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Importanti novità in materia d’ integrazione scolastica ed ore di sostegno giungono dalle pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali.
Come già ricordato una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha riconosciuto la competenza esclusiva del TAR in merito ai ricorsi contro la riduzione delle ore di sostegno.
Tali ricorsi, precedentemente, venivano proposti di fronte al giudice ordinario attraverso lo strumento del provvedimento cautelare (art. 700 c.p.c.)
La sentenza della Cassazione ha modificato il tradizionale modo di far valere il diritto allo studio ed all’integrazione dell’alunno disabile, spostando la competenza dal giudice civile al giudice amministrativo.
Spostamento che di certo non ha facilitato le cose ai genitori degli alunni portatori di handicap.
I genitori, infatti, dovrebbero prima diffidare la scuola al riconoscimento del congruo numero delle ore di sostegno e ricorrere al TAR contro l’atto amministrativo di rigetto della loro istanza.
Però, secondo quanto risulta da un’ordinanza del TAR Molise n. 357 / 2007 e del TAR Lombardia n. 1082/2007 è possibile impugnare direttamente il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale che assegna il numero delle ore di sostegno settimanali.
Invece di seguire la solita procedura: diffida dell’amministrazione ad aumentare le ore di sostegno e successiva impugnazione del silenzio-rifiuto o del provvedimento di diniego, nei casi richiamati sopra sono stati impugnati direttamente i provvedimenti con i quali l’Ufficio Scolastico Regionale ed Il CSA hanno previsto un numero di ore di sostegno inferiore a quello dell’anno precedente.
Si è impugnato in sostanza il provvedimento di partenza, quello da cui dipendono, con effetto a cascata, tutte le assegnazioni di ore di sostegno presso le singole scuole.
E la conclusione è stata positiva, a vantaggio di tutti gli alunni disabili delle regioni interessate.
È stata infatti ordinata la sospensiva dei provvedimenti impugnati.
Oltre alla sospensiva i tribunali amministrativi aditi hanno anche ribadito come la diminuzione del numero di ore di sostegno sia lesiva del diritto all’istruzione ed all’integrazione, ricordando inoltre che l’art 40 della legge 449/1997 prevede espressamente che in presenza di situazioni particolarmente gravi sia possibile assumere insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato, derogando quindi al rapporto docenti alunni indicato al comma 3 dello stesso articolo.
Senza dubbio un modo di procedere più rapido ed incisivo, che speriamo sia accolto anche presso gli altri tribunali amministrativi.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – servizio d’informazione per la disabilità.
U.I.L.D.M. Sezione di Pisa.