Tutela giudiziaria
E’ ormai assodato come il diritto sostanziale troppo spesso venga disapplicato e si renda necessaria l’attivazione delle vie giudiziarie. (20.11.2007)
Pur prescindendo dalla cronica lunghezza del processo civile, troppo spesso tradottasi in una vera e propria denegazione di giustizia, l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui si chiede e quello in cui si ottiene tutela, costituisce uno ostacolo alla piena affermazione ed attuazione dei diritti.
Il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere a speciali strumenti processuali, i cosiddetti “provvedimenti d’urgenza” , proprio al fine di eliminare i rischi di pregiudizio del diritto che potrebbero derivare dai tempi lunghi della giustizia ordinaria.
Come sancito dall’art 700 codice di procedura civile “…chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, può chiedere con riscorso al giudice i provvedimenti d’urgenza…per assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”
Tecnicamente il provvedimento d’urgenza, che assume la forma del decreto o dell’ordinanza, anticipa gli effetti che potrebbero derivare dall’esito positivo del processo; ha quindi natura provvisoria poiché il suo contenuto è destinato ad essere assorbito nella sentenza che conclude il rito ordinario.
Il provvedimento d’urgenza si fonda su due presupposti: fumus boni juris e periculum in mora.
Il fumus boni juris consiste nella fondata possibilità di ottenere ragione in sede ordinaria, rappresenta il sintomo della fondatezza dell’azione, che può condurre appunto il giudice a riconoscere provvisoriamente la sussitenza del diritto fatto valere, il cui accertamento definitivo sarà proprio del processo ordinario.
Il periculum in mora rappesenta invece il rischio che potrebbe derivare dal ritardo della risposta giudiziaria.
Non sono stati previsti tassativi settori d’impiego del provvedimento d’urgenza, l’istituto, pertanto, si presta ad essere utilizzato in una vasta gamma di situazioni; l’unica condizione di utilizzo dello strumento, infatti, risulta essere la simultanea sussistenza degli indicati presupposti: fumus e periculum.
Peraltro nel settore della tutela legale ai portatori di handicap le ipotesi di ricorso alla tutela d’urgenza risultano numerose e diversificate, dato che il tempo è uno dei fattori maggiormente incidenti sulle condizioni psicofisiche della persona.
Applicazioni dell’art 700 C.P.C. si riscontrano in ambito di permessi lavorativi ex art. 33 legge 104/1992.
Valga per tutte l’ordinanza del Tribunale di Roma, sezione lavoro, 6 aprile 2004, con la quale il coniuge separato di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ha ottenuto, in via d’urgenza, l’attribuzione dei permessi negati dalla parte datoriale.
La dottrina ha ammesso il ricorso al provvedimento d’urgenza anche nell’ipotesi di condomino portatore di handicap in conflitto con il proprio condominio circa la realizzazione di opere finalizzate all’abbattimento delle barrire architettoniche.
In questo caso il provvedimento del giudice, lungi dal condannare il condominio a realizzare l’intervento, potrebbe comunque consentire al disabile di realizzare l’opera a proprie spese.
Nelle ipotesi di riduzione delle ore di sostegno a danno degli alunni portatori di handicap frequentissimo è stato l’utilizzo dello strumento in questione.
E’ opportuno precisare, però, che tale prassi è divenuta impraticabile dato l’intervento della Cassazione (SS. UU. 11.01.2007, n. 1144), con cui è stata sentenziata in materia la giurisdizione esclusiva del T.A.R.
L’orientamento della Suprema Corte ha destato in effetti un certo scalpore tra gli operatori della giustizia, in quanto sembra aver tolto agli alunni disabili uno strumento ormai collaudato ed efficace per la tempestiva tutela del diritto allo studio ed all’ integrazione scolastica.
La pronuncia della Cassazione, condivisibile o meno, deve essere comunque calata nel contesto giuridico sviluppatosi recentemente (T.A.R. Molise 357/2007, T.A.R. Lombardia 1082/2007), ove è stata riconosciuta la possibilità di impugnare direttamente i provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale chiedendone la sospensiva, istituto implicante effetti analoghi a quelli dello strumento in esame.
Il provvedimento d’urgenza ha trovato applicazione anche riguardo alla concessione di contributi economici a sostegno dell’autonomia e dell’indipendenza della persona con grave disabilità.
Si fa riferimento, nella fattispecie, ad una pronuncia del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, 5 maggio 2001, con la quale, in via cautelare e d’urgenza, il giudice ha intimato al Comune di Firenze di corrispondere alla ricorrente, portatrice di grave handicap e sprovvista di familiari che potessero accudirla, un contributo a cadenza mensile, il cui importo è stato determinato in base alle reali esigenze di assistenza della persona.
Di rilievo, infine, un recentissimo provvedimento con il quale il Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, ordinanza del 3 aprile 2007, ha riconosciuto fondate le istanze dei genitori di minore portatore di handicap cui era stato sospeso, da parte dell’ Azienda U.S.L. il servizio di trasporto verso un centro di riabilitazione.
Adito il tribunale i ricorrenti hanno ottenuto il ripristino del servizio, riconoscendo il giudice la presenza di tutti i presupposti per approntare la tutela d’urgenza, dato lo stretto collegamento tra diritto al trasporto e diritto alla salute.
Dr. Michele Costa
Informarecomunicando – Servizio d’Informazione per la Disabilità
U.I.L.D.M. – Sezione di Pisa.