Delibera del Consiglio Regionale
Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla L.R. n. 21 del 15 gennaio 1992 e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali.
Del.C. 1º marzo 1995, n. 131; vedi allegato A par. 5-9.
Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla L.R. n. 21 del 15 gennaio 1992 e funzioni promozionali delle Amministrazioni provinciali. (BU n. 26 del 12-4-95)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la L. 15 gennaio 1992, n. 21, legge quadro per il trasporto di personale mediante servizi pubblici non di linea, ove, all’art. 4 comma 2, si prevede che le Regioni stabiliscano criteri a cui i Comuni debbono attenersi nel redigere i regolamenti sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea;
Visto l’art. 10 della L.R. 6 settembre 1993, n. 67, norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio;
DELIBERA
A) di approvare l’allegato A, parte integrante della presente deliberazione, concernente i criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
Allegato A
CRITERI A CUI I COMUNI DEBBONO ATTENERSI NELLA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI SULL’ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21.
01. Approvazione dei regolamenti comunali sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea
I Comuni già dotati o che intendano dotarsi di servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale predispongono, sentite le organizzazioni di categoria interessate, i nuovi regolamenti sull’esercizio dei servizi medesimi.
I regolamenti comunali, secondo quanto stabilito all’art. 21, comma 3, della L.R. 14/84, sono approvati dal Comune e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione. A tale proposito, per quanto concerne i servizi di noleggio e di piazza effettuati con autovetture, si intende abrogato, in quanto contrario alle
disposizioni di cui alla legge 21/92, il riferimento, contenuto nel sovracitato comma, alla individuazione dei servizi nell’ambito del piano di Bacino. Detti regolamenti sono trasmessi, per opportuna conoscenza, alla Provincia territorialmente competente, che tiene conto dei medesimi nell’ambito del Piano di Bacino di cui all’art. 9 della L.R. 14/84.
Dell’approvazione dei regolamenti è data notizia sul BURT.
02. Contenuto del regolamento
Il regolamento costituisce lo strumento con cui il Comune valuta la domanda di servizio pubblico non di linea presente sul territorio, ne programma l’offerta e ne disciplina lo svolgimento.
Il regolamento prevede tra l’altro:
a) numero e tipi di veicoli da adibire a ciascuna tipologia di servizio;
b) modalità per lo svolgimento del servizio;
c) criteri per la determinazione delle tariffe;
d) modalità dell’informazione all’utenza;
e) norme comportamentali dei conducenti in servizio;
f) modalità relative al rilascio della licenza per l’esercizio del servizio taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di n.c.c., nonché titoli valutabili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie comunali per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;
g) modalità relative al trasferimento della licenza per l’esercizio del servizio taxi e della autorizzazione per l’esercizio del servizio di n.c.c.;
h) sanzioni amministrative;
i) composizione e funzioni della commissione comunale consultiva.
03. Ambiti territoriali ove assicurare una gestione uniforme e coordinata dei servizi taxi e/o dei servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura
Aree di rilevante integrazione urbanistica e socio-economica o che, comunque, anche in relazione alla presenza di strutture portuali e aeroportuali, necessitino di una gestione coordinata dei servizi taxi e/o di servizi di noleggio con conducente effettuati con autovettura, possono essere individuate dalle Province, sentite le organizzazioni sindacali di categorie maggiormente rappresentative, nell’ambito del proprio bacino di traffico ovvero, d’intesa tra le Province interessate, in aree di interbacino.
Le Province medesime promuovono un’intesa tra i Comuni ricadenti in tali aree, al fine di definire, nelle aree individuate ai sensi del precedente capoverso, regole atte ad assicurare una maggiore razionalità di efficienza del servizio, nonché al fine di definire comunità tariffarie comprensoriali.
L’intesa si perfeziona tramite apposita convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142, tra i Comuni interessati.
I Comuni medesimi tengono conto dei contenuti dell’intesa nella redazione dei nuovi regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che possono anche essere unificati comprensorialmente.
Le Province, entro un anno dalla pubblicazione sul BURT della presente deliberazione, relazionano alla Giunta regionale sull’esito dell’iniziativa ai fini dell’eventuale adozione, da parte della Regione, delle norme speciali di cui all’art. 4, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
04. Numero dei veicoli
I Comuni determinano il numero delle autovetture da adibire all’esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente tenendo conto, tra l’altro, delle seguenti variabili che caratterizzano il proprio territorio:
a) numero abitanti;
b) presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
c) presenza di attività turistiche;
d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato.
I Comuni tengono conto altresì, nella determinazione del numero delle autovetture da adibire all’esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente, dell’organizzazione esistente nell’offerta dei servizi medesimi (in particolare dell’incidenza positiva esercitata dalla presenza di servizi radiotaxi), della presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, porti, ecc.), nonché del livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico.
Qualora i Comuni vengano a trovarsi nella disponibilità di licenze e autorizzazioni, procedono alla emanazione dei relativi bandi di concorso, secondo quanto stabilito all’art. 8 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, entro sei mesi dalla data di cui venga a crearsi la disponibilità medesima.
05. Tipi di veicoli
5.1 I veicoli attrezzati per utenza portatrice di handicap.
I Comuni dispongono che tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi ed a quello di noleggio con conducente siano in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc.).
In deroga a quanto previsto per il trasporto dei bagagli il trasporto dei suddetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.
06. Svolgimento del servizio
6.1 Servizio taxi: orari di lavoro e turni di riposo
I Comuni stimano, per fasce orarie, la domanda di servizio presente sul territorio distinguendo fra servizio diurno e notturno, nonché, ove necessario, fra servizi feriali e festivi ed in relazione a particolari esigenze stagionali; al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario sul territorio, i Comuni, sulla base delle quantificazioni di cui al precedente capoverso, determinano l’orario di servizio che ciascuna autovettura deve effettuare in ognuno dei periodi suddetti.
I Comuni, tenuto conto dell’ubicazione dei centri d’interscambio e dei centri di servizi nell’ambito comunale, stabiliscono inoltre le aree di sosta con quantificazione degli spazi e garantiscono per ciascuna autovettura in servizio taxi, all’interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio, la rotazione fra le diverse aree di sosta previste nell’ambito comunale. In ciascuna area attrezzata per la sosta è prevista l’ubicazione di un telefono atto a ricevere le chiamate relative al servizio taxi.
6.2 Servizio taxi: accesso al servizio
I Comuni stabiliscono che all’utente sia consentito accedere al servizio taxi anche fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista. A tal fine il conducente ha l’obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all’interno del parabrezza anteriore con la dicitura “libero” o “occupato”.
6.3 Servizio radio taxi
I Comuni aventi un numero di licenze taxi pari o superiore a 30 e tutti i Comuni capoluogo di Provincia promuovono la costituzione di cooperative di servizi radio-taxi.
6.4 Servizio taxi: conduzione dei veicoli
I Comuni stabiliscono l’obbligo, per i titolari di licenza taxi, di comunicare al competente ufficio comunale le eventuali assenze dal servizio, il periodo minimo per il quale tale obbligo si applica, nonché, al fine di consentire la verifica dei requisiti di cui alla legge 21/92, gli eventuali nominativi dei soggetti da cui i titolari intendano farsi sostituire alla guida. I Comuni hanno facoltà di verificare, tramite esame, l’idoneità all’espletamento del servizio dei sostituti, nonché dei collaboratori familiari: in tal caso l’esame verte, tra l’altro, sulle materie indicate al successivo punto 10.
6.5 Servizio di noleggio da rimessa: conduzione dei veicoli
I Comuni stabiliscono l’obbligo, per i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente, di comunicare al competente ufficio comunale, al fine di consentire la verifica dell’iscrizione nei ruoli di cui all’art. 3 della L.R. 67/93, i nominativi degli eventuali collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, nonché dei dipendenti e dei loro sostituti.
6.6 Servizio di noleggio da rimessa
Ove i Comuni dichiarati di minori dimensioni ai sensi dell’art. 14 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, intendano avvalersi delle previsioni di cui al terzo comma dell’articolo medesimo, qualora intendano utilizzare le vetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente in servizio taxi stabiliscono, nel regolamento medesimo, le modalità di svolgimento di tale servizio ed i criteri per la determinazione delle relative tariffe.
Analogamente i Comuni in cui non è esercitato il servizio di taxi e che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della legge 21/92, intendano autorizzare i veicoli immatricolati in n.c.c. allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio di taxi, nonché quelli che intendano avvalersi della deroga di cui all’art. 11, comma 6, della legge medesima, ne danno atto nei propri regolamenti.
07. Criteri per la determinazione delle tariffe
7.1 Servizio taxi
I Comuni, nel rispetto del disposto di cui all’art. 13, comma 2, della L. 15 gennaio 1992 n. 21, stabiliscono criteri per la determinazione delle tariffe relative ai servizi taxi avendo riferimento ai costi di produzione del servizio: costo di manutenzione del veicolo, del personale di guida e per la disponibilità del veicolo. I Comuni individuano inoltre, nell’ambito del proprio territorio, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.
I Comuni prevedono supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo) e, ove lo ritengano opportuno, per i servizi festivi: tali supplementi non sono cumulabili tra loro.
I Comuni che non si avvalgano delle facoltà di cui al precedente punto 3 in relazione alla definizione di comunità tariffarie comprensoriali, possono prevedere tariffe differenziate per i servizi che si svolgano fuori del limite comunale con destinazione nei Comuni limitrofi, nonché in ambiti portuali ed aeroportuali: ove tale differenziazione dia luogo a supplementi tariffari, questi sono determinati in misura tale che il prezzo della corsa non superi del 30% il prezzo che si otterrebbe applicando la tariffa propria della medesima fascia oraria all’interno del Comune di partenza. I Comuni possono inoltre stabilire una ulteriore tipologia tariffaria per i servizi che si svolgano fuori del limite comunale con destinazione nei Comuni non limitrofi. Resta inteso che, come stabilito all’art. 13 della legge 21/92, il corrispettivo del trasporto per il servizio taxi deve sempre essere calcolato con tassametro omologato sulla base di tariffe (a base multipla per servizi che si svolgano in aree urbane ed a base chilometrica per i servizi che si svolgano in aree extraurbane), determinate dal Comune che abbia provveduto al rilascio della licenza. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi è direttamente concordato tra l’utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.
Il Comune stabilisce altresì, nell’ambito della disciplina concernente il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, le eventuali tariffe relative al trasporto dei medesimi, prevedendo l’obbligo per i conducenti di accogliere gratuitamente sull’autoveicolo cani guida che accompagnino soggetti non vedenti.
Le tariffe medesime sono stabilite dai Comuni che precedono annualmente alla verifica delle tariffe esistenti e, ove ritenuto necessario, sentita la Commissione comunale consultiva di cui al successivo punto 13, stabiliscono le modifiche tariffarie ritenute necessarie.
Detti provvedimenti sono pubblicati sul BURT.
7.2 Servizio di noleggio con conducente
Le tariffe dei servizi di noleggio con conducente risultano determinate dal Ministro dei Trasporti ai sensi dell’art. 13, comma 4 della L. 15 gennaio 1992, n. 21.
08. Informazione all’utenza
I Comuni stabiliscono le modalità per garantire all’utenza una adeguata informazione. I Comuni sono comunque tenuti a stabilire i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l’indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento di taxi e, nei casi di cui ai comma 5 e 6 dell’art. 11 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, dei veicoli di noleggio da rimessa autorizzati allo stazionamento pubblico, nonché i numeri telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi e l’elenco dei noleggiatori da rimessa con relativo numero telefonico. I Comuni espongono altresì nei più importati luoghi di stazionamento taxi, un estratto dell’atto di cui al precedente punto 7. da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore.
Qualora nel Comune non esistano servizi pubblici non di linea, il Comune medesimo espone i numeri telefonici relativi ai servizi taxi e noleggio con conducente, dei Comuni limitrofi con l’indicazione delle distanze tra i Comuni, così da consentire all’utente di scegliere il servizio a lui più favorevole: in tal caso il servizio inizia dal luogo di partenza del taxi, in conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
I Comuni aventi valenza turistica prevedono che l’informazione all’utenza venga effettuata anche nelle principali lingue straniere.
I Comuni stabiliscono e pubblicizzano inoltre un numero telefonico a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare, alla commissione comunale consultiva di cui al successivo punto 13, gli eventuali disservizi nell’effettuazione del servizio.
09. Norme comportamentali dei conducenti in servizio
I Comuni stabiliscono norme relative al comportamento dei conducenti di servizi pubblici non di linea in servizio, tenuto conto che i medesimi hanno l’obbligo di:
a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell’espletamento del servizio e nei confronti dell’utenza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c) prestare servizi nei confronti dell’utenza portatrice di handicap garantendo tutta l’assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune medesimo;
e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
f) tenere a bordo dell’autovettura la relativa licenza;
g) esporre in modo ben visibile sull’autoveicolo: 1) l’apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune; 2) il numero della licenza, 3) il numero telefonico dell’ufficio comunale a cui l’utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio, 4) copia dell’atto di cui al precedente punto 7, da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
h) tenere a bordo dell’autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
i) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno della vettura;
l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l’utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
m) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio.
10. Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
I Comuni, nel rispetto del disposto di cui all’art. 8 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, stabiliscono criteri e modalità per l’attribuzione delle licenze e delle autorizzazioni. Al fine dell’inserimento nella graduatoria di merito, i Comuni hanno facoltà di accertare mediante esame l’idoneità degli aspiranti all’espletamento del servizio con particolare riferimento a:
– conoscenza del regolamento comunale d’esercizio;
– conoscenza della toponomastica relativa all’area urbana del Comune.
I Comuni hanno inoltre facoltà di prevedere l’accertamento della conoscenza pratica di lingue straniere.
L’avere esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi o dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa.
11. Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni
I Comuni, nel rispetto del disposto di cui all’art. 9, comma 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, stabiliscono le procedure da seguire per il trasferimento delle licenze e autorizzazioni. La designazione di cui al comma 1 dell’articolo medesimo, avviene sulla base della presentazione al Comune dell’atto da cui risulti la cessione della licenza o dell’autorizzazione.
I Comuni hanno facoltà di verificare, tramite esame, l’idoneità all’espletamento del servizio dei soggetti designati per il trasferimento: in tal caso l’esame verte, tra l’altro, sulle materie indicate al precedente punto 10.
12. Sanzioni amministrative
12.1 Sanzioni amministrative pecuniarie
I Comuni, nel rispetto della legge 24 novembre 1981 n. 689, stabiliscono sanzioni amministrative pecuniarie per l’inosservanza, da parte dei conducenti dei veicoli, degli obblighi di servizio.
I Comuni stabiliscono sanzioni per l’inosservanza:
a) degli obblighi stabiliti ai sensi del precedente punto 9;
b) del disposto di cui all’art. 10, comma 1, della L. 15 gennaio 1992, n. 21, fatto salvo il disposto di cui al comma 4, dell’articolo medesimo;
c) del disposto di cui all’art. 11, comma 1, 2 e 3, primo capoverso, della L. 15 gennaio 1992 n. 21;
d) del disposto di cui all’art. 12, comma 1, 2, 3, 4 e 5, della L. 15 gennaio 1992, n. 21;
e) delle disposizioni concernenti l’effettuazione dei turni di servizio e di quelle concernenti la sosta.
I Comuni stabiliscono inoltre che qualora l’illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o, nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell’impresa di noleggio medesima, l’accertamento sia contestato anche al titolare della licenza o dell’autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nei regolamenti comunali sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689.
12.2 Sospensione e decadenza della licenza o dell’autorizzazione
I Comuni stabiliscono casi di sospensione e decadenza della licenza o dell’autorizzazione.
12.2.1. Il Comune stabilisce comunque di procedere alla emanazione di provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione, per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:
a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;
b) manometta il tassametro;
c) incorra, per la terza volta nell’arco di un anno, nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento comunale ai sensi del precedente punto 12.1.
d) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada;
12.2.2. Il Comune stabilisce di procedere alla emanazione di provvedimenti di decadenza della licenza o dell’autorizzazione nel caso in cui il titolare della licenza o dell’autorizzazione:
a) venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art. 3 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività eventualmente previsti dal regolamento comunale e dalla vigente normativa;
b) incorra, nell’arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell’arco di un anno.
I Comuni stabiliscono norme procedimentali che garantiscano la possibilità, ai soggetti verso cui si intende emanare i provvedimenti di sospensione e decadenza, di far valere i propri diritti.
I Comuni stabiliscono inoltre che i provvedimenti di sospensione e decadenza:
– siano disposti previa acquisizione del parere della Commissione comunale consultiva di cui al successivo punto 13;
– non diano titolo di alcun indennizzo.
I provvedimenti di decadenza sono comunicati all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione del provvedimento di competenza.
13. Commissione comunale consultiva
I Comuni prevedono la costituzione della Commissione comunale di cui all’art. 4, comma 4, della L. 15 gennaio 1992, n. 21. Nella Commissione medesima è comunque assicurata la presenza di un funzionario dell’ufficio comunale competente per materia, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione, delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale. La Commissione è presieduta dall’Assessore competente per materia e dura in carica per quattro anni.
I Comuni prevedono tra l’altro che la Commissione comunale: 1) vigili sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali; 2) possa promuovere indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazione degli utenti; 3) possa segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all’art. 2 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67.
14. Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea
Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l’istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, i Comuni, nel rispetto dei disposti di cui agli artt. 2, 12 e 13 della legge 21/92, possono prevedere nei propri regolamenti la possibilità di autorizzare i veicoli immatricolati in servizi pubblici non di linea all’espletamento dei servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra i titolari della licenza taxi o della autorizzazione n.c.c. (o organismi associativi dei medesimi) ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione da parte dell’ente concedente i servizi di linea, secondo quanto stabilito all’art 12, comma 7, della L.R. 14/84. La convenzione determina, tra l’altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
(Testo tratto dalla raccolta normativa della Regione Toscana, sito internet www.consiglio.regione.toscana.it )