D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. – Viabilità – Mobilità – Trasporti

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Regolamento Nazionale

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. (S. O. G. U., 28 dicembre 1992, n. 303)

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Articolo 381
(Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide.
1. Ai fini di cui all’art. 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L’autorizzazione è resa nota mediante l’apposito “contrassegno invalidi” di cui alla figura V.4. L’indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di “simbolo di accessibilità” di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L’autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che conferma il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l’autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Anche le autorizzazioni temporanee possono essere rinnovate così come previsto dal comma 3.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante la targa del veicolo autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a).
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonchè le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant’altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità.

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