Regolamento Regionale
Regolamento di attuazione dell’art. 13 della LR 8 ottobre 1992, n. 49 “Interventi per la promozione e disciplina delle attività motorie”
Reg. 7 giugno 1999, n. 2; articoli d’interesse: 12.
Regolamento di attuazione dell’art. 13 della LR 8 ottobre 1992, n. 49 “Interventi per la promozione e disciplina delle attività motorie”.(BU n. 18, parte prima, del 16.06.99 – GU 11 dicembre 1999, n.49)
Art. 01 – Campo di applicazione
1. Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento i locali ove si esercitano le attività indicate all’art. 12 della LR n. 49 dell’8 ottobre 1992 e nel seguito definiti “palestre”.
Art. 02 – Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si fa riferimento ai termini, alle definizioni generali, ai singoli grafici di prevenzione incendi ed alle tolleranze dimensionali di cui ai decreti del Ministero dell’Interno 30 novembre 1983 e 18 marzo 1996, art. 2, ed alle seguenti ulteriori definizioni:
– palestra: locale chiuso ove si svolgono le attività motorio-ricreative;
– attività sportive: attività disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali riconosciute dal CONI, incluse quelle praticate a supporto di dette attività ed inserite nel ciclo di preparazione atletica. L’elenco delle discipline riconosciute dal CONI é tenuto ed aggiornato annualmente dal Comitato Regionale del CONI;
– attività motorio-ricreative: attività non disciplinate da norme approvate dalle federazioni sportive nazionali e come tali non riconosciute dal CONI;
– compensabilità delle superfici: possibilità di sommare le superfici di ambienti con medesima destinazione d’uso ai fini del raggiungimento della superficie complessiva minima prevista dalla normativa vigente;
– limite di compensabilità: limitazione posta alla possibilità di attuare la compensabilità di superfici di ambienti con medesima destinazione d’uso; tale limite é calcolato sulla base del rapporto (di volta in volta determinato dal presente regolamento) tra l’ambiente più grande e l’ambiente più piccolo;
– frazionabilità degli spogliatoi: possibilità di suddividere la superficie complessiva da destinarsi agli spogliatoi, in più locali distinti e separati con la medesima destinazione d’uso;
– capienza: massimo affollamento contemporaneo (MAC) di utenti e di eventuali accompagnatori consentito negli spazi destinati alle attività motorio-ricreative.
Art. 03 – Determinazione della capienza delle palestre
1. Ai fini della determinazione della capienza di ciascuna palestra, la superficie degli spazi di attività a disposizione di ciascun utente non può essere inferiore a 4 mq.
2. Con riferimento alla capienza, determinata nel modo di cui al comma 1, devono risultare soddisfatti anche tutti i requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento riferiti a:
– superficie degli spogliatoi;
– dotazione dei servizi igienico-sanitari;
– dimensionamento del sistema delle vie di uscita;
– rapporto aereazione naturale/superficie degli spazi di attività motorio-ricreativa.
3. La capienza di ciascuna palestra viene definitivamente determinata assumendo come valore il risultato minimo tra quelli derivanti a seguito dei calcoli riferiti ai requisiti minimi di cui al comma 2.
4. La capienza deve risultare da apposita dichiarazione allegata alla comunicazione di inizio di attività, di cui al successivo articolo 15, e deve essere esposta in modo ben visibile all’ingresso della palestra.
Art. 04 – Ubicazione
1. L’ubicazione delle palestre, ad eccezione di quelle risultanti in attività alla data di entrata in vigore della LR 8 ottobre 1992, n. 49, deve essere stabilita tenendo conto della normativa vigente in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. Ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti da detta normativa, gli utenti sono considerati come spettatori.
Art. 05 – Sistema delle vie d’uscita
1. Le palestre con capienza superiore a 50 sono realizzate o adeguate in conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi; a tal fine gli utenti e gli eventuali accompagnatori sono equiparati agli spettatori.
2. Le palestre con capienza fino a 50 sono realizzate con un sistema organizzato di vie di uscita, costituito da una uscita di larghezza non inferiore a 120 cm, ovvero da due uscite di larghezza non inferiore a 80 cm. Le palestre risultanti in attività alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49, che non potessero adeguarsi alla presente disposizione per effetto di vincoli disposti ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sugli immobili in cui risultino ubicate, sono esonerate dall’obbligo di adeguarsi, sempre che la larghezza dell’uscita non risulti inferiore a 80 cm: la loro capienza, in tal caso, non può essere superiore a 20.
3. Ove reso tecnicamente possibile, per le palestre con una sola uscita, é raccomandata la realizzazione di una seconda uscita in posizione contrapposta alla prima.
4. L’apertura delle porte deve sempre essere nel senso dell’esodo con azionamento a semplice spinta; tali porte non devono comunque costituire motivo di maggior rischio nelle aree verso cui si aprono.
5. Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
Art. 06 – Accessi
1. Eccezion fatta per le palestre risultanti in attività alla data di entrata in vigore della LR 8 ottobre 1992, n. 49, gli spazi di attività non devono avere accessi diretti dall’esterno, ovvero dagli spogliatoi.
Art. 07 – Spogliatoi per gli utenti e relativi servizi di supporto
1. Ogni palestra deve essere dotata di almeno due spogliatoi per gli utenti, distinti per sesso, salvo quanto disposto dai commi successivi.
2. Per palestre con capienza superiore a 10, la superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli utenti, al netto della superficie dei servizi igienici ed al lordo della superficie di eventuali disimpegni interni, si ottiene applicando la formula.
3. La superficie minima per ognuno dei due spogliatoi, applicabile a palestre con capienza fino a 10, é di 1,6 mq a persona, con un minimo di 6,4 mq.
4. Gli spogliatoi devono essere forniti di servizi igienici con una dotazione minima di un W.C., un lavabo e due posti doccia ogni 24 utenti o frazione.
5. La compensabilità tra le superfici degli spogliatoi per gli utenti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia é ammessa solo per palestre con capienza totale non superiore a 50. In tal caso il limite di compensabilità é pari a 1,5.
6. Non é ammessa la compensabilità degli spogliatoi per gli utenti con quelli per gli istruttori.
7. Ferma restando la quantità complessiva di dotazioni igieniche e docce richiesta dal presente regolamento, é ammessa la frazionabilità degli spogliatoi, purché sia rispettata per ogni locale la superficie minima di 6,4 mq. Ogni locale adibito a spogliatoio deve essere dotato almeno di un W.C., un lavabo e un posto doccia.
8. Qualora sia prevista, a turno, la presenza di utenti di un solo sesso, le palestre con capienza totale non superiore a 50 possono essere dotate di un solo spogliatoio utenti: é fatto obbligo in tal caso di esporre in modo ben visibile all’ingresso della palestra gli orari di accesso suddivisi per sesso.
Art. 08 – Spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e relativi servizi di supporto
1. Ogni palestra deve essere dotata di almeno due spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti distinti per sesso, salvo quanto disposto dal comma successivo.
2. Gli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti, con i relativi servizi igienici non sono obbligatori per le palestre con capienza fino a 50. In tal caso gli spogliatoi per gli utenti di cui all’art. 7 devono sempre essere non meno di due.
3. La superficie minima complessiva degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti é pari a 12,8 mq ogni 50 utenti della palestra, o frazione di 50.
4. Ogni spogliatoio per gli istruttori e per gli addetti deve essere fornito di dotazioni igieniche, composte da un W.C., da un lavabo e da un posto doccia ogni 50 utenti della palestra, o frazione di 50.
5. La compensabilità tra le superficie degli spogliatoi per gli istruttori e per gli addetti e tra le relative dotazioni igieniche e posti doccia é ammessa solo per palestre con capienza non superiore a 50. In tal caso, il limite di compensabilità é pari a 1,5.
Art. 09 – Pronto soccorso
1. Ai fini delle esigenze di pronto soccorso, le palestre devono essere dotate di un locale, che può essere adibito anche ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario, dotato di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l’attrezzatura di primo soccorso, di un apparecchio telefonico, di un lavabo con acqua potabile, di una scrivania con sedia, nonché di quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia.
2. La presenza di un locale specifico non é obbligatoria per le palestre con capienza fino a 100.
Deve in ogni caso essere garantita la dotazione di un lettino, anche pieghevole, di sgabelli, di un armadietto con l’attrezzatura di primo soccorso e di un apparecchio telefonico.
Art. 10 – Requisiti microambientali
1. Il rapporto tra la superficie di aereazione naturale e la superficie netta degli spazi di attività delle palestre non deve essere inferiore a un dodicesimo.
2. Qualora non sia possibile raggiungere i valori di cui al comma 1 é ammessa la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica in grado di colmare la differenza. In tal caso il calcolo della portata dell’aria deve essere effettuato sul volume delle superfici non coperte dalla aereazione naturale.
3. Sono altresì ammessi sistemi di termoventilazione invernale con regolazione automatica della temperatura e/o di climatizzazione estiva ed invernale con controllo e regolazione automatica della temperatura e dell’umidità relativa.
4. Gli eventuali impianti di aereazione di cui ai commi 2 e 3 devono essere progettati e realizzati secondo le norme della L. 5 marzo 1990, n. 46, adottando i parametri UNI 10339 riferiti alla voce “palestre”.
5. I servizi igienici e le docce devono essere dotati di una superficie di aereazione naturale non inferiore ad un ottavo della superficie lorda dei medesimi. Qualora non sia possibile raggiungere tale valore deve essere previsto un sistema di ventilazione artificiale, ad accensione automati-ca e con “timer” a spegnimento ritardato, tale da assicurare un ricambio d’aria non inferiore a cinque volumi ambiente ogni ora.
Art. 11 – Requisiti illuminotecnici
1. L’illuminazione degli spazi di attività, misurata a 60 cm dal pavimento, non deve essere inferiore a 100 lux. Gli apparecchi di illuminazione installati devono essere dotati di protezione contro gli urti.
Art. 12 – Barriere architettoniche
1. Nelle palestre si applicano le disposizioni vigenti concernenti l’eliminazione delle barriere architettoniche.
2. In ciascuno dei due spogliatoi per gli utenti, singolo o frazionato, almeno uno dei servizi igienici deve essere predisposto per persone con impedite o ridotte capacità motorie o sensoriali; in alternativa può essere previsto un solo servizio igienico con gli stessi requisiti, aggiuntivo a quelli interni agli spogliatoi, con accesso indipendente, dotato di antibagno.
3. Nelle palestre con capienza fino a 50, il servizio igienico per persone con impedite o ridotte capacità motorie o sensoriali può essere realizzato in uno degli spogliatoi per gli istruttori. In tal caso detto spogliatoio può essere utilizzato anche dagli utenti con impedite o ridotte capacità motorie o sensoriali.
Art. 13 – Segnaletica
1. Nelle palestre deve essere installata apposita segnaletica di sicurezza conforme alla vigente normativa ed alle prescrizioni di cui alla direttiva 92/58/CEE del 24 giugno 1992. Tale segnaletica deve consentire l’individuazione delle vie di uscita, del posto di primo soccorso, dei mezzi antincendio; devono altresì essere apposti specifici cartelli indicanti i comportamenti da tenere nei casi di emergenza.
Art. 14 – Attività promiscue
1. Nelle palestre ove si svolgono attività sportive così come definite all’art. 2 del presente regolamento, possono essere svolte, previa autorizzazione ai sensi dell’art. 12 della LR 8 ottobre 1992 n. 49, anche attività motorio-ricreative.
Art. 15 – Modalità per l’autorizzazione all’esercizio
1. Ai sensi dell’articolo 19 della L. 7 agosto 1991, n. 241 e degli articoli 58 e seguenti della LR 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti” l’apertura e l’esercizio delle palestre sono subordinati alla denuncia di inizio attività al Comune nel cui territorio sono ubicate.
2. La denuncia di inizio attività può essere inoltrata da persone fisiche, enti, associazioni, società o altre organizzazioni. Nel caso in cui il denunciante non sia persona fisica é obbligatoria la designazione di un gestore.
3. La denuncia di inizio attività deve contenere la denominazione e le generalità del richiedente e dell’eventuale gestore, nonché la denominazione dell’esercizio e la tipologia delle attività che si intendono svolgere.
4. La denuncia di inizio attività deve essere accompagnata da dichiarazione nella quale il richiedente attesta:
a) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del TU delle leggi di pubblica sicurezza approvato con RD 18 giugno 1931 n. 773;
b) la legittimazione dello stato attuale dei locali da adibire a palestra ai sensi della normativa vigente, indicando gli estremi degli atti amministrativi edilizi ed urbanistici;
c) la conformità degli impianti tecnologici alle prescrizioni previste dalla normativa vigente, indicando gli estremi delle certificazioni;
d) la capienza consentita ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento e la conformità della palestra alle medesime norme;
e) l’utilizzo nella palestra di istruttori in possesso del diploma ISEF ovvero di attestato di qualifica rilasciato a seguito del superamento dell’esame previsto dall’art. 14 della LR n. 49/1992, indicandone le generalità;
f) il possesso di polizza assicurativa per i danni cagionati a terzi e derivanti dalle attività praticate nella palestra, indicandone gli estremi;
g) l’utilizzo e la presenza del responsabile sanitario, indicandone le generalità.
5. All’ingresso della palestra deve essere esposto in modo ben visibile l’elenco aggiornato degli istruttori operanti nella palestra stessa, con l’indicazione della relativa qualifica (frase soppressa).
6. All’ingresso della palestra deve essere parimenti esposta, in modo visibile, copia della denunzia di inizio di attività e della dichiarazione di cui al precedente comma 4.
Art. 16 – Sospensione e revoca della autorizzazione
1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 12 della LR 8 ottobre 1992, n. 49, il Comune sospende l’autorizzazione all’esercizio per un periodo non superiore a sei mesi.
2. L’autorizzazione é revocata:
a) qualora, alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, il titolare o gestore non abbia provveduto agli adempimenti prescritti nell’atto di sospensione;
b) qualora venga meno alcuno dei requisiti soggettivi di cui alla lettera a) del comma 4, dell’articolo 15 del presente regolamento.
Art. 17 – Disposizioni finali
1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 417 del 3 novembre 1993.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. A tal fine gli utenti delle palestre sono equiparati agli spettatori.
3. Alle palestre si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. A tal fine il titolare dell’autorizzazione di cui all’art. 12 della LR 49/92 é equiparato al datore di lavoro.