Lavoro – Formazione professionale
Permessi per lavoratori portatori di handicap in condizioni di gravità
• I permessi sono contemplati dall’art 33 della legge 104/1992 ai sensi del quale il lavoratore portatore di handicap in condizioni di gravità può usufruire di un permesso pari a tre giorni mensili, anche frazionabili, ovvero di due ore di permesso giornaliere.
Le due forme sono alternative e la scelta tra l’una o l’altra si effettua anticipatamente, in relazione al mese successivo, comunque, nei casi di comprovate esigenze improvvise ed imprevedibili la modificazione potrebbe essere concessa anche in relazione al mese corrente.
Domanda: si propone presso gli uffici dell’ente previdenziale di appartenenza.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica della A. U.S.L. attestante lo stato di handicap in condizioni di gravità.
Una copia della domanda deve essere consegnata al datore di lavoro che da questo momento è autorizzato a concedere i permessi.
Non è previsto un esplicito provvedimento di autorizzazione da parte dell’ente previdenziale, questi procederà comunque all’accertamento dei requisiti e se riscontrerà delle cause ostative alla fruizione dei permessi provvederà a darne comunicazione al lavoratore ed al datore di lavoro.
Sulla domanda deve essere indicato il periodo per il quale si intende usufruire dei permessi. Le condizioni di fruizione possono essere modificate presentando una nuova domanda a rettifica della precedente.
In ogni caso la domanda deve essere rinnovata anno per anno.
Trattamento economico: i permessi sono retribuiti.
I permessi sono coperti da contribuzione figurativa.
Permessi lavorativi per genitori che assistono figli minori di tre anni portatori di handicap:
• Prolungamento del periodo di astensione facoltativa: ai sensi dell’ art 33 legge 104/1992 i genitori che assistono bambini portatori di handicap in situazione di gravità possono richiedere il prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro; il prolungamento può arrivare fino al terzo anno di età del bambino e può essere anche frazionato.
Il permesso può essere fruito dal genitore anche se l’altro non ne abbia diritto.
Trattamento economico: indennità pari al 30% della retribuzione.
Domanda: si propone presso gli uffici dell’ente previdenziale di appartenenza. Dal punto di vista delle produzioni documentali vale quanto abbiamo ricordato sopra; in questa sede si deve aggiungere che alla domanda di permesso proposta da uno dei genitori deve essere prodotta dichiarazione dell’altro genitore di non aver fruito del beneficio, ovvero dei periodi in cui i permessi sono stati utilizzati.
Il prolungamento è coperto da contribuzione figurativa.
• Riposi orari: in alternativa al prolungamento dell’astensione facoltativa i genitori possono chiedere due ore di permesso giornaliere; se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore il permesso è riconosciuto per un’ora.
Il permesso può essere fruito dal genitore anche se l’altro non ne abbia diritto.
Spetta in maniera alternativa tra i due genitori.
Trattamento economico: i riposi sono retribuiti.
Domanda: si propone presso gli uffici dell’ente previdenziale di appartenenza.
I riposi sono coperti da contribuzione figurativa.
Permessi lavorativi per genitori che assistono figli minori tra i 3 e i 18 anni portatori di handicap:
• dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino portatore di handicap in condizione di gravità, la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ad un permesso mensile di tre giorni , fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che il minore non sia ricoverato a tempo pieno.
I giorni di permesso possono essere fruiti da entrambi i genitori alternativamente, ma il numero massimo mensile di tre giorni può essere ripartito tra i genitori stessi anche con assenze contestuali dai rispettivi luoghi di lavoro.
I permessi non fruiti nell’ambito di un mese non possono essere utilizzati nei mesi successivi.
Trattamento economico: i permessi sono retribuiti.
Domanda: si propone presso gli uffici dell’ente previdenziale di appartenenza.
I permessi sono computati nell’anzianità di servizio e sono coperti da contribuzione figurativa.
• Congedo straordinario retribuito di due anni: i genitori di figli disabili in situazione di gravità possono fruire di un congedo straordinario retribuito con conseguente sospensione del rapporto di lavoro. La durata complessiva del congedo è di due anni riferita complessivamente a tutto l’arco della vita lavorativa, questo significa che i periodi di congedo possono essere fruiti anche in modo frazionato.
La fruizione del beneficio spetta alternativamente alla madre o al padre. Se uno dei genitori fruisce dell’astensione facoltativa, l’altro, non può richiedere il congedo.
Durante il periodo di congedo il genitore che ne fruisce non può richiedere il permesso dei tre giorni mensili; quest’ultimo permesso inoltre non è usufruibile da uno dei genitori ove l’altro fruisca del congedo biennale.
Con circolare 64/2001 l’INPS ha chiarito che il congedo straordinario biennale ed i congedi per gravi motivi familiari non possono essere cumulati, pertanto se il lavoratore o la lavoratrice avessero fruito nel tempo di permessi per gravi e documentati motivi familiari il periodo di congedo biennale andrà decurtato di quello già usufruito.
Una recentissima sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno 2005, n. 233, ha esteso la possibilità di fruire del congedo straordinario anche ai fratelli e sorelle della persona disabile ove i genitori siano impossibilitati a prestargli assistenza perché anch’essi totalmente inabili.
Trattamento economico: durante il congedo il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e comunque non superiore ad un importo massimo che viene aggiornato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Domanda: si propone presso gli uffici dell’ente previdenziale di appartenenza.
Il congedo è coperto da contribuzione figurativa.
Permessi per genitori che assistono figli maggiorenni in situazione di gravità:
• anche i genitori che assistono figli maggiorenni portatori di handicap in situazione di gravità possono richiedere i permessi giornalieri contemplati dall’art 33 3° comma della Legge 104/1992.
Il permesso può essere fruito anche ove l’altro genitore non ne abbia diritto ed anche quando i genitori non siano entrambi lavoratori.
E’ necessario che il genitore che richiede il permesso ed il figlio maggiorenne disabile siano conviventi oppure che sia dimostrata la continuità e l’esclusività dell’assistenza.
Non è possibile usufruire dei permessi contemporaneamente al congedo straordinario, è possibile invece frazionarli ed anche alternarli tra i genitori.
In caso di contratto part-time il permesso viene ridimensionato in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente svolto.
Trattamento economico: i permessi sono retribuiti.
Domanda: si propone presso gli uffici dell’ente previdenziale di appartenenza.
I permessi sono computati nell’anzianità di servizio e sono coperti da contribuzione figurativa.
Permessi per l’assistenza di familiari in situazione di gravità.
• i permessi di cui all’art. 33 della Legge 104/1992 possono essere richiesti anche da parte di parenti ed affini entro il terzo grado della persona disabile a condizione che siano con la stessa conviventi o che debbano prestare un’assistenza di tipo continuativo ed esclusivo.
In caso di contratto part-time il permesso viene ridimensionato in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente svolto.
Trattamento economico: i permessi sono retribuiti.
Domanda: si propone presso gli uffici dell’ente previdenziale di appartenenza.
I permessi sono computati nell’anzianità di servizio e sono coperti da contribuzione figurativa.
Note integrative
Diritto alle ferie e tredicesima mensilità.
La disciplina dei permessi lavorativi contemplati dall’art 33 della legge 104/1992 è stata in questi ultimi periodi oggetto di un acceso dibattito.
Riteniamo importante richiamare il parere formulato dal Ministero del Lavoro sull’argomento, parere che esprime precisi orientamenti del Ministero in ordine agli effetti di detti permessi sul diritto alle ferie ed alla tredicesima mensilità.
Ci spieghiamo meglio.
Il combinato disposto degli art 34, comma 5 e 43 comma 2 del D. Lgs 151/2001 afferma da una parte che i periodi di permesso ex art 33 legge 104 / 1992 devono essere computati nell’anzianità di servizio, ma nega dall’altra che tali effetti vengano estesi alle ferie ed alla tredicesima mensilità. Tale previsione comporta l’incidenza negativa dei permessi lavorativi in oggetto sui predetti istituti.
Ma attualmente l’incidenza negativa non sembra più ammissibile perché stando all’orientamento del Ministero costituirebbe violazione dei precetti di parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro stabiliti dal D. Lgs. 216/2003.
Il decreto legislativo richiamato è stato emanato in attuazione della direttiva comunitaria 2000/78/CE ed ha conferito forza di legge a principi di antidiscriminazione applicabili sia nel settore pubblico che nel settore privato.
Il Ministero in particolare propone una lettura delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 151/2001 nella dimensione prospettica creatasi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 216/2003 già definito “decreto antidiscriminazioni”.
In questa prospettiva le “decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell’incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art 33 L. 104/1992, risultano, ora, inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni”.
Discriminazioni dirette ove riguardino il lavoratore portatore di handicap, discriminazioni indirette ove riguardino il lavoratore che lo assiste.
La disciplina posta in essere dal D. Lgs. 216/2003 avrebbe quindi prodotto effetti abrogativi delle disposizioni con essa incompatibili contenute nel D. Lgs. 151/2001, disposizioni che dovrebbero pertanto considerarsi non più applicabili nelle ipotesi di permessi ex legge 104/1992.
Se chiaro è l’orientamento del Ministero attenderemo i prossimi sviluppi giurisprudenziali in materia.
Possibilità di cumulo tra permessi fruiti dal lavoratore disabile a titolo personale e per l’assistenza a familiare anch’egli disabile.
L’INPS con circolari 37/1999 e 128/2003 ha precisato che il lavoratore disabile che già usufruisce dei permessi a titolo personale non possa fare richiesta di permessi ulteriori per assistere un parente anch’egli disabile.
E’ possibile invece usufruire dei permessi da parte del familiare anche quando il lavoratore disabile a sua volta ne usufruisca a titolo personale, in questo caso però il lavoratore e il familiare che gli presta assistenza dovranno usufruire dei permessi contemporaneamente.
Si è inoltre precisato nell’ultima circolare citata che ove il disabile usufruisca del permesso orario il familiare potrà richiedere il frazionamento del permesso giornaliero, sempre nel rispetto della contemporaneità della fruizione.
Di parere diametralmente opposto è l’INPDAP che ha ammesso il cumulo dei permessi fruiti a titolo personale e di quelli fruiti per l’assistenza a familiare anch’egli disabile. I dipendenti pubblici, pertanto, possono cumulare i permessi fruiti a titolo personale con quelli fruibili a titolo di familiari che prestano assistenza ad altri familiari anch’essi disabili, il cumulo dei permessi è comunque condizionato alla prova che non sussistano altri familiari in grado di prestare assistenza.
L’ orientamento dell’ INPDAP recepisce il parere del Consiglio di Stato 785/95.
Ci possiamo domandare se la differente applicazione delle disciplina dei permessi contemplati dall’art.33 della Legge 104/1992 nei casi di riunione nella stessa persona della qualifica di lavoratore portatore di handicap e di familiare che assista un altro familiare anch’esso disabile sia coerente con i principi di antidiscriminazione stabiliti dal D.Lgs 216/2003.
Sembrerebbe pertanto auspicabile l’estensione della possibilità di cumulo anche ai lavoratori del settore privato.
Permessi per altro figlio di età inferiore a tre anni non portatore di handicap.
I permessi orari per l’assistenza al figlio portatore di handicap di età inferiore ai tre anni sono compatibili con i permessi per l’allattamento di altro figlio, si tratta infatti di persone diverse che hanno entrambe bisogno di specifiche cure
La malattia comune del figlio non portatore di handicap legittima il lavoratore padre o in alternativa la lavoratrice madre a richiedere l’astensione non retribuita per malattia del figlio ex art 7 legge 1204 / 1971 anche se fruiscano già dei riposi orari o permessi giornalieri per il figlio portatore di handicap.
In caso di malattia comune del figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni il genitore già ammesso al beneficio dei permessi di cui all’art 33 della legge 104/1992 può fruire anche dell’astensione non retribuita per malattia di cui all’art 7 legge 1204 / 1971.
(Circolare del Ministero del Lavoro 59 / 1996).
Fruizione dei permessi da parte di entrambi i genitori.
Con circolare 133/2000 l’INPS ha chiarito che entrambi i genitori possano usufruire nello stesso mese dei permessi per l’assistenza ai figli portatori di handicap di cui all’art. 33 legge 104 / 1992 purché la fruizione sia alternativa. Ciò vale anche per i genitori di figli maggiorenni.
Lavoro part-time
Con circolare 133/2000 l’INPS ha stabilito che in caso di part-time verticale i permessi debbano essere ridimensionati in base alle giornate di lavoro effettivamente svolte.
Per la determinazione dei giorni di permesso si procede con la seguente proporzione:
X:a=b:c dove:
a corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi;
b ai giorni di permesso teorici (3);
c ai giorni lavorativi.
Il risultato ottenuto viene sempre arrotondato all’unità.
In caso di part-time orizzontale, niente viene chiarito dall’INPS, per cui si può dedurre che debbano essere applicate le regole generali e che non si dia luogo ad alcun ridimensionamento.
L’INPDAP con circolare 34/2000 ha ammesso il ridimensionamento in caso di part-time orizzontale solo in relazione ai permessi orari giornalieri precisando che ove l’orario di lavoro sia inferiore alle 6 ore giornaliere il permesso orario fruibile si riduca ad un’ora.
I permessi mensili di tre giorni continuano ad essere fruiti interamente.
Sempre l’INPDAP precisa che in caso di part-time verticale i permessi orari giornalieri possono essere fruiti per ogni giorno di lavoro prestato senza ridimensionamenti, mentre il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa