Provvidenze economiche
Ecco una lista dei principali trattamenti cui la condizione di invalidità civile dà diritto:
Pensione di inabilità:
Questa prestazione è stata introdotta da l. n. 118/71, art. 12.Ai sensi del d. lgs. 509/88, ricorrendo le prescritte condizioni di reddito (per l’anno 2007 il limite di reddito relativo alla percezione della pensione di inabilità per gli invalidi totali è di € 14.256, 92), ai mutilati, invalidi civili e sordomuti di età compresa tra il diciottesimo ed il sessantacinquesimo anno, nei cui confronti in sede di visita medico legale sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico della regione (che la eroga tramite l’Inps), una pensione di inabilità che decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.Per totale inabilità lavorativa s’intende l’assenza o la perdita completa della capacità lavorativa; tuttavia il concetto di invalidità non coincide perfettamente con quello di inabilità, essendo la normativa da intendersi tesa anche al recupero del minorato, oltre che alla concessione di benefici. Per questo anche i minorati ad altissima percentuale di invalidità (talora anche al 100%), ove sia presente una residua ma specifica capacità lavorativa, possono svolgere determinate attività lavorative ed essere collocabili.La pensione di inabilità (e l’assegno mensile erogato agli invalidi civili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%) al raggiungimento del sessantacinquesimo anno d’età sono sostituiti dalla pensione sociale a carico dell’Inps.Ai fini del computo del reddito va preso in considerazione l’imponibile IRPEF, senza tener conto del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo familiare.
Accompagnamento, indennità di, :
La persona per la quale sia accertato il requisito della totale inabilità al lavoro, o alternativamente l’impossibilità di deambulazione o la necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, ex art. 1, l. 18/80, ha diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento per invalidità civile.Tale parametro di valutazione non è coincidente con l’invalidità civile percentualmente valutabile, o con i trattamenti che ne derivano, e richiede apposito ed autonomo esame della commissione medica ASL per la sua attribuzione.Per l’erogazione della provvidenza non sono previsti limiti di reddito o di età, dato che tale trattamento è funzionale alla sola minorazione in senso assoluto, senza considerare i redditi eventualmente posseduti dall’invalido.Per i soggetti in età lavorativa deve essere riconosciuta, in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria ASL una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 100%.
Collocamento obbligatorio:l
’art. 1 DPR 333/2000 (regolamento di esecuzione della l. 68/99) sancisce che possono ottenere l’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio coloro che abbiano compiuto i quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne).Per godere del beneficio in esame è richiesta una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 46%.L’esame ad opera della commissione prevede una diagnosi funzionale della persona disabile e la realizzazione di un profilo socio lavorativo che confluiscono nella relazione conclusiva.A tal punto il soggetto riconosciuto invalido con percentuale uguale o superiore al 46%, se inoccupato, chiederà l’iscrizione nell’apposito elenco dei lavoratori disabili presso gli uffici per il collocamento (l. 68/99, art. 8, 1° c. ).L’accertamento è effettuato ad opera della commissione ex art.4 l. 104/92, la medesima preposta all’accertamento dell’invalidità civile ai fini della attribuzione delle prestazioni assistenziali e previdenziali ( ricapitolando: 46% per il collocamento obbligatorio, 74% assegno mensile di assistenza e 100% per la corresponsione della pensione di inabilità).Hanno l’obbligo di riservare posti di lavoro per le categorie protette (art. 1 l. 68/99) i datori pubblici e privati che occupino almeno 15 dipendenti, e nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
Contribuzione figurativa:
Dal 1 gennaio 2002 ai lavoratori invalidi, pubblici o privati, cui sia stata riconosciuta una invalidità superiore al 74% o ascrivibile alle prime quattro categorie, tab. A, T.U. pensioni di guerra, viene riconosciuto il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di servizio effettivamente svolto e per un massimo di cinque anni (art. 80, 3° c., l. 388/2000).Destinatari del beneficio sono solo i soggetti ancora in servizio al 1 gennaio 2002 e spetta solo per i periodi di attività lavorativa svolta come invalidi, riconosciuto tale nella percentuale legale.Il beneficio consiste in una maggiorazione del periodo di servizio effettivamente prestato ed è pertanto utile ai fini dell’anzianità contributiva e assicurativa.
Invariabilità dell’età pensionabile:
L’art. 1, c. 8, D. Lgs. 503/92 (l. 218/92), che ha innalzato l’età pensionabile degli uomini e delle donne rispettivamente a 65 e 60 anni, prevede espressamente la non applicabilità dei nuovi limiti di età agli invalidi in misura uguale o superiore all’80%.Per questi restano in auge i vecchi limiti rispettivamente di 60 e 55 anni, così come previsto dall’art. 5 della l. 218/52.
Agevolazioni auto:
In quanto riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art 3 comma 3 legge 104/199, il disabile ha diritto ad usufruire delle agevolazioni auto. Le agevolazioni consistono nella riduzione dell’IVA al 4% (nessun limite di importo) e nella possibilità di detrarre dall’IRPEF, al momento della dichiarazione dei redditi, il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto. La detrazione spetta una sola volta (un solo veicolo) per ogni quadriennio decorrente dalla data dell’acquisto e nei limiti di un importo di € 18.075, 99. Le agevolazioni spettano alla persona disabile direttamente ovvero ai parenti di cui quest’ultima risulti fiscalmente a carico. Se l’auto verrà acquistata direttamente dal disabile, con contestuale intestazione, egli potrà beneficiare dell’agevolazione senza dimostrare il requisito della vivenza a carico. A titolo informativo le ricordiamo che possono ritenersi a carico i disabili titolari di un reddito non superiore ad Euro 2840,51 annui. Le agevolazioni fiscali riguardano le autovetture fino a 2.000 c.c. di cilindrata se a benzina e fino a 2.800 c.c. se con motore diesel. Si può beneficiare delle predette agevolazioni per una sola volta nel corso di quattro anni, che decorrono dalla data di acquisto. Ricordiamo inoltre che è possibile beneficiare dell’esenzione bollo e dell’esenzione dall’I.P.T. (imposta provinciale di trascrizione). Al fine di richiedere le agevolazioni potrà essere prodotta copia della certificazione medico-legale, ovvero, potrà essere effettuata l’autocertificazione.Fruiscono delle agevolazioni suddette anche le spese affrontate per l’adattamento dei veicoli al fine di consentirne il trasporto dei disabili o la guida da parte degli stessi.Diverse disposizioni prevedono l’applicazione agevolata dell’IVA nella misura ridotta del 4% anche per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap (art. 3 l. 104/92), anche non in condizione di gravità (c. 3°).
Permessi lavorativi di cui all’art 33 legge n. 104 del 1992:
L’art 33 della Legge 104/1992 ha introdotto un fondamentale strumento per i lavoratori disabili e per coloro che assistono familiari disabili; tali permessi sono altresì vincolati alla condizione di handicap certificato in situazione di gravità (art. 3 , 3° c., l. 104/92).Non risultano quindi richiedibili da quei lavoratori che prestino la loro assistenza a familiari anziani bisognosi, anche se non certificati ai sensi della legge 104/1992, come non risultano fruibili da quei genitori che debbano prestare la loro assistenza ad infanti riconosciuti in situazione di handicap ma privi del connotato della gravità.Il riconoscimento dello stato di handicap in condizioni di gravità dà diritto al soggetto stesso alle seguenti agevolazioni lavorative:-permesso di 2 ore al giorno (senza limiti) o un massimo di 3 giorni al mese (art. 33, 6° c., l. 104/92);-priorità nella scelta della sede e limiti al trasferimento (art. 33, 5° c., l. 104/92);-esonero dal turno notturno (art. 25, l.25/99-D.lgs. 532/99).Sono previsti i seguenti benefici indiretti per i genitori o i familiari lavoratori che prestino assistenza al soggetto riconosciuto portatore di handicap in stato di gravità:-per il lavoratore con un familiare con handicap in stato di gravità, parente o affine entro il terzo grado e convivente, sono previsti permessi per 3 giorni al mese e la priorità nella scelta della sede del trasferimento;-per il lavoratore con figlio con handicap in situazione di gravità, rispettivamente ove il figlio sia:1) minore di tre anni: il prolungamento dell’astensione facoltativa e cumulativamente due ore al giorno di riposo orario senza limiti;2) tra 3 e 18 anni: permessi per tre giorni al mese;3) maggiorenne, in assenza di genitori, fratelli e sorelle: permessi per tre giorni al mese e, cumulativamente, due anni di congedo straordinario retribuito.
Reversibilità, pensione di:
La provvidenza della pensione di reversibilità prevede che i familiari del lavoratore pensionato, già titolare di pensione diretta di anzianità, vecchiaia o inabilità, abbiano diritto, al momento della morte di quest’ultimo, ad un trattamento economico, la c.d.pensione di reversibilità o pensione dei superstiti.Questa provvidenza spetta al coniuge, ai figli che alla data della morte del genitore siano minori di anni 18, ai figli studenti di scuola media o professionale di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, a carico del genitore e che non svolgano attività lavorativa, agli studenti universitari per tutta la durata del corso di laurea ed agli inabili di qualunque età a carico del genitore (R.D.L. 636/39 convertito in l.1272/1939, in seguito modificato da l. 218/1952 e da l. 903/1965, art. 22).Nel caso di figlio inabile, a questo spetta la pensione di reversibilità solamente se il disabile è valutato “inabile al lavoro” dal medico INPS ed è a carico del genitore al momento del suo decesso non avendo un suo sufficiente reddito personale.L’inabilità considerata nel trattamento pensionistico di reversibilità non coincide con l’inabilità adottata per la concessione di provvidenze in favore degli invalidi, pertanto coloro che siano anche invalidi civili al 100% o titolari di indennità di accompagnamento, non hanno diritto automaticamente alla pensione di reversibilità, così come chi sia stato riconosciuto invalido solo parzialmente non ne è automaticamente escluso.E’ opportuno rilevare, comunque, che nella prassi spesso il riconoscimento del 100% di invalidità civile è ritenuto sufficiente per la valutazione di “inabile al lavoro” ai fini della reversibilità.Il requisito della “inabilità”, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, non richiede l’inidoneità a qualunque tipo di lavoro, ma presuppone che per grave infermità fisica o mentale, l’interessato si trovi in una condizione permanente ed assoluta di impossibilità di dedicarsi ad un lavoro idoneo a procurargli, in via normale e senza usura per le sue energie residue, un guadagno sufficiente a soddisfare le normali esigenze di vita. A tal fine non può essere considerata una “proficua attività lavorativa” quella che sia svolta o in condizioni particolari ed usuranti, o che sia del tutto marginale ed inutile.A prescindere dalla percentuale di invalidità, si tratta quindi e piuttosto di indagare sulla possibilità concreta del superstite, tenuto conto anche delle attuali condizioni del mercato, di dedicarsi ad una attività lavorativa, svolta in forma subordinata o autonoma utile a mantenersi soddisfacendo le proprie esigenze di vita.Il riconoscimento della condizione di “inabile al lavoro”, ai fini della provvidenza in esame, deve provenire dall’ente erogatore della prestazione (Per es. INPS per i dipendenti privati).Oltre al requisito dell’inabilità al lavoro riconosciuto dalle apposite commissioni, il figlio invalido deve risultare a carico del genitore. Per stabilire questo requisito si fa riferimento a determinati parametri di reddito, cioè si definiscono a carico del genitore deceduto i figli maggiorenni inabili al lavoro che abbiano un reddito inferiore a quello richiesto dalla legge per beneficiare della pensione di invalidità (Vedi circolare INPS 29/11/2000, n. 198).Per il 2007 il limite di reddito che il disabile non deve superare per ricevere la pensione di reversibilità ammonta ad € 14.256,92 annui.Tale parametro è stato espressamente previsto dalla circolare INPS 198/2000, la quale fa coincidere il limite di reddito per la pensione di reversibilità con quello stabilito per la percezione della pensione di invalidità civile. Nella circostanza in cui il figlio inabile percepisca l’indennità di accompagnamento il limite di reddito è più alto, l’importo è infatti maggiorato del valore monetario della predetta indennità. Nel computo del reddito del figlio inabile devono essere considerati solo i redditi assoggettabili a fini IRPEF con esclusione pertanto delle provvidenze economiche di invalidità civile. I requisiti richiesti, cioè, l’inabilità al lavoro ed il risultare a carico del genitore defunto, devono essere posseduti al momento della morte del genitore. Sarebbe pertanto irrilevante la successiva sopravvenienza dei requisiti o la mera preesistenza degli stessi. Ove tali requisiti venissero meno nel corso del tempo, anche se precedentemente sia stato riconosciuto il diritto alla pensione, si decade dal beneficio e la reversibilità non potrà essere più percepita (vedi circolare INPS 24/12/1991, n. 289). Non comporta la perdita del requisito dell’inabilità lo svolgimento di attività lavorative effettuato per finalità terapeutiche presso cooperative sociali (vedi circolare INPS 10/07/2001, n. 137). Ricordiamo che il figlio superstite non ha diritto a percepire l’intero ammontare della pensione del genitore defunto ma una quota stabilita nella misura del 70%. Ai fini della richiesta di pensione ai superstiti deve essere compilato un apposito modulo reperibile presso l’ente cui viene inoltrata la richiesta, l’ente erogatore procede poi alla valutazione dei requisiti relativi al reddito ad alla inabilità lavorativa. Indipendentemente dalla data di presentazione della domanda la pensione decorre dal mese successivo alla morte del genitore. Per ottenerla occorre presentare domanda all’Inps, se il lavoratore era iscritto a questo ente o, in ipotesi di diversa iscrizione, al suo ente di riferimento.Nel caso in cui la domanda di pensione ai superstiti non venga accolta l’interessato può proporre ricorso al Comitato provinciale dell’INPS entro 90 giorni dalla data di comunicazione del diniego. Secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione il concetto di inabilità lavorativa non viene a coincidere con quello di inidoneità a svolgere qualunque tipo di lavoro, ma va inteso come incapacità per l’individuo di dedicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto che risulti adatto a consentirgli di provvedere, in modo normale e non usurante, alle proprie esigenze di vita (Cass.Civ, sez. lav., 13 aprile 1981, n. 2204, in Giust. Civ. Mass.1981, f. 4). Di recente la Suprema Corte ha nuovamente riconosciuto il diritto a percepire la pensione di reversibilità anche in assenza di invalidità riconosciuta nella misura del 100%. In particolare la Corte ha chiarito che l’accertamento del requisito dell’inabilità deve essere operato in concreto e cioè “avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo d’infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del 100% dell’ astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell’art 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico” (Cass. Civ., sez. lav., 9 luglio 2004, n. 12765, in Giust. Civ. Mass. 2004, f . 7).Il lavoro svolto dall’invalido dovrebbe essere tale da consentirgli un’esistenza libera e dignitosa, libertà e dignità che verrebbero negate ove il guadagno economico fosse meramente simbolico, e ove le condizioni lavorative fossero particolarmente usuranti; la Cassazione è stata emblematica nel riferimento ai principi di cui all’art. 36 della Costituzione. Inoltre, l’abilità lavorativa, dovrebbe essere valutata in relazione a prestazioni lavorative che siano caratterizzate, da una parte, da un certo grado di complessità, e siano sufficienti, dall’altra, a promuovere la libertà e la dignità della persona. L’insussistenza del requisito dell’inabilità al lavoro, pertanto, non dovrebbe appiattirsi pedissequamente sulla sussistenza di una qualsiasi attività lavorativa svolta dal soggetto, ma dovrebbe evincersi, semmai, solo da quelle attività caratterizzate da un certo grado di complessità e dalle quali si possa ragionevolmente desumere un certo livello di autogestione ed autodeterminazione dell’individuo, livello che allora potrà integrare gli estremi di un’abilità lavorativa in senso proprio.
Ticket, esenzione totale:
Gli invalidi civili al 100%, o con invalidità superiore ai 2/3 hanno diritto all’esenzione totale dal ticket sui farmaci di fascia A, alla quale appartengono i farmaci totalmente a carico del Sistema Sanitario Nazionale, fatta salva la possibilità della Regione di introdurre quote di compartecipazione alla spesa c.d. ticket.Tale esenzione totale riguarda altresì ogni prestazione diagnostica, specialistica e di laboratorio.L’esenzione parziale riguarda solamente le patologie correlate alla causa invalidante.
Dr. Matteo Mancini
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa