalita’ indicate dal precitato art. 39, comma 13-quinquies e cioe’ prima di dar corso alla manifestazione e, comunque, prima della comunicazione prevista ai sensi dell’art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430. Codesti ispettorati valuteranno se le manifestazioni di sorte locali risultino difformi, per le modalita’ di effettuazione, da quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430 venendo cosi’ a configurare, sostanzialmente, un’elusione del monopolio statale dei giochi. A fini meramente esemplificativi dovra’ negarsi il prescritto nulla osta qualora non fossero esplicitate le finalita’ delle manifestazioni, ovvero fosse superato l’ambito locale di diffusione o l’importo dei biglietti eccedesse il limite stabilito. In tali casi e nei casi in cui codesti ispettorati impartissero prescrizioni specifiche idonee a ricondurre nel rispetto delle norme le modalita’ di svolgimento delle manifestazioni in esame, ne daranno tempestiva comunicazione anche al prefetto e al sindaco del comune in cui si effettua la manifestazione e richiederanno, eventualmente, l’ausilio del locale Comando della Guardia di finanza allo scopo di porre in essere tutte le attivita’ di vigilanza necessarie.
Roma, 14 aprile 2004
Il direttore generale
dell’amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato
Ispettorato
Competenza territoriale
1) Alessandria via Urbano Rattazzi, 35
Alessandria, Asti, Biella, Pavia, Vercelli
2) Ancona via Valle Miano, 30
Ancona, Ascoli Piceno, Forli’, Macerata, Pesaro, Rimini
3) Bari viale De Blasio, 20
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto
4) Bologna via Riva di Reno, 68
Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna
5) Brescia via Solferino, 57
Brescia, Bergamo, Verona, Vicenza
6) Cagliari via La Palma , 2
Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari
7) Cosenza via Montesanto, 116
Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia
8) Firenze via De’ Conti, 2/A
Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
9) Genova via A. Cecchi, 15
Genova, Imperia, La Spezia , Massa Carrara, Savona
10) Messina via del Vespro, 53
Messina, Catania, Reggio Calabria, Siracusa
11) Milano via San Marco, 32
Milano, Como, Lecco, Lodi, Novara, Sondrio, Varese, Verbano-Cusio-Ossola
12) Napoli piazza Nazionale, 94/D
Napoli, Benevento, Caserta
13) Palermo via G. La Farina , 25/27
Palermo, Agrigento,Caltanissetta, Enna, Ragusa, Trapani
14) Parma via Umbria, 9
Parma, Cremona, Mantova, Piacenza, Reggio Emilia
15) Perugia via Canali, 12
Perugia, Arezzo, Rieti, Terni
16) Pescara via Quarto dei Mille, 4
Pescara, Campobasso, Chieti, Isernia, L’Aquila, Teramo
|17) Roma via F. A. Pigafetta, 22
Roma, Frosinone, Grosseto, Latina, Viterbo
18) Salerno via S. Baratta, 108
Salerno, Avellino, Potenza
19) Torino via Governolo, 8/C
Torino, Aosta, Cuneo
20) Trento Vicolo del Vo’, 32
Trento, Belluno, Bolzano
21) Trieste via Malaspina, 24
Trieste
22) Udine via Europa Unita, 101
Udine, Gorizia, Pordenone, Treviso
23) Venezia Sestriere Santa Croce, 360
Venezia, Padova, Rovigo
Legge 24 novembre 2003, n. 326
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici. ( G. U. n.274 del 25 novembre 2003 – Supplemento Ordinario n. 181)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
( G. U. n. 274 del 25 novembre 2003 – Supplemento Ordinario n. 181)
omissis…
Art. 39
Altre disposizioni in materia di entrata
omissis…
13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall’articolo 19, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende comunque rilasciato nulla osta all’effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso termine, il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può espressamente subordinare il nulla osta all’ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le modalità di svolgimento delle attività predette, affinche’ le stesse non risultino coincidenti con attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza l’osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, e’ punito con l’arresto fino ad un anno.
omissis…
D. P. R. 26 ottobre 2001, n. 430
Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche’ delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. (G. U. n. 289 del 13-12-2001)
omissis…
Titolo II
MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI
Art. 13.
Ambito applicativo
1. E’ vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o
banco di beneficenza, nonche’ ogni altra manifestazione avente
analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in
materia di lotterie nazionali, sono, tuttavia, consentite:
a) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,
promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro,
aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, e dalle
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui
all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, se
dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze
finanziarie degli enti stessi;
b) le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza,
organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge
2 gennaio 1997, n. 2, purche’ svolte nell’ambito di manifestazioni
locali organizzate dagli stessi. In caso di svolgimento al di fuori
delle dette manifestazioni locali si applicano le disposizioni
previste per i soggetti di cui alla lettera a);
c) le tombole effettuate in ambito familiare e privato,
organizzate per fini prettamente ludici.
2. Ai fini della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1:
a) per lotterie s’intende la manifestazione di sorte effettuata
con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice,
concorrenti ad uno o piu’ premi secondo l’ordine di estrazione. La
lotteria e’ consentita se la vendita dei biglietti e’ limitata al
territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che
possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi,
non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i
biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata
con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantita’ di numeri, dal
numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali,
all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le
combinazioni stabilite. La tombola e’ consentita se la vendita delle
cartelle e’ limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai
comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e
numerazione progressiva. Non e’ limitato il numero delle cartelle che
si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non
devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari
ad euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le
manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le
quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione
dei biglietti a matrice, una parte dei quali e’ abbinata ai premi in
palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la
vendita dei biglietti e’ limitata al territorio del comune ove si
effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma
di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
3. E’ vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di
ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi. I premi delle
manifestazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 2, consistono
solo in servizi e in beni mobili, esclusi il denaro, i titoli
pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito ed i
metalli preziosi in verghe.
Nota all’art. 13:
– Il testo della legge 2 gennaio 1997, n. 2, norme per
la regolamentazione della contribuzione volontaria ai
movimenti o partiti politici e’ stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1997.
Art. 14.
Adempimenti dei promotori e controlli
1. I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle
manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al
Prefetto competente e al Sindaco del comune in cui e’ effettuata
l’estrazione. Eventuali variazioni delle modalita’ di svolgimento
della manifestazione sono comunicate ai predetti organi in tempo
utile per consentire l’effettuazione dei controlli.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, va allegata la seguente
documentazione:
a) per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la
quantita’ e la natura dei premi, la quantita’ ed il prezzo dei
biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il
luogo ed il tempo fissati per l’estrazione e la consegna dei premi ai
vincitori;
b) per le tombole:
1) il regolamento con la specificazione dei premi e con
l’indicazione del prezzo di ciascuna cartella;
2) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della
cauzione in misura pari al valore complessivo dei premi promessi,
determinato in base al loro prezzo di acquisto o in mancanza al
valore normale degli stessi. La cauzione e’ prestata a favore del
comune nel cui territorio la tombola si estrae ed ha scadenza non
inferiore a tre mesi dalla data di estrazione. La cauzione e’
prestata mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti
dallo Stato, al valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale o
mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica
della firma del fidejussore.
3. Per le pesche o banchi di beneficenza l’ente organizzatore
indica nella comunicazione di cui al comma 1 il numero dei biglietti
che intende emettere ed il relativo prezzo.
4. Il Prefetto vieta lo svolgimento delle manifestazioni in
mancanza:
a) delle condizioni previste dal presente regolamento;
b) della necessita’ di ricorrere allo svolgimento della
manifestazione per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente
promotore, diverso dai partiti e movimenti politici di cui alla legge
2 gennaio 1997, n. 2.
5. I comuni effettuano il controllo sul regolare svolgimento delle
manifestazioni di sorte locali e sono l’autorita’ competente a
ricevere il rapporto e a cui pervengono i proventi delle sanzioni.
Alle manifestazioni di sorte locali si applicano le sanzioni di cui
al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo
modificato dall’articolo 19, comma 5, lettera a), della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
6. La serie e la numerazione progressiva dei biglietti e delle
cartelle e’ indicata nella fattura di acquisto rilasciata dallo
stampatore.
7. L’estrazione della lotteria e della tombola e’ pubblica; le
modalita’ della stessa sono portate a conoscenza del pubblico presso
tutti i comuni interessati alla manifestazione. Nell’avviso sono
indicati gli estremi della comunicazione fatta ai predetti organi, il
programma della lotteria e della tombola, le finalita’ che ne
motivano lo svolgimento nonche’ la serie e la numerazione dei
biglietti e delle cartelle messe in vendita.
8. Per le lotterie e per le tombole un rappresentante dell’ente
organizzatore provvede prima dell’estrazione a ritirare tutti i
registri, nonche’ i biglietti o le cartelle rimaste invendute e
verifica che la serie e la numerazione dei registri corrispondano a
quelle indicate nelle fatture d’acquisto. I biglietti e le cartelle
non riconsegnati sono dichiarati nulli agli effetti del gioco; di
tale circostanza si da’ atto al pubblico prima dell’estrazione.
L’estrazione e’ effettuata alla presenza di un incaricato del
Sindaco. Di dette operazioni e’ redatto processo verbale del quale
una copia e’ inviata al Prefetto ed un’altra consegnata
all’incaricato del Sindaco.
9. Per le pesche o banchi di beneficenza un responsabile dell’ente
promotore controlla il numero dei biglietti venduti e procede, alla
presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni
redigendo il relativo processo verbale del quale una copia e’ inviata
al Prefetto e un’altra consegnata all’incaricato del Sindaco.
10. Per le tombole, entro trenta giorni dall’estrazione, l’ente
organizzatore presenta all’incaricato del sindaco la documentazione
attestante l’avvenuta consegna dei premi ai vincitori. Detto
incaricato, verificata la regolarita’ della documentazione prodotta,
dispone l’immediato svincolo della cauzione. Il comune dispone
l’incameramento della cauzione in caso di mancata consegna dei premi
ai vincitori nel termine di cui al presente comma.
11. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle
di cui ai commi 4 e 5, si applicano con riferimento alle
manifestazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a).
Note all’art. 14:
– Per la legge 2 gennaio 1997, n. 2, si veda in nota
all’art. 13.
– Per il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939,
si veda nelle note alle premesse.
omissis…
Legge 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” ( G. U. n. 302 del 30 dicembre 1997 – Supplemento Ordinario n. 255)
omissis…
Art. 19 .
(Disposizioni in materia di manifestazionia premio e manifestazioni di sorte locali)
omissis…
4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro dell’interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonchè delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da 39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti princìpi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle modalità per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonchè delle manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all’individuazione dei soggetti promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai meccanismi e alle modalità di effettuazione, alle forme di controllo delle singole iniziative;
b) previsione della possibilità di effettuare le operazioni di cui all’articolo 44, secondo comma, lettera a) , del citato regio decreto-legge n. 1933 del 1938, anche da più ditte in associazione tra loro; abolizione dell’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalità di comunicazione preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali, da parte dei promotori; previsione, per i conc orsi a premio, della devoluzione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dei premi non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della pubblica fede e della parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere sul personale già assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i soggetti promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera a) .
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa