Permessi lavorativi art. 33 legge 104/1992 (11.07.2007) – Lavoro – Formazione professionale

Lavoro – Formazione professionale

Tipologia di permessi:
– permessi giornalieri: 3 giorni mensili;
– permessi orari : 2 ore giornaliere.

Aventi diritto.
I permessi possono essere richiesti:
– dalla madre lavoratrice e , in alternativa, dal padre lavoratore, di persona portatrice di handicap riconosciuto in situazione di gravità; i genitori hanno diritto a due ore giornaliere di permesso fino al compimento del terzo anno di vita del figlio, dopodiché possono fruire solo dei tre giorni di permesso mensili;
– dai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, che assistono la persona disabile in situazione di gravità; parenti ed affini non hanno mai diritto alle due ore di permesso giornaliere ma solo ai tre giorni di permesso mensili;
– dai lavoratori portatori di handicap grave. Essi hanno facoltà di scegliere tra i permessi orari ed i permessi giornalieri, senza poter cumulare, però, gli uni con gli altri. Possono invece fruire alternativamente dei due tipi di permesso, scegliendo mese per mese la forma più consona alle proprie esigenze. In casi di necessità ed urgenza è possibile modificare la forma da oraria a giornaliera e vicevarsa, anche nello stesso mese (Circolare INPS 17 luglio 2000, n. 35; Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n. 34).

Domanda
La richiesta dei permessi si effettua attraverso la compilazione in doppia copia di un apposito modulo da presentare all’ente previdenziale ed al datore di lavoro.
I moduli sono disponibili presso le sedi INPS ed INPDAP; relativamente all’INPS possono essere scaricati anche dal sito www.inps.it.
Al modulo deve essere allegata la certificazione di handicap con connotazione di gravità.

Frazionabilità.
I permessi giornalieri sono frazionabili.
L’INPS aveva già previsto la possibilità di frazionare i tre giorni in sei mezze giornate (Circolare 31 ottobre 1996, n. 211), sennonché, tornata recentemente sul tema (Messaggio 18 giugno 2007, n. 15995; Messaggio 28 giugno 2007, n. 16866 ) ha riconosciuto anche il frazionamento in ore entro determinati massimali:
– massimo di 18 ore mensili se l’orario di lavoro ammonta a 36 ore settimanali articolate su sei giorni lavorativi;
– massimo calcolato con apposita formula, (orario normale di lavoro settimanale : numero dei giorni lavorativi settimanali ) X 3, negli altri casi. Es: un lavoratore con orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, articolato su 5 giorni lavorativi potrà frazionare i tre giorni mensili in 24 ore di permesso, infatti: (40 : 5)x3=24.
Anche l’INPDAP riconosce la frazionabilità dei permessi entro il massimale delle 18 ore mensili (Circolare 10 luglio 2000, n. 34).
A scanso di equivoci preme ricordare che il limite delle 18 ore mensili vale soltanto nel caso del frazionamento dei permessi giornalieri in ore e non nell’ipotesi in cui il lavoratore disabile abbia optato per le due ore giornaliere in luogo delle tre giornate mensili, in quest’ultimo caso, infatti, non è previsto alcun limite massimo.

Cumulabilità.
I permessi sono cumulabili.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore debba assistere più familiari disabili gli è riconosciuta la facoltà di cumulare tanti permessi lavorativi quanti sono i familiari da assistere.
Per beneficiare del cumulo è necessario che l’assistenza, oltre ad essere continua ed esclusiva, sia anche disgiunta, nel senso che possa essere assicurata, nei confronti di due o più soggetti disabili, solo con modalità e tempi diversi.
La possibilità di cumulo, già riconosciuta dal Consiglio di Stato nel 1995 (Parere 14 giugno 1995, n. 785) è stata altresì confermata recentemente dal Ministero del Lavoro (nota protocollo, n. 3003/2006).
Ai fini della richiesta dei permessi plurimi il lavoratore dovrà presentare tante domande quanti sono i soggetti disabili da assistere, autocertificando l’esigenza di assistenza disgiunta.
La possibilità di cumulo è riconosciuta sia dall’INPS che dall’INPDAP.
I due istituti previdenziali però hanno finora adottato soluzioni diverse per il caso in cui il cumulo sia richiesto dal lavoratore portatore di handicap che già fruisca dei permessi a titolo personale e ne faccia a sua volta richiesta per assistere un familiare.
Secondo l’INPS (Circolare 18 febbraio 1999, n. 37) il lavoratore disabile che già usufruisca dei permessi lavorativi a titolo personale non può fare richiesta di altri permessi per assistere un familiare anch’egli disabile; l’INPDAP, invece, (Circolare 10 luglio 2000, n. 34) riconosce la possibilità di cumulo anche in questo caso.

Convivenza e continuità dell’assistenza.
L’obbligo della convivenza con il familiare disabile da assistere è stato soppresso con l’entrata in vigore della Legge 8 marzo 2000, n. 53.
Anche se la convivenza non viene più richiesta è comunque necessario che l’assistenza sia continuativa, non necessariamente quotidiana purché sistematica ed adeguata.
Possono beneficiare dei permessi anche i lavoratori che risiedano o lavorino in luoghi distanti da quello di residenza del disabile.
In tali casi è richiesta la presentazione del “programma di assistenza”, documento introdotto di recente dall’INPS (Messaggio 7 giugno 2007, n. 15021; Circolare 23 maggio 2007, n. 90) in cui si spiegano le attività che verranno svolte dal richiedente i permessi alla luce degli effettivi bisogni di assistenza del disabile. Il documento deve essere sottoscritto da entrambi e riproposto tutte le volte che si verifichino delle variazioni, consiste dunque in una vera e propria pianificazione delle modalità di assistenza soggetta anche ad una valutazione di congruità che viene effettuata dal centro medico legale della sede INPS competente.

Esclusività dell’assistenza.
Il requisito dell’esclusività dell’assistenza è stato recentemente “rivisto” dall’INPS (Circolare del 23 maggio 2007, n. 90).
Precedentemente, infatti, l’istituto negava la concessione dei permessi se nel nucleo familiare vi erano altri soggetti non lavoratori ritenuti in grado di assistere il disabile.
Ciò avveniva in costante contrasto con la giurisprudenza, che ha sempre riconosciuto tale diritto indipendentemente dal fatto che in famiglia vi fosse o no altra persona che in astratto idonea a prestare assistenza al disabile (Cassazione 20.07.2004, n. 13481; Cassazione 16.05.2003, n. 7701; Consiglio di Stato 19.01.1998, n. 394/97).
Grazie ai citati orientamenti giurisprudenziali anche l’INPS ha rivoluzionato la precedente posizione definendo irrilevante, ai fini della concessione dei permessi, che nell’ambito familiare della persona con disabilità si trovino anche altri familiari non lavoratori idonei idonei a fornire l’aiuto necessario.
La scelta su chi, all’interno della famiglia, debba prestare l’assistenza prevista spetta soltanto al disabile, ovvero al suo tutore o amministratore di sostegno.
Peraltro sempre l’INPS precisa che la concessione dei permessi non possa reputarsi incompatibile con la fruizione da parte del disabile di servizi di assistenza domiciliare o con la presenza di personale badante. L’incompatibilità si verifica soltanto nel caso in cui il portatore di handicap sia, ovvero venga, ricoverato a tempo pieno in struttura.

Ferie e tredicesima mensilità.
La fruizione dei permessi lavorativi, sia in ambito pubblico che in ambito privato, non incide negativamente sulla maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
Sul punto concordano il Ministero del Lavoro (Nota Circolare 14 gennaio 2006; Parere del 5 maggio 2004), Il Dipartimento della Funzione Pubblica (Nota Circolare 8 marzo 2005, n.208), il Consiglio di Stato (Parere 9 novembre 2005, n. 3389), l’INPS (Nota Circolare 14 gennaio 2006).

Lavoro part-time.
L’INPS (Circolare 17 luglio 2000, n. 133) ha stabilito che in caso di part-time verticale i permessi debbano essere ridimensionati in base alle giornate di lavoro effettivamente svolte.
Per la determinazione dei giorni di permesso si procede con la seguente proporzione:
X:a=b:c dove:
a corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi;
b ai giorni di permesso teorici (3);
c ai giorni lavorativi.
Il risultato ottenuto viene sempre arrotondato all’unità.
In caso di part-time orizzontale, niente viene chiarito dall’INPS, per cui si può dedurre che debbano essere applicate le regole generali e che non si dia luogo ad alcun ridimensionamento.
L’INPDAP (Circolare 10 luglio 2000, n. 34) ha ammesso il ridimensionamento in caso di part-time orizzontale solo in relazione ai permessi orari giornalieri precisando che ove l’orario di lavoro sia inferiore alle 6 ore giornaliere il permesso orario fruibile si riduca ad un’ora.
I permessi mensili di tre giorni continuano ad essere fruiti interamente.
Sempre l’INPDAP precisa che in caso di part-time verticale i permessi orari giornalieri possono essere fruiti per ogni giorno di lavoro prestato senza ridimensionamenti, mentre il permesso mensile di tre giorni deve essere ridotto in proporzione alle giornate effettivamente lavorate.

Lavoro straordinario.
La normativa di attuazione dell’art. 33 legge 104/1992 non affronta espressamente la questione, tuttavia, sembra sussistire un’incompatibilità naturale tra lavoro straordinario e permessi ad ore. Non appare possibile per la persona disabile, che usufruisce dei permessi ad ore, di beneficiare della riduzione dell’orario di lavoro giornaliero e, contemporaneamente, di svolgere lavoro straordinario nello stesso giorno.
Tale incompatibilità non sembra invece sussistere in relazione ai permessi a giorni.

Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
U.I.L.D.M. Sez. Pisa

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