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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, si è pronunciata in merito a chi spetti la giurisdizione nel caso in cui si agisca in giudizio contro la riduzione delle ore di sostegno.
Con ordinanza dell’11.01.2007, n. 1144, la suprema corte ha stabilito che nelle ipotesi in cui si debba adire il giudice contro provvedimenti delle autorità scolastiche di riduzione delle ore di sostegno previste per gli alunni disabili, la giurisdizione non sia del giudice civile, quindi del tribunale ordinario, bensì del giudice amministrativo, quindi del tribunale amministrativo regionale (T.A.R.).
La vicenda giudiziaria da cui è nata la pronuncia della suprema corte riguardava i genitori di un alunno disabile che vistisi assegnare un numero inadeguato di ore di sostegno per il proprio figlio avevano intentato causa contro gli organi scolastici rivolgendosi, come da ormai consolidata prassi, al tribunale civile.
Nel caso di specie erano state assegnate a favore del bambino solo otto ore di sostegno settimanali a fronte delle venticinque ore complessive di frequenza scolastica, assegnazione ritenuta insufficiente e contro la quale i genitori chiedevano l’emanazione di un provvedimento atto a garantire al minore un supporto più adeguato. I genitori chiedevano inoltre la condanna in solido dei convenuti, rispettivamente l’Istituto scolastico ed il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca, al risarcimento di tutti i danni subiti dall’alunno.
Le amministrazioni convenute presentavano ricorso in cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che il giudice civile non doveva ritenersi legittimato a decidere su tale materia.
La suprema corte ha dato ragione alle autorità scolastiche.
Secondo l’orientamento della Cassazione infatti “il servizio di sostegno scolastico ai minori portatori di handicap non costituisce oggetto di un contratto di utenza di diritto privato tra l’istituto scolastico, obbligato alla prestazione, e i genitori del minore, ma è previsto dalla legge e consegue direttamente al provvedimento di ammissione alla scuola dell’obbligo”. Inoltre, sostiene sempre la Corte “non ha pregio il rilievo che sono rimesse al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno alla persona, ivi comprese quelle derivanti dalla lesione di un diritto fondamentale, poiché il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone anche il risarcimento del danno ingiusto”.
Ne deriva pertanto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Per gli studenti disabili quindi la situazione si complica, soprattutto nelle ipotesi in cui il ricorso alle vie giudiziarie sia stato determinato dall’inerzia delle amministrazioni scolastiche nell’assegnazione di un congruo numero di ore di sostegno.
Infatti, mentre dinnanzi al tribunale civile è possibile presentare un ricorso in via d’urgenza, come peraltro è sempre avvenuto, di fronte al TAR non sussiste per i casi di inerzia dell’amministrazione la possibilità di ottenere tempestivamente tutela, poiché la sospensiva riguarda solo provvedimenti positivi di cui si contesta la legittimità.
In pratica i genitori ricorrenti dovranno attendere la decisione di merito, senza avere la possibilità di ottenere provvedimenti provvisori.
C’è il rischio che il provvedimento arrivi alla fine dell’anno scolastico quando non sarà più utile a nessuno.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità .
UILDM Sez. Pisa