Tutela giudiziaria
Nelle ipotesi di impugnazioni per la tutela dei diritti in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, deve essere esperito un ricorso giurisdizionale, non è più necessario il preventivo ricorso amministrativo gerarchico.
l provvedimenti che rigettano le domande di riconoscimento delle invalidità civili e dell’handicap, pertanto, devono essere impugnati di fronte al giudice ordinario; in proposito è competente il Giudice del Lavoro presso il Tribunale nel cui circondario il proponente l’azione ha la residenza.
Il ricorso al giudice del lavoro deve essere presentato entro e non oltre 6 mesi che decorrono dalla data di notificazione del provvedimento di rigetto della domanda di accertamento delle invalidità civili o dell’handicap.
Il termine per proporre il ricorso è di decadenza, cioè trascorsi i sei mesi l’interessato non potrà più impugnare.
Il giudizio deve essere instaurato unicamente nei confronti dell’INPS; a partire dal 01/07/2009, infatti, la L. 102/2009 di conversione del D.L. 78/2009 ha eliminato la chiamata in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che prima della citata riforma era litisconsorte necessario.
Attenzione però, perché ai sensi di una nuova disciplina introdotta dalla L. 15/07/2011, n. 111, di conversione del D.L. 6/07/2011, n. 98, il ricorso al giudice del lavoro deve essere necessariamente preceduto da un Accertamento Tecnico Preventivo (ATP).
L’ATP nelle materie delle invalidità civili e dell’handicap è dunque una vera e propria condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale contenzioso, e consiste essenzialmente in una verifica preliminare delle condizioni sanitarie dell’interessato.
Prima del ricorso, pertanto, l’interessato dovrà depositare presso la cancelleria del Tribunale di residenza, un’istanza di Accertamento Tecncio Preventivo per la verifica delle proprie condizioni di salute.
La presentazione dell’istanza di ATP è atto che interrompe i termini di prescrizione e di decadenza.
Nell’ipotesi in cui il ricorso venga proposto senza aver prima effettuato l’ATP il Giudice rileva d’ufficio il vizio e assegna un termine di 15 gg per la presentazione dell’istanza in sanatoria, ove decorrano inutilmente i 15 gg il giudice rigetta il ricorso.
L’Accertamento Tecnico Preventivo è anch’esso un procedimento giurisdizionale, si compie infatti davanti al Giudice, che nomina un consulente tecnico (CTU) e gli conferisce l’incarico di espletare la visita medica nei confronti del richiedente. Alle operazioni peritali partecipa di diritto il medico legale dell’INPS.
Gli esiti degli accertamenti compiuti dal CTU vengono raccolti in una relazione, che entro un determinato termine stabilito dal giudice deve essere trasmessa alle parti costituite, in modo che possano formulare le loro osservazioni.
In seguito la relazione del CTU unitamente alle osservazioni formulate dalle parti e ad una sintetica valutazione compiuta sulle stesse sempre a cura del CTU vengono depositate agli atti.
Con il deposito della richiamata documentazione terminano le operazioni peritali del CTU ed il giudice fissa un termine entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni alle quali CTU è giunto.
La parte che intenda contestare, a questo punto, deve esperire il vero e proprio ricorso per avviare il giudizio di merito, specificando i motivi della contestazione.
Se non vi sono contestazioni il giudice può decidere di rinnovare la perizia, oppure di omologare l’accertamento sanitario sulla base della relazione del CTU.
Nell’ipotesi in cui la relazione del CTU deponga a favore del disabile, gli enti competenti verificheranno la sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alle provvidenze economiche ed ove ne riscontrino la sussistenza provvederanno al pagamento. Ove la verifica degli ulteriori requisiti dia esito negativo, ne verrà data comunicazione all’interessato.
Michele Costa
Informarecomunicando UILDM Sez. Pisa