Provvidenze economiche
L’indennità mensile di frequenza è una provvidenza economica erogata a favore degli invalidi civili minorenni, che in quanto tali non potrebbero beneficiare dell’assegno mensile d’invalidità.
L’assegno mensile d’invalidità, infatti, è riconosciuto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 65 anni cui sia stata riconosciuta un’invalidità maggiore uguale a 74 punti percentuali.
L’indennità mensile di frequenza è stata istituita dalla legge 289 / 1990, che ha anche previsto i requisiti essenziali richiesti affinché il minore possa beneficiare della provvidenza economica.
Scopo dell’indennità mensile di frequenza è agevolare l’inserimento dei ragazzi nelle scuole, nei centri di formazione o di addestramento professionale e nelle strutture educative e riabilitative pubbliche o private, purché convenzionate.
L’indennità mensile di frequenza, può essere concessa a persone minorenni che, previo accertamento operato da commissione medica, siano state riconosciute come affette da persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ovvero da sordomutismo, con una perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore.
La legge richiede inoltre la frequentazione, continua o anche periodica, da parte del minore, di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado, di centri di formazione e di addestramento professionali, di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche privati, purché convenzionati, che operino a scopo terapeutico, riabilitativo, o di recupero delle persone portatrici di Handicap.
E’ importante ricordare che l’indennità mensile di frequenza è stata riconosciuta anche ai minori che frequentano l’asilo nido, ciò in forza della sentenza della Corte Costituzionale 467 / 2002.
Affinché si possa configurare il diritto all’erogazione dell’indennità è necessario che il beneficiario non percepisca alcun reddito personale superiore all’importo annualmente stabilito.
L’indennità è erogata solo per il periodo di effettiva frequenza della scuola o del centro e non è cumulabile con altre forme di sostegno economico, come l’indennità di accompagnamento, la speciale indennità per i ciechi civili parziali, l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali.
Sussiste pertanto uno stretto, imprescindibile rapporto, tra indennità e frequenza di un corso di studi o trattamento terapeutico. Tale rapporto fa sì che l’erogazione dell’indennità di frequenza non comprenda la tredicesima mensilità, istituto di carattere retributivo, che non può ritenersi causalmente connesso alla tipologia di provvidenza in parola (la questione rimane comunque ancora dibattuta, sussistendo sul punto un vero e proprio contrasto giurisprudenziale, cfr. infatti Cass. Sez. lav. 25 maggio 2008 n. 13985 e Cass. Sez. civ. 16 giugno 2008 , n. 16329).
Nelle predette ipotesi è fatta comunque salva, per gli interessati, la facoltà di scegliere il trattamento economico che ritengano più favorevole.
L’INPS con circolare del 6 maggio 1998 ha stabilito che l’indennità di frequenza non deve essere computata né nei redditi del beneficiario ai fini del superamento o meno dei limiti mensili di reddito individuale per l’individuazione della condizione di non autosufficienza economica, né nel reddito familiare annuo da considerare ai fini dell’applicazione delle normative che regolano la corresponsione degli assegni familiari e dell’assegno per il nucleo familiare. Ciò in quanto l’indennità di frequenza deve considerarsi a titolo di rimborso forfettario delle spese vive sostenute dal beneficiario per i periodi di frequenza dei corsi di riabilitazione e di studio.
Michele Costa
Informarecomunicando UILDM Sez. Pisa