Provvidenze economiche
La definizione di invalido civile si ricava dal combinato disposto dell’art 2, 2°comma della legge 118/71 e dell’art 6 dlgs 509/88 e dall’art 5, comma 7 del dlgs 124/98.
E’ considerato invalido civile:
• il cittadino (di eta` compresa tra i 18 e i 65 anni) gravato da menomazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano determinato una riduzione della capacita` di lavoro non inferiore ad 1/3;
• il minore di anni 18 con difficolta` persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della sua età;
• il cittadino ultrasessantacinquenni che abbia difficolta` a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta`.
Il riconoscimento dell’invalidita da diritto a determinate prestazioni.
La natura e l’entità delle diverse provvidenze variano a seconda del grado di invalidità espresso in punti percentuali . Per beneficiare delle provvidenze economiche, pensioni, assegni, indennità la legge richiede anche il possesso di requisiti di carattere socio-economico.
In base alla percentuale di invalidità sono stati previsti i seguenti benefici:
• 33,33%, soglia minima per essere considerato invalido, prestazioni protesiche e ortopediche;
• 46%, iscrizione nelle liste speciali per il collocamento obbligatorio (nel caso di infortunio sul lavoro per la predetta iscrizione la percentuale di invalidità richiesta è ridotta al 33%);
• 67%, esenzione ticket;
• 74%, status di invalido parziale, assegno mensile di assistenza;
• 100%, status di invalido totale, pensione di inabilita`,
La pensione di inabilità è stata istituita con l’art 12 della legge 118/71.
E’ concessa agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, da parte della competente commissione ASL, sia stata accertata una inabilità lavorativa totale e permanente.
Per i minorenni il grado di invalidità non è espresso in valore percentuale, si fa riferimento alla difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni della propria età. Quando tale difficoltà sia persistente il minore ha diritto all’indennità di frequenza o all’indennità di accompagnamento.
In particolare se l’ invalido minorenne non ha autonomia nella deambulazione o necessita di assistenza continua in quanto non autosufficiente, ha diritto all’indennità di accompagnamento.
Hanno diritto all’indennita` mensile di frequenza:
• il minorenne invalido che ha difficolta` persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta`;
• il minore ipoacusico che ha una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500,1000,2000 hertz che per la sua minorazione deve far ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici.
Le due indennità non sono cumulabili.
Per quanto riguarda i requisiti economici gli interessati devono trovarsi in condizioni disagiate che vengono determinate applicando il limite di reddito individuale previsto per la concessione della pensione sociale da parte dell’INPS (art. 12,comma 3 legge 412/91).
Ai fini del computo del reddito va preso in considerazione il reddito imponibile agli effetti dell’IRPEF, ovvero stipendi e redditi da lavoro autonomo,redditi d’impresa, terreni, fabbricati, pensioni,TFR e anticipazioni sugli stessi, assegni di mantenimento.
È importante precisare che per l’erogazione della pensione di inabilità va preso in considerazione esclusivamente il reddito individuale dell’invalido senza tener conto del reddito percepito dagli altri componenti del nucleo famigliare.
La pensione di inabilità
Spetta agli invalidi di eta` compresa tra i 18 e i 65 anni ai quali sia stata riconosciuta un’inabilita` lavorativa totale e permanente del 100%. Per poter fruire della pensione l’invalido deve:
1. trovarsi in uno stato di bisogno economico;
2. essere cittadino italiano;
3. essere residente in Italia.
Hanno diritto anche i cittadini dell’Unione Europea e loro familiari (coniuge e figli a carico), residenti in Italia che hanno svolto un lavoro dipendente o autonomo in uno degli stati dell’unione. Possono fruire della prestazione anche i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche` i minori iscritti nella loro carta o permesso di soggiorno. La pensione e´ compatibile con l’attivita` lavorativa.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Centro d’informazione per la disabilità.
UILDM Sez. Pisa